Responsabilità medica: la giurisprudenza penale di legittimità marzo-novembre 2017

Colpa medica, errore diagnostico, omicidio colposo.

Non può escludersi la responsabilità del medico il quale «colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso».

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 8 novembre 2017 n. 50975

Novum normativo ex legge n. 24 del 2017 e colpa medica, ambito di operatività (Cp, articoli 43 e 590- sexies ; legge 8 novembre 2012 n. 189, articolo 3; legge 8 marzo 2017 n. 24, articolo 6)

In tema di responsabilità penale del medico, il fatto colposo commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 590-sexies del Cp, introdotto dalla legge n. 24 del 2017, in ordine al quale risulti accertata l’inosservanza delle linee guida e, comunque, delle buone prassi clinico assistenziali e risulti altresì qualificata la condotta colposa come caratterizzata da “negligenza” piuttosto che da “imperizia”, esclude in ogni caso l’applicabilità dell’innovata disciplina sanzionatoria.

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 6 giugno-11 luglio 2017 n. 33770

Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità medica: il rispetto delle linee guida può rilevare come scriminante solo se queste siano aderenti al caso concreto

In tema di responsabilità professionale del medico, la normativa contenuta nell’articolo 590 sexies c.p., introdotta dalla l. 8 marzo 2017 n. 24, si applica solo quando sia stata elevata o possa essere elevata un’imputazione di colpa per imperizia, con riferimento agli eventi che costituiscono espressione di condotte governate da linee guida “ufficiali” che risultino, peraltro, appropriate rispetto al caso concreto. Al contrario, quando le linee guida non sono appropriate e vanno disattese, l’art. 590 sexies c.p. non viene in rilievo e trova applicazione la disciplina generale prevista dagli art. 43, 589 e 590 c.p., così come, analogamente, la nuova normativa non dispiega i suoi effetti in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di una relazione terapeutica governata da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto valutativo.

Tenuto conto che l’art. 3 del c.d. decreto Balduzzi è stato abrogato e che l’interpretazione della norma aveva portato a ritenere che in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica si fosse verificata la decriminalizzazione delle condotte connotate da colpa lieve, la più severa normativa della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli Bianco) che nulla prevede in tal senso ai sensi dell’art. 2 c.p. troverà applicazione solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma.

Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2017, n. 28187

L’errore diagnostico genericamente attribuito all’equipe medica non comporta la responsabilità penale di ciascun componente

La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.

Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2017, n. 27314

Colpa medica, nuova disciplina introdotta dalla L. 24/2017 e individuazione della legge più favorevole

In tema di colpa medica, l’intervenuta abrogazione dell’art. 3, legge n.189 del 2012, ad opera dell’art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico – assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.

Cassazione penale, sez. IV, 16/03/2017, n. 16140