Giurisprudenza in materia di reati e sicurezza sul lavoro anno 2017.
Datore di lavoro
Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, n. 14468
Infortunio sul lavoro, il rispetto delle misure di protezione individuale non esclude la presunzione di colpa del datore
Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c.. Il superamento della presunzione comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.
Cassazione penale, sez. IV, 18/04/2017, n. 27306
Infortuni sul lavoro: per la configurabilità della responsabilità del titolare dell’azienda è necessaria la sussistenza di un contratto
In materia di infortuni sul lavoro, presupposto per l’applicabilità dell’ art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta specifici oneri a carico del datore di lavoro committente, per il caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda è la effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per l’infortunio occorso in una fase antecedente all’affidamento dei lavori e dunque prima che egli assumesse il ruolo di committente).
In senso difforme: n. 10014 del 2017
Cassazione penale, sez. IV, 04/04/2017, n. 27305
Il giudice deve valutare la natura del rapporto di lavoro per accertare gli obblighi del soggetto garante in caso di infortunio sul lavoro
In tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l’estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della causazione dell’evento, è necessario che il giudice proceda alla valutazione della natura del rapporto di lavoro e della situazione fattuale sottostante. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per le lesioni riportate dalla persona offesa, a seguito della caduta da una scala utilizzata nell’effettuare la raccolta delle olive, in esecuzione di un contratto di compartecipazione agraria stagionale in quote di prodotto, omettendo di valutare la natura giuridico – fattuale del rapporto contrattuale e gli obblighi da esso derivanti).
Cassazione penale, sez. III, 15/03/2017, n. 18396
Configurabilità della responsabilità per infortuni sul lavoro in capo a imprenditore che impiega lavoratore titolare di ditta artigianale
La definizione di “lavoratore”, di cui all’art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti).
Cassazione penale, sez. III, 30/03/2017, n. 35170
Integra reato la condotta del datore di lavoro che omette l’esibizione di specifici documenti richiesti dall’Ispettorato del Lavoro
È configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell’ambito della vigilanza amministrativa demandata all’Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l’imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall’altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).
Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2017, n. 8118
Obbligo del datore di lavoro di prevenire gli infortuni sul lavoro di tutti i componenti il consiglio di amministrazione della società di capitali
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 13/11/2013, n. 49402
Cassazione penale, sez. III, 17/01/2017, n. 32358
Il sindaco, in qualità di datore di lavoro, è responsabile penalmente per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
Incorre in responsabilità penale il sindaco che, nella sua qualità di datore di lavoro, non mette in atto le misure necessarie per verificare che il luogo di lavoro sia sottoposto a regolare manutenzione tecnica per eliminare i difetti in grado di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei dipendenti, ovvero non dimostra di avere correttamente delegato il dirigente comunale nel suo ruolo di responsabile. Nel caso di specie, si trattava di una scuola materna comunale e la vicenda si è conclusa con l’ammenda in capo al sindaco che aveva soltanto indicato un altro soggetto responsabile del servizio scuole, senza però dimostrare in giudizio di aver delegato i pieni poteri necessari a far rivestire il ruolo di datore di lavoro al dirigente delegato.
Cassazione penale, sez. III, 17/01/2017, n. 13096
Il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti i necessari dispositivi di protezione individuale
L’art. 18, comma primo, lett. d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso decreto. (Fattispecie di omessa fornitura di copricapi antinfortunistici all’interno di cantiere dove erano in corso lavori edili che, secondo quanto previsto dall’allegato VIII al decreto n. 81 del 2008, rientrano fra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali è quindi necessario l’elmetto protetttivo).
Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2017, n. 18090
Il soggetto responsabile per la prevenzione di infortuni sul lavoro si individua in base alla funzione esercitata in concreto
In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicchè l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il decesso di un lavoratore perchè assumendo il compito di organizzare e dirigere un sopralluogo, per conto del datore di lavoro, aveva assunto anche l’obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi).
R.S.P.P.
Cassazione penale, sez. IV, 26/04/2017, n. 24958
La nomina di un responsabile del servizio di protezione non esclude la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni
La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 06/12/2007, n. 6277
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 20/05/2008, n. 27420
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 05/04/2013, n. 50605
Cassazione penale, sez. IV, 26/04/2017, n. 40718
Il R.s.p.p è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto ad adempiere all’obbligo di valutazione e prevenzione del rischio in conformità alle previsioni normative in materia, formulando specifiche e tassative prescrizioni tecniche vincolanti per tutti i soggetti destinati ad operare nella struttura aziendale e sui macchinari ivi presenti, a prescindere dalle specifiche conoscenze e capacità dei singoli operatori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSSP in ordine al reato di lesioni colpose cagionate a una lavoratrice, per avere omessso di valutare il rischio connesso all’uso di una macchina tritacarne sprovvista della necessaria protezione, anche se al momento della redazione del documento di valutazione dei rischi l’unico possibile utilizzatore della macchina fosse il titolare della ditta, a conoscenza del predetto rischio).
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione.
Cassazione penale, sez. IV, 14/09/2017, n. 45862
Sicurezza sul lavoro nei cantieri: il ruolo di vigilanza del coordinatore della sicurezza riguarda la generale configurazione delle lavorazioni
Il coordinatore della sicurezza è tenuto a verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e da parte dei lavoratori autonomi dell’esecuzione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (Pos) e l’idoneità del medesimo. La Cassazione sottolinea così l’importante ruolo di vigilanza che il coordinatore riveste in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e stringente controllo momento per momento, che è demandato alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Cassazione penale, sez. IV, 14/09/2017, n. 48951
Il concorso di colpa del lavoratore imprudente non esclude la responsabilità dell’addetto al cantiere per violazione delle norme antinfortunistiche
Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; un eventuale concorso di colpa del lavoratore non esclude la responsabilità dell’addetto alla sicurezza del cantiere per aver violato le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge.
Cassazione penale, sez. IV, 12/04/2017, n. 34869
Il coordinatore per la sicurezza dei lavori non è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore di ditta esterna
In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l’ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori, per l’infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta esterna intento allo smontaggio di pannelli mentre si trovava su un trabatello con ruote, poichè non era stata verificata la ricorrenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse sul luogo di lavoro).
Preposto
Cassazione penale, sez. IV, 04/04/2017, n. 22606
L’impiego di macchina polmone a nastro rientra nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che l’impiego di un macchinario di elevata pericolosità, quale la macchina polmone a nastro, privo dei requisiti generali di sicurezza, per la natura della norma prevenzionale violata, rientra nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario).
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 06/05/2016, n. 24136
Lavoratore
Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769
Malattie professionali: il soggetto gravato della prova del nesso causale tra malattia e attività lavorativa varia a seconda che la malattia sia tabellata o no.
In materia di malattie professionali, l’indagine a cui è chiamato il giudice nell’accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata” in base al Dpr 336/1994. Dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’Inail”. Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. A ricordare questa regola è la Cassazione pronunciandosi su un caso che vedeva contrapposti un lavoratore malato di cancro e l’Inail. Nel caso di specie, la prova del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la malattia professionale lamentata dal lavoratore, esposto a esalazioni di vernici contenenti sostanze “non tabellate”, era a carico del lavoratore.
Cassazione civile, sez. lav., 20/07/2017, n. 17917
La colpa del lavoratore non rileva ai fini della risarcibilità dell’infortunio
La colpa del lavoratore non rileva ai fini dell’esclusione della risarcibilità di un infortunio sul lavoro, poiché l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di «occasione di lavoro» e quindi non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore.
Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, n. 13885
Escluso il risarcimento per l’infortunio occorso al lavoratore che non si attiene alle sue mansioni
In presenza di un rischio che lo stesso lavoratore ha generato con una sua scelta arbitraria che dà luogo a una situazione diversa rispetto a quelle consueta propria dell’attività lavorativa che svolge, egli non potrà pretendere di essere risarcito per l’infortunio subito.
Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2017, n. 10265
In caso di criticità del sistema di sicurezza non è configurabile corresponsabilità del lavoratore nell’infortunio
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguano il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all’omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento – già manifestati in precedenza – derivanti dall’utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima)
In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 21/04/2015, n. 22813
Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, n. 798
Infortuni sul lavoro e rischio elettivo: responsabilità del lavoratore per comportamenti abnormi ed esorbitanti
In tema di infortuni sul lavoro e di cosiddetto rischio elettivo, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro. Spetta a quest’ultimo, poi, l’onere di provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza in materia di lavoro, compreso quello formativo e quello informativo, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza. A ribadire tali principi in materia di sicurezza sul lavoro è la Cassazione pronunciandosi su un ricorso contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento aveva rifiutato il credito vantato da un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro.