Bancarotta: la giurisprudenza di legittimità 2017.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Mancato pagamento del canone di affitto di azienda e integrazione del reato di bancarotta fraudolenta
Il mancato pagamento del canone di affitto di azienda, nel caso di successivo fallimento della società concedente, può integrare bancarotta per distrazione del legale rappresentante della società cessionaria in presenza di elementi circostanziali, quali: la coincidenza della compagine sociale, l’ingerenza dell’imputato nella attività della società cedente, gli stretti rapporti tra gli amministratori delle due società e, infine, la mancata adozione di procedure per il recupero del credito da parte della cedente a fronte dell’inadempimento al pagamento dei canoni della cessionaria.
Cassazione penale, sez. V, 13/09/2017, n. 44901
Se l’amministratore non dimostra la destinazione dei beni distratti ricorre l’ipotesi di bancarotta
In tema di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, altrettanto vero è che detto orientamento può convivere esclusivamente con il dato relativo alla sparizione fisica dei beni, posto che, se è pur vero che un imprenditore o un amministratore societario può distrarre beni dall’impresa, mascherando la loro sparizione con un artificio contabile costituito da una rettifica del valore iscritto a bilancio, altrettanto vero è che la prova di tale comportamento di sottrazione non può essere ricavata, sic et simpliciter, dalla sola circostanza dell’esistenza della rettifica contabile, non accompagnata dal benché minimo riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni. L’accettazione del rito abbreviato non comporta alcuna rinuncia dell’imputato a censurare l’inadeguatezza, l’inconferenza e l’inidoneità probatoria delle prove raccolte contro di lui: anzi è proprio tale intendimento che può orientarlo alla scelta del rito abbreviato al fine di stigmatizzare l’insufficienza del materiale d’accusa accumulato dal Pubblico Ministero.
Cassazione penale, sez. V, 19/07/2017, n. 49507
È incostituzionale il divieto di prevalenza dell’attenuante della tenuità fallimentare sulla recidiva reiterata
L’articolo 69, comma 4, del Cp, nella sua versione risultante dalle modifiche apportate dalla legge 251/2005, è incostituzionale laddove prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 219, comma 3, della Legge fallimentare sulla recidiva di cui all’articolo 99, comma 4, del Cp. Così la Corte costituzionale ha nuovamente censurato l’articolo 69 del Cp riformato dalla legge Cirielli. Per la Consulta la tenuità del danno provocato nel reato di bancarotta vince sulla recidiva reiterata. L’effetto del divieto di prevalenza sancito nella norma, affermano i giudici delle leggi, infatti, è “in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene identiche per violazioni di rilievo penale enormemente diverso: il recidivo reiterato responsabile di bancarotte fraudolente ultramilionarie, al quale siano applicate le circostanze attenuanti generiche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di episodi di modesta gravità, con limitati o nulli pregiudizi concreti ai creditori”.
Corte Costituzionale, 17/07/2017, n. 205
Bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario un effettivo depauperamento dell’impresa
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
Cassazione penale, sez. V, 23/06/2017, n. 38396
L’amministratore che conferisce i beni di una società fallita in un G.E.I.E. commette bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione
Configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione il conferimento, da parte dell’amministratore, di beni della società fallita in un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) – a prescindere dall’avvenuta iscrizione di quest’ultimo ai sensi del Regolamento Cee n. 2137 del 1985 e dal conseguente acquisto della capacità giuridica da parte dell’ente – in quanto il vincolo impresso ai beni mediante il contratto di costituzione del GEIE comporta il sorgere di un’obbligazione a carico del patrimonio della fallita nei confronti degli altri soci fondatori, in grado di determinare un pericolo per gli interessi dei creditori preesistenti.
Cassazione penale, sez. V, 20/06/2017, n. 35591
L’ipotesi di bancarotta per distrazione ricomprende tutte le attività volte a sviare i beni dell’impresa
La condotta di distrazione disciplinata all’art. 216 della legge fallimentare ha natura residuale e ricomprende tutte le condotte tese a sviare i beni dell’impresa fallita dalla loro funzione che è la garanzia dei crediti vantati dal ceto creditorio (nella specie, gli imputati avevano utilizzato i beni del fallimento sottoposti a curatela fallimentare senza alcuna autorizzazione).
Cassazione penale, sez. V, 19/06/2017, n. 44398
Si presume la bancarotta per distrazione se l’amministratore non comunica la presenza di risorse economiche
Si presume che l’amministratore di una società che sia dichiarata fallita o in stato d’insolvenza, nel caso in cui non dia conto delle risorse economiche che risultino positivamente essere state in possesso di quest’ultima, abbia distratto tali risorse, avendo egli l’obbligo di precisa rendicontazione e contabilizzazione dei fatti rilevanti nella vita economica della persona giuridica.
Cassazione penale, sez. V, 31/05/2017, n. 40480
Bancarotta fraudolenta aggravata in caso di plurime condotte distrattive
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anche nel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi ad oggetto lo stesso bene (nella specie, somme di denaro).
Cassazione penale, sez. V, 16/05/2017, n. 42750
È idonea ad integrare bancarotta fraudolenta la concessione di pegni fatta da società in fallimento per importo superiore al proprio debito
Integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la concessione di pegno, in favore di società infragruppo, effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente superiore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensativi.
Cassazione penale, sez. V, 11/04/2017, n. 30212
Sulla rilevanza penale della distrazione o distruzione dell’avviamento aziendale prima del fallimento
Non è possibile configurare la distrazione dell’avviamento commerciale dell’azienda oggetto dell’impresa successivamente fallita se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno quei fattori aziendali in grado di generare l’avviamento. Ciò non esclude comunque la possibilità che l’avviamento possa costituire l’oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sotto il profilo della distruzione, intesa come annullamento del valore economico di uno degli elementi del patrimonio dell’imprenditore, attuata mediante l’intenzionale dispersione, da parte dell’imprenditore, proprio dell’avviamento commerciale.
Cassazione penale, sez. V, 04/04/2017, n. 31677
In caso di bancarotta fraudolenta è legittimo il sequestro dell’intera contabilità dell’impresa
In tema di sequestro probatorio e ai fini della legittimità del decreto di sequestro, quando si procede per il reato di bancarotta fraudolenta che impone la ricostruzione del volume di affari della società fallita, può sequestrarsi l’intera contabilità relativa all’impresa, riservando ad un momento successivo l’individuazione dei documenti effettivamente necessari all’accertamento del fatto. (Fattispecie di sequestro di un personal computer avvenuto in locali prettamente adibiti ad ufficio e riconducibili all’indagato).
Cassazione penale, sez. V, 14/03/2017, n. 16622
Bancarotta fraudolenta: la presenza di vantaggi compensativi può escludere la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. (Fattispecie in cui la S. C. ha censurato la sentenza impugnata che aveva affermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse dalla società fallita ad altre società del gruppo, senza considerare la prospettazione da parte dell’imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallita conseguente a tale operazione, trattandosi di società debitrice solidale con le società del gruppo sostenute verso i medesimi creditori ed in particolare verso il sistema bancario con cui si erano raggiunti accordi di consolidamento del debito di gruppo con la sospensione temporanea e condizionata del decorso degli interessi, cosicché il fallimento di una di esse avrebbe comportato l’attivazione della responsabilità solidale della società fallita con l’aggravio di pesantissimi interessi di cui avrebbero subito gli effetti negativi gli stessi creditori individuali della società).
Cassazione penale, sez. V, 02/03/2017, n. 16206
Concorso dei reati di bancarotta fraudolenta e occultamento o distruzione di documenti contabili
Non sussiste un rapporto di specialità tra il reato di bancarotta fraudolenta, di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 l. fall., e quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 in materia di reati tributari. I due reati, pertanto, possono concorrere in quanto la fattispecie incriminatrice tributaria richiede “la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta”; quella fallimentare, invece, “si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all’intero corredo documentale”. Inoltre, nell’ipotesi fallimentare, a differenza di quella tributaria, la volontà del soggetto agente “si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori”. Ad affermarlo è la Cassazione che ha negato il ne bis in idem sostanziale per il procedimento relativo al delitto tributario invocato dal ricorrente.
Cassazione penale, sez. III, 24/02/2017, n. 18927
La dichiarazione di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità nel reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, dalla natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che la natura di condizione obiettiva di punibilità comporta l’insindacabilità della sentenza di fallimento, anche sotto il profilo delle eventuali modifiche migliorative della disciplina del fallimento ai sensi dell’art. 2 cod. pen.).
Cassazione penale, sez. V, 08/02/2017, n. 13910
La mancata dimostrazione della destinazione dei beni della società fallita può provare la distrazione o l’occultamento di tali beni
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, anche con riferimento a beni presenti nella sede sociale al momento della sentenza di fallimento e non rinvenuti successivamente, poichè restano immutati gli obblighi di custodia e conservazione dei beni da parte dell’imprenditore, fino alla consegna di essi al curatore, mediante la redazione dell’inventario. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sentenza di fallimento determina il trasferimento della gestione dei beni dell’impresa dall’imprenditore al curatore, ma non lo spossessamento in senso civilistico dei beni dell’impresa, i quali rimangono dell’imprenditore).
Cassazione penale, sez. V, 08/02/2017, n. 13528
Per la completezza dell’imputazione è legittimo il rinvio degli atti del fascicolo processuale purché non equivoci e conoscibili dall’imputato
Ai fini della completezza dell’imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicchè è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purchè si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto chiaramente contestato il fatto in relazione ad un’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale costruita mediante riferimento alle “immobilizzazioni” risultanti dal bilancio di una specifica annualità).
Cassazione penale, sez. V, 19/01/2017, n. 10033
I vizi del procedimento di dichiarazione del fallimento, non sono sindacabili dal giudice penale nel giudizio per bancarotta fraudolenta
Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell’istanza di fallimento all’amministratore della società fallita, nonchè alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente).
Cassazione penale, sez. V, 19/01/2017, n. 10033
Bancarotta fraudolenta documentale
Limiti della responsabilità di un amministratore di diritto in caso di bancarotta documentale fraudolenta
L’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cd. testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
Cassazione penale, sez. V, 21/09/2017, n. 48363
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale può concorrere con quello di occultamento e distruzione di documenti contabili
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell’illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato.
Cassazione penale, sez. V, 20/06/2017, n. 35591
Tra la bancarotta fraudolenta documentale e il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili non è configurabile rapporto di specialità
Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall’art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la “stessa materia” ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare – oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative.
Cassazione penale, sez. III, 24/02/2017, n. 18927
L’occultamento di scritture contabili costituisce autonoma fattispecie rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento “ovvero” di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una “fusione” con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l’occultamento).
Cassazione penale, sez. V, 01/02/2017, n. 18634
Bancarotta fraudolenta preferenziale
L’amministratore che ripaghi i suoi crediti per il lavoro prestato prelevando una somma congrua commette bancarotta preferenziale
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro.
Cassazione penale, sez. V, 23/02/2017, n. 16111
Pagamento preferenziale accettato da società fallita e amministratore incriminato per bancarotta preferenziale: applicabilità del termine prescrizionale lungo
Anche nei confronti della società che abbia percepito pagamenti in via preferenziale da altra società fallita è applicabile il termine prescrizionale lungo, ex ultimo comma dell’articolo 2947 Cc per fatto previsto dalla legge come reato, nell’ipotesi di incriminazione di un proprio amministratore per bancarotta preferenziale commessa dallo stesso soggetto quale amministratore dell’altra società fallita.
Cassazione civile, sez. un., 23/01/2017, n. 1641
Bancarotta impropria
In caso di fallimento, integra bancarotta impropria scontare la medesima fattura presso più banche
La presentazione per lo sconto presso diversi istituti bancari delle medesime fatture concreta quelle operazioni dolose che inevitabilmente, aumentando il passivo (ottenendo più anticipazioni a fronte del medesimo ed unico credito), conducono all’aggravamento dello stato di dissesto e, quindi, al fallimento. Una simile condotta integra gli elementi costitutivi della bancarotta impropria e non configura la diversa ipotesi del ricorso abusivo al credito, posto che tale fattispecie si concreta nel caso in cui si ottengano finanziamenti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, in assenza, quindi, degli ulteriori elementi che caratterizzano il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, seconda ipotesi, e cioè il cagionare il fallimento attraverso operazioni dolose.
Cassazione penale, sez. V, 14/09/2017, n. 50081
Sussiste bancarotta impropria da reato societario anche se la condotta illecita ha concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto
Integra il reato di cui all’articolo 223, comma 2, numero 1, della legge fallimentare (Rd 16 marzo 1942 n. 267) la condotta di chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari indicati (nella specie, quello di cui all’articolo 2621 del codice civile), il dissesto della società, così sanzionando la condotta sia di chi il dissesto – da intendersi come lo squilibrio economico che conduce la società al fallimento – l’abbia interamente cagionato, sia di chi ne abbia causato una parte (l’abbia aggravato), posto che il dissesto, nei suoi termini economici, non costituisce un dato di fatto immodificabile e può pertanto essere reso ancora più grave. Per l’effetto, il reato è correttamente ravvisato nella condotta di chi abbia lasciato permanere nel bilancio della società poi fallita un credito ormai inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione almeno del 90%, come impostogli da criteri tecnici generalmente accettati, dai quali ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione (sezioni Unite, 31 marzo 2016, Passarelli), avendo consentito, con tale comportamento, alla società di proseguire l’attività, senza prendere atto, invece, che il patrimonio netto era divenuto negativo e che quindi era necessario o provvedere alla sua ricapitalizzazione o alla sua liquidazione (o alla richiesta di fallimento).
Cassazione penale, sez. V, 09/05/2017, n. 29885
La vendita sottocosto di cespiti conferiti nel capitale sociale integra bancarotta impropria
La condotta consistente nella vendita sottocosto di un cespite conferito nel capitale sociale, con acquisizione di liquidità per la società e contestuale vantaggio (anche solo indiretto) dell’amministratore di questa, può integrare infedeltà patrimoniale, ex art. 2634 c.c., ma perché tale condotta venga qualificata come bancarotta fraudolenta impropria, ex art. 223, comma 2, n. 1) l. fall., deve aver cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società.
Cassazione penale, sez. V, 24/03/2017, n. 17819
Bancarotta semplice
Il mero ritardo nell’instaurare la richiesta di fallimento può integrare reato di bancarotta semplice
Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti.
Cassazione penale, sez. V, 21/04/2017, n. 28609
È possibile il concorso fra bancarotta semplice ed il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento
Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento, previsto dagli artt. 220 e 16 n. 3 l. fall., concorre con il reato di bancarotta semplice documentale, consistito nell’avere omesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, trattandosi di fatti di reato aventi oggetto materiale diverso. Il secondo assorbe il primo quando si tratti di inosservanza dell’obbligo di deposito di scritture contabili che non siano state tenute.
Cassazione penale, sez. V, 28/02/2017, n. 14846