Lesioni colpose aggravate conseguenti ad incidente sul lavoro: il coordinatore della progettazione e per la esecuzione dei lavori risponde delle carenze organizzative del cantiere.

Con la sentenza n. 45862, del 14 settembre 2017, depositata il 5 ottobre u.s., la IV sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo il ruolo ed i limiti della responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
L’infortunio e l’imputazione penale

Durante lo svolgimento di lavori di manutenzione di un edificio un lavoratore eseguiva lavori di pittura sulle pareti esterne del vano ascensore presenti sulla copertura dell’immobile; mentre si spostava su uno dei lucernari adiacenti alle coppie di vano ascensore, costui era precipitato da un’altezza di circa cinque metri attraverso il vetro, riportando lesioni personali.
Per eseguire tale lavoro sul lucernario lungo circa tre metri e largo un metro e mezzo, il datore di lavoro gli aveva portato una tavola da mettere sul vetro ma il lavoratore, avendo in mano il rullo, il pennello ed il secchio del colore, aveva perso l’equilibrio ed aveva messo il piede sul vetro, rompendolo.
Nei confronti del prevenuto, tratto a giudizio in qualità di coordinatore della progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori presso il cantiere ove è accaduto l’incidente, è stata elevata l’imputazione di lesioni personali colpose aggravate, per violazione dell’art. 91, comma 1, lett. a) in relazione al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 158 e art. 92, comma 1, lett. a) e b), sia per aver omesso di corredare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da effettuare sul tetto e di adeguare tale piano in relazione all’evoluzione dei lavori, sia per aver omesso di verificare l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, ed ancora per aver omesso di verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall’impresa esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamento.
Lo svolgimento del processo

Il Tribunale di Bolzano ha condannato l’imputato per i reati lui ascritti; interposta l’impugnazione la Corte di Appello di Trento – Sez. Distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di penale responsabilità in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche, riformandola limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di secondo grado per avere la Corte di Appello fondato la condanna sull’individuazione di compiti del coordinatore per la sicurezza in modo non conforme al dettato normativo, nonché per travisamento della prova per avere ritenuto che l’imputato fosse consapevole, fin dal primo momento, che l’appalto comportasse lavorazioni in copertura (ove è avvenuto l’infortunio), sebbene le risultanze istruttorie avessero categoricamente escluso che i lavori avessero ad oggetto anche la rasatura e la tinteggiatura delle facciate del vano tecnico degli ascensori.
La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e nella parte motiva della sentenza ha fornito un ulteriore chiarimento sui limiti della posizione di garanzia e sugli obblighi gravanti sulla figura del coordinatore per l’esecuzione.
Invero, secondo il Collegio di legittimità, i compiti e la funzione di questa figura centrale per la sicurezza del lavoro sono stati introdotti nell’ordinamento dall’art. 5 del d.lgs. 14 agosto 1996 n.494, poi trasfuso nell’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008, conferendogli un ruolo di alta vigilanza parallelo a quello del committente dei lavori e fornendo una lunga elencazione di compiti specifici, tra i più rilevanti: i) l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; ii) la verifica sull’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), e la sua coerenza con il PSC, da adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; iii) la verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS; iiii) l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
La Corte, esaurita l’elencazione dei singoli compiti prescritti al CE dalle disposizioni di legge ha sinteticamente statuito che:
Appare, dunque, chiaro che il coordinatore per l’esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto”.
Più specificamente:
Va ribadito che, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS”.
Di conseguenza, sulla base di tale assunto, la S.C. con riferimento alla fattispecie concreta oggetto della pronuncia in commento ha così statuito:
Ancorché non possa ascriversi a tale figura professionale l’obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (Sez.4, n.3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti, Rv. 26904601; Sez.4, n.18149 del 21/04/2010, Celli, Rv. 24753601), la pronuncia (della Corte di Appello) ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto, al cui assolvimento il ricorrente risulta essere stato non ottemperante, ossia quello di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest’ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro.

Sulla scorta del principio enunciato la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata.

Giurisprudenza di legittimità rilevante in tema di responsabilità penale del coordinatore della progettazione e per la esecuzione dei lavori.
Cassazione penale, sez. IV, 13/09/2017, n. 45853
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l’ausilio di una scala inidonea per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell’adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d’appalto, tra le quali non rientrava l’attività svolta dal lavoratore).

Cassazione penale, sez. IV, 27/09/2016, n. 3288
In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato parzialmente con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione al decesso causato dalla precipitazione dal tetto di un dipendente dell’impresa appaltatrice dei lavori di rimozione delle lastre di copertura, rilevando che non era stato accertato se si trattava di un rischio generico, relativo alla conformazione generale del cantiere, ovvero di un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto).

Cassazione penale, sez. IV, 24/05/2016, n. 27165
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall’art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Cassazione penale, sez. IV, 12/11/2015, n. 46991
In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un’impalcatura).

Cassazione penale, sez. III, 15/09/2015, n. 41820
Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori va riconosciuto un ruolo di vigilanza ‘alta’, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (cassata, nella specie, la decisione del Tribunale di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali, senza chiarire se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di vigilanza “alta” propri del coordinatore).

Cassazione penale, sez. IV, 07/01/2015, n. 3809
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell’opera.
Cassazione penale, sez. IV, 14/10/2014, n. 19131
Il coordinatore per la sicurezza non può limitarsi a disporre l’esecuzione dei lavori secondo tempi e modalità tali da consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza, dovendo al contrario vigilare ed intervenire direttamente ed immediatamente per garantire la sicurezza dei lavoratori. (Confermata la responsabilità del coordinatore per la morte di un apprendista, che da solo, in orario serale, alla luce di un faro appositamente installato, si trovava senza essere munito di cintura di sicurezza in una postazione che presentava notevoli rischi per la totale assenza di parapetti di protezione, e da cui era successivamente caduto).

Cassazione penale, sez. IV, 12/06/2013, n. 44977
In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2013, n. 7443
In tema di infortuni sul lavoro, le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 d.lg. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso d.lg., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto corretta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche l’obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza).

Cassazione penale, sez. IV, 24/05/2012, n. 5473
Quanto alla posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, esso non può limitarsi ad impartire direttive, ma deve anche accertarsi che le stesse siano rispettate, essendo peraltro attribuiti al coordinatore per l’esecuzione del lavori poteri particolarmente incisivi, come quello di disporre la sospensione delle lavorazioni.

Cassazione penale, sez. IV, 03/11/2011, n. 46849
In tema di infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 d.lg. n.494 del 1996 – concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 d.lg. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – e l’art. 92 d.lg. n. 81 del 2008, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.

Cassazione penale, sez. IV, 20/11/2009, n. 1490
In tema di responsabilità penali per eventi lesivi derivanti da violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’alta funzione di vigilanza demandata, ai sensi dell’art. 5 d.lg. 14 agosto 1996 n. 494 (ora trasfuso nell’art. 92 d.lg. 9 aprile 2008 n. 81), al coordinatore per l’esecuzione dei lavori non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali sono quelle del dirigente e del proposto, implicando essa soltanto l’obbligo di segnalazione al committente, previa contestazione scritta alle imprese, delle irregolarità riscontrate relativamente alla violazione dei loro doveri “tipici” e di quelle inerenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, salva l’imposizione della sospensione immediata dei lavori nel solo caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stata affermata la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione nominato dal committente per non avere egli esercitato appropriata azione di vigilanza in un cantiere nel quale si era verificato un infortunio a causa di una lavorazione irregolare iniziatasi poco prima e della quale l’imputato, risultato adempiente ai doveri generali di vigilanza impostigli dalla legge, non aveva potuto avere tempestiva contezza).