Salvo il contribuente per la riconosciuta tenuità dell’illecito penale anche se il danno erariale supera la soglia di punibilità.
Con la recente sentenza n. 51597 del 22.06.2017 (depositata il 13.11.2017) la Suprema Corte, sezione III penale, ha ipotizzato l’applicabilità della causa di non punibilità del fatto di lieve entità al reato di omesso versamento delle ritenute certificate, ancorché l’importo del danno erariale superi la soglia di punibilità.
Il fatto e l’imputazione.
Al contribuente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia contesta il reato previsto e punito dall’ art. 10 bis, D.Lgs n. 74 del 2000, (omesso versamento delle ritenute certificate) e sulla base di tale fatto incolpativo il PM delegato alle indagini ha chiesto ed ottenuto dal Gip in sede l’emissione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza della somma di euro 144.568,00, ritenuta profitto illecito conseguito dal predetto indagato per l’originario importo di Euro 150.369,00, rispetto al quale risultava versato solo una piccola somma, si presume dopo la consumazione del reato.
Lo svolgimento del giudizio cautelare ed il ricorso per cassazione.
Il Tribunale di Perugia, in sede di riesame, ha rigettato l’istanza proposta dall’indagato, ritenendo, tra le altre argomentazioni, che il fatto non potesse essere ricondotto alla causa di non punibilità per lieve entità ex art. 131 bis c.p..
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento, denunciando l’errore in diritto in ordine alla disciplina dell’art. 131 bis c.p., in quanto, Tribunale del Riesame, pur avendo dato atto che il superamento della soglia di punibilità indicata dalla norma in 150.000 euro è minimo, ha poi affermato, contraddittoriamente, che il danno all’erario non è esiguo perché superiore alla soglia di punibilità e che, pertanto, il fatto risultava punibile.
La decisione della corte ed il principio di diritto.
La Suprema Corte, dando ragione al contribuente, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Perugia osservando che: ”è ben vero che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., può essere applicata anche ai reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore. Questa Corte ha affermato il principio, in materia di omesso versamento IVA, che essa causa è applicabile, ma soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale (cfr. Sez. 3, n. 13218/2016 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570” (….)
e con riferimento alla motivazione addotta dal Tribunale del Riesame di Perugia ha osservato che:
”Il Tribunale della cautela ha negato l’applicazione della invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., unicamente sulla rilevanza dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, senza avere svolto alcun esame sulla concreta lesione posta in essere con il reato e senza aver tenuto conto che la soglia nella fattispecie di cui trattasi costituisce il confine della insussistenza, rectius irrilevanza a fini penali del danno provocato all’Erario con il mancato versamento di quanto dovuto. Pertanto il motivo deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Perugia, dovendo il Collegio della cautela reale effettuare nuovamente una valutazione sulla invocata tenuità del fatto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., mediante “una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (vedi S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), considerando altresì le linee tracciate dalla giurisprudenza sopra menzionata in tema di reati tributari.
Quadro giurisprudenziale di riferimento.
Cassazione penale sez. un., sentenza 25/02/2016 n. 13681
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile a qualsiasi reato che rientri nell’ambito di previsione astratta della norma, comprese le fattispecie caratterizzate da soglie quantitative minime per indicare la rilevanza del fatto o determinare la gravità dell’offesa del bene giuridico.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/11/2015, n. 13218.
In tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall’art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l’omesso versamento di 270.703 euro).
Cassazione penale sez. III, sentenza 05/05/2015, n. 40774.
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell’Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest’ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30).
Cassazione penale sez. III, sentenza 11/11/2015 n. 51020.
Ai fini della ricorrenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, l’omissione posta in essere deve essere valutata in rapporto alla condotta nella sua interezza e non invece con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore. (Fattispecie di reato ex art. 10 ter del d.lg. n. 74 del 2000 per omesso versamento Iva pari ad euro 255.486,00 con riferimento alla quale la Corte ha escluso, giusta il principio di cui sopra, che potesse guardarsi al solo importo di euro 5.486,00 euro quale somma eccedente la soglia di punibilità pari ad euro 250.000).