Nessun risarcimento del danno è dovuto dal datore di lavoro se l’incidente in cantiere deriva da negligenza del lavoratore.

In materia di sicurezza sul lavoro la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza n. 146/2018 si è nuovamente pronunciata sulla natura degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro in base all’art. 2087 cod. civ. e sulla responsabilità risarcitoria in caso di incidente in cantiere.

L’infortunio e la causa civile.

Durante il completamento di lavori di impianto di alcuni pali elettrici, rilevata la presenza di un ramo di un albero che si appoggiava su di un cavo, un lavoratore, ricorrente per cassazione nel processo in esame, decideva di provvedere alla sua rimozione.

Salito su di una scala mantenuta a terra da un altro operaio, nel tentativo di rimuovere il ramo, il lavoratore cadeva al suolo infortunandosi.

A seguito dell’incidente, l’operaio adiva il Tribunale Civile di Forlì chiedendo l’accertamento della responsabilità della parte datoriale in ordine all’infortunio occorsogli, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno subito per l’evento dannoso.

Lo svolgimento del processo.

All’esito dell’attività istruttoria svolta primo grado il Giudice Unico rigettava la domanda.

La pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Bologna.

Avverso tale decisione il lavoratore soccombente ha interposto ricorso per cassazione censurando l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio, la sussistenza dell’inadempimento contrattuale di parte datoriale in ordine alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore ed il diritto di quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno patito.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo logicamente e giuridicamente corretta la decisione assunta nei gradi di merito. Nello specifico, il Collegio di legittimità, richiamando quanto emerso dalle prove assunte in primo grado, ha osservato che secondo le direttive datoriali gli operai avevano l’obbligo di interpellare il personale addetto in caso di ostacoli imprevisti in corso di attività lavorativa, cosa che né l’infortunato, né i suoi compagni, avevano provveduto a fare.

In ragione di tale comportamento antidoveroso tenuto dal lavoratore è stata esclusa la violazione da parte della società evocata in giudizio dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle misure protettive da parte dei lavoratori. Allo stesso tempo è stato escluso l’inadempimento del datore di lavoro dell’obbligo di fornire attrezzature adeguate ai lavoratori, avendo la società collocato lo stesso giorno dell’infortunio una piattaforma aerea in altro cantiere utilizzabile per effettuare l’operazione da cui è derivato l’incidente, ben potendola, quindi, utilizzare per evitare l’infortunio per cui è processo, qualora fosse pervenuta richiesta in tal senso.

Particolarmente interessante è l’interpretazione dell’articolo 2087 c.c. offerta dai Giudici del diritto sulla natura dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro che così hanno statuito: “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.

L’art. 2087 cod. civ., peraltro, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. 29/1/2013 n. 3288).

Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.

Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di responsabilità civile (contrattuale) del datore di lavoro.

Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, n. 4970.

In tema di sicurezza sul lavoro, la diligenza richiesta è esclusivamente quella esigibile per essere l’infortunio ricollegabile ad un comportamento colpevole del datore di lavoro, alla violazione di un obbligo di sicurezza e alla mancata predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per i propri dipendenti. Così come non può accollarsi al datore di lavoro l’onere di garantire un ambiente di lavoro a ‘rischio zero’ quando di per sé il rischio di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili. Diversamente vi sarebbe una responsabilità oggettiva in quanto attribuita quando la diligenza richiesta sia già stata soddisfatta, al pari del caso in cui una prestazione sia ineseguibile o la diligenza richiesta non sia più esigibile.

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, n. 798.

In tema di infortuni sul lavoro e di cosiddetto rischio elettivo, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro. Spetta a quest’ultimo, poi, l’onere di provare di aver adempiuto l’obbligo di sicurezza in materia di lavoro, compreso quello formativo e quello informativo, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento dannoso e di aver vigilato circa l’effettivo uso delle misure di sicurezza. A ribadire tali principi in materia di sicurezza sul lavoro è la Cassazione pronunciandosi su un ricorso contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento aveva rifiutato il credito vantato da un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro.

Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2013, n. 8855.

L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché la responsabilità datoriale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento (respinta, nella specie, la domanda risarcitoria avanzata da un dipendente nei confronti della banca datrice per gli asseriti danni subiti in seguito a una rapina, essendo stata ritenuta troppo generica l’allegazione sulla violazione dell’art. 2087 c.c., prospettata sulla base della sola “inspiegabile” adibizione del lavoratore a una sede lavorativa ritenuta a rischio, in difetto di allegazioni circa una condotta datoriale colpevole).

Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2009, n. 3788.

La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di prevenzione degli infortuni).

Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2009, n. 3786.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. – la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilità in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest’ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo «tipico» ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che – con riferimento all’infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo – aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell’ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti – il cd. «viaggetto» – ed avessero lasciato che l’utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente). 

Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2008, n. 21590.

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Per completezza di esposizione si riporta di seguito la più recente giurisprudenza in materia di responsabilità penale del datore di lavoro che può escludersi solo in presenza di condotta abnorme del lavoratore tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso cagionato al lavoratore (morte o lesioni personali).

Cassazione penale, sez. IV, 13/12/2016, n. 15124.

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all’interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l’arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione).

Cassazione penale, sez. IV, 30/09/2016, n. 44327.

Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine a incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza e imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Piuttosto, è interruttiva del nesso causale la condotta abnorme del lavoratore se e quando si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso: tale comportamento è interruttivo non perché “eccezionale” ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (sezioni Unite, 24 aprile 2014, E. e altri) (fattispecie in cui si è esclusa la valenza interruttiva della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, il quale imprudentemente aveva utilizzato un macchinario cui era stata rimossa la protezione per sveltire le operazioni di lavoro trattandosi di situazione appartenente all’area di rischio lavorativo rientrante nei compiti di controllo del titolare della posizione di garanzia).

Cassazione penale, sez. IV, 22/10/2015, n. 44811.

L’unica circostanza idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, che abbia violato le norme in materia antinfortunistica, è la condotta abnorme del lavoratore, dovendosi intendere con tale espressione il comportamento che, per la sua imprevedibilità, si collochi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’attuazione delle misure di prevenzione; la mera colpa concorrente del lavoratore, dunque, non esclude la responsabilità del datore di lavoro (fattispecie relativa all’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente che aveva usato un macchinario non sottoposto alla dovuta manutenzione).

Cassazione penale, sez. IV, 14/07/2015, n. 36882.

Posto che, in caso di infortunio subìto dal lavoratore, soltanto la condotta c.d. abnorme di quest’ultimo è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta ascritta al datore di lavoro e l’evento lesivo, sussiste la responsabilità di quest’ultimo in caso di carenza dei dispositivi di sicurezza poiché la stessa non può essere sostituita dall’affidamento sull’osservanza, da parte del lavoratore, di una condotta prudente e diligente.

Cassazione penale, sez. IV, 17/06/2015, n. 29794.

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità, potendosi attribuire però tale carattere non solo alla condotta del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite (come ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un’altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite ad altro lavoratore), ma anche a quella che, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (da queste premesse, rigettando il ricorso del datore di lavoro, la Corte ha comunque escluso potesse attribuirsi il carattere di comportamento abnorme e imprevedibile a un comportamento definito come “istintivo” del lavoratore, che non risultava abnorme ed esorbitante rispetto alla procedura di lavoro da determinare l’interruzione del nesso causale e di cui si doveva piuttosto tener conto nella previsione delle procedure di sicurezza del lavoro).

Cassazione penale, sez. IV, 20/01/2015, n. 4890.

In tema di infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità penale del datore di lavoro nel caso in cui l’evento occorso sia stato decisivamente determinato dalla condotta del lavoratore che, in consapevole violazione delle prescrizioni datoriali in materia di osservanza dei presidi di sicurezza, abbia posto in essere un’azione talmente abnorme da interrompere il nesso di causalità fra la condotta datoriale e l’evento.