Incidente in cantiere: non risponde di lesioni colpose il datore di lavoro committente che adempie agli obblighi di protezione individuali del lavoratore.

Con sentenza n. 5477/2018 depositata il 06.02.2018 la Cassazione, Sez. IV penale, è tornata ad approfondire la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo nuove importanti linee guida relative alla ripartizione della gestione del rischio tra le varie figure dell’apparato aziendale nell’ambito dell’affidamento di lavori in appalto e subappalto per cantieri temporanei o mobili.

L’incidente e l’imputazione penale.

Il procedimento penale in esame trae origine dal grave infortunio occorso ad un lavoratore all’interno di un cantiere temporaneo, il quale, dovendo scendere dalla copertura su cui lavorava, si sganciava dal dispositivo retrattile a cui era agganciato per raggiungere la scala di accesso e precipitava da altezza di circa 3,5 metri avendo appoggiato il piede su lucernario che si sfondava.

A seguito dell’incidente ad iniziativa della Procura della Repubblica di Como veniva instaurato procedimento penale per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro di cui agli arti. 113, 590, primo, secondo e terzo comma, c.p., in relazione agli artt. 583, primo comma, c.p. e 2087 c.c.

I diversi imputati sono stati chiamati a rispondere in qualità, rispettivamente: a) di socio accomandatario e delegato in materia infortunistica della s.a.s. committente dei lavori di sostituzione del manto di copertura, per non aver fornito alle ditte appaltatrici adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti, di non aver promosso la cooperazione tra gli appaltatori nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro, di non aver verificato l’adempimento, da parte del nominato coordinatore in fase di progettazione e esecuzione, dei suoi obblighi; b) di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato della s.r.l. appaltatrice dei lavori e, a sua volta, committente degli stessi al lavoratore infortunato; entrambi i soggetti per non aver cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, non aver accertato che i lucernari fossero idonei a sostenere il peso dei lavoratori e non aver predisposto idonee misure di protezione collettiva, quali le reti anticaduta, oltre a non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati al subappaltatore; c) di coordinatore nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, al quale è stato contestato di aver redatto il piano di sicurezza e coordinamento omettendo di valutare tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori in esame ed in particolare a quelli di cadute dall’alto, di non aver verificato l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e non aver organizzato la cooperazione ed il coordinamento nonché la reciproca informazione tra le stesse.

Lo svolgimento del processo.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa all’udienza del 29 marzo 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Como, ha confermato la condanna nei confronti degli imputati alla pena (sospesa) di mesi due di reclusione. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione da parte degli imputati.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto

La Suprema Corte accoglie i ricorsi e, conseguentemente, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale per nuovo esame.

La sentenza è estremamente interessante per la articolata motivazione addotta per l’annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano che può essere schematizzata come segue.

  • La corte di legittimità ha accolto il motivo inerente la manifesta illogicità della sentenza d’appello, nella parte in cui, da un lato, ammette l’esistenza di dispositivi di sicurezza individuali idonei ad evitare il sinistro e, dall’altro lato, esige, ma senza esplicitarne le ragioni, la previsione e la predisposizione di protezioni collettive, reputandole necessarie per evitare che manovre azzardate dei lavoratori si tramutino in un infortunio.

Sul punto la Suprema corte così argomenta: “occorre sottolineare che l’art. 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 non impone, per i lavori temporanei in quota, che non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, l’adozione di misure di protezione collettiva, sancendo solo il carattere prioritario e preferenziale delle prime rispetto a quelle individuali. (…) Da tale premessa deriva la manifesta illogicità della motivazione che si limiti, in presenza di dispositivi di sicurezza individuali, potenzialmente idonei a paralizzare il rischio della caduta dall’alto, ad affermare la imprescindibilità delle misure di protezione collettive e più precisamente di una specifica misura di protezione collettiva (rete sotto il lucernario anziché sopra il lucernario), dovendosi chiarire le ragioni per cui, in considerazione della specificità dei lavori o delle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza in concreto adottati, questi risultino inadeguati o insufficienti. (…) dal combinato disposto degli artt. 115 e 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 si ricava il carattere prioritario ma non imprescindibile delle misure di protezione collettive, le quali devono necessariamente essere previste ed adottate laddove quelle individuali, in considerazione delle loro caratteristiche o in relazione alla tipologia dei lavori, risultino inadeguate, dovendo, però, tale presupposto essere oggetto di valutazione da parte dell’organo giudicante.”

  • La Corte si sofferma, poi, sul tema degli obblighi di informazione ex 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 gravanti sul committente di lavori in appalto. A tal proposito, argomentano i Giudici del diritto che tale obbligo: “da un lato, grava sul committente nei confronti del proprio appaltatore o dei lavoratori autonomi incaricati, mentre dovrà essere adempiuto dall’appaltatore sub-committente nei confronti dei propri sub-appaltatori o lavoratori autonomi incaricati, e, dall’altro lato, è configurabile solo nei confronti di quei soggetti della cui presenza nel cantiere il committente sia ritualmente edotto”.

Sulla base di tali presupposti di diritto nel caso di specie viene esclusa la responsabilità del committente in quanto non informato dell’introduzione del lavoratore infortunato nel cantiere e dell’esecuzione dei lavori da parte sua.

  • Collegato al profilo precedente vi è poi l’asserito obbligo di verifica da parte del committente dell’adempimento degli obblighi del coordinatore per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori. Scrivono i giudici che: “ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento, da parte del designato, degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) e e). In proposito va ricordato che la disciplina vigente prevede ragionevolmente la possibilità che, in caso di cantieri temporanei e mobili, il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo e che designi il responsabile dei lavori e/o i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (la nomina di questi ultimi è, peraltro, necessaria in caso di presenza di più imprese nel cantiere). Invero, il momento progettuale e esecutivo di un’opera implicano conoscenze tecniche elevate, di cui il committente può essere privo, per cui è naturale che egli, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, quali appunto il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, i quali devono essere dotati di particolari requisiti ed assolvono compiti delicati (…). Proprio da tale complessivo quadro normativo deriva che, nei cantieri mobili e temporanei, gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del nominato coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve avere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica, di cui il primo può essere privo: tali obblighi si riducono nel controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti e non nella sua integrale sostituzione. Nel caso in esame, dalle decisioni di merito non si evince quale sia l’omesso controllo che si addebita al committente e da quali elementi indiziari ne derivi la dimostrazione, sembrando piuttosto discendere in modo automatico dalla verificazione del sinistro la prova della sua condotta illecita e della sua causalità rispetto all’infortunio. In particolare, l’obbligo di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008 di verificare l’adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, tra cui quello di predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, come previsto dal precedente art. 91, non può tradursi nella integrale e piena responsabilità per il contenuto di tale documento, in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna distinzione nelle posizioni e, dall’altro, il committente non può ingerirsi, in considerazione sia delle sua competenza sia del sistema normativo complessivo, nella redazione del piano, di cui risponde il coordinatore, sicché la verifica comporta il controllo della elaborazione del documento e della sua non evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità.

Considerazioni finali.

La sentenza in commento fa chiarezza su uno dei problemi centrali della materia della sicurezza sul lavoro ed in chiave di difesa tecnica interseca il tema della necessità da parte del difensore di allegare fatti e circostanze da provare in giudizio per escludere il fatto incolpativo ascritto al proprio assistito, spesso non corrispondente alla effettiva posizione di garanzia assunta dall’imputato all’interno delle organizzazioni complesse dove, la ripartizione degli obblighi di controllo, prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori, deve formare oggetto di attento scrutinio prima da parte del PM delegato alle indagini e poi, in caso di rinvio a giudizio, da parte del giudicante con riferimento alle varie figure coinvolte nei lavori affidati in appalto.

Il profilo più rilevante della motivazione è certamente quello attinente al rapporto tra committente dei lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, due figure che non possono essere sovrapponibili in quanto distinte dalle competenze tecniche specifiche necessarie alla designazione del secondo secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e succ. mod..

Invero dalla distinzione fondata sul modello normativo ne deriva il principio di diritto per cui al committente non potranno essere mossi automaticamente addebiti di responsabilità per omesso controllo sull’adempimento degli obblighi del coordinatore (come la corretta redazione del PSC) sulla base del semplice verificarsi di un incidente in cantiere, a meno che gli inadempimenti non siano evidenti e macroscopici.

Questo perché la natura tecnica dell’attività svolta dal coordinatore è ex se sottratta al sindacato di altro soggetto, come appunto il committente, non dotato delle specifiche competenze necessarie per poterne valutare l’adeguatezza.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità del committente:

Cassazione penale, sez. IV, 18/04/2017, n. 27306.

In materia di infortuni sul lavoro, presupposto per l’applicabilità dell’ art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta specifici oneri a carico del datore di lavoro committente, per il caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda è la effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per l’infortunio occorso in una fase antecedente all’affidamento dei lavori e dunque prima che egli assumesse il ruolo di committente).

Cassazione penale, sez. III, 26/04/2016, n. 35185

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del committente in un caso in cui il soggetto da questi incaricato di effettuare alcuni lavori sul tetto di uno stabile, nonostante fosse riconoscibilmente privo tanto della qualificazione tecnico-professionale quanto delle attrezzature che sarebbero state necessaria, era caduto al suolo, nell’espletamento di detto incarico, riportando cosl lesioni di esito mortale).

Cassazione penale, sez. IV, 15/07/2015, n. 44131

In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Cassazione penale, sez. III, 25/02/2015, n. 12228

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio).

Cassazione penale, sez. IV, 23/01/2014, n. 6784

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazioni eseguite in attuazione di un contratto d’appalto, l’estensione al committente della responsabilità dell’appaltatore è ammissibile soltanto laddove l’evento possa ritenersi causalmente collegato a un’omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza di merito che fondava la responsabilità dell’imputato sulla sola posizione formale di responsabile dell’area tecnica di un Comune che aveva commissionato a un’impresa i lavori di sistemazione di alcune strade cittadine).

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori:

Cassazione penale, sez. IV, 04/02/2016, n. 11384

Allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all’interno del processo produttivo di un’impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 d.lg. n. 81 del 2008, è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma terzo, del d.lg. n. 81 del 2008; b) nel caso in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell’art. 91 del citato d.lg., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale.

Cassazione penale, sez. IV, 12/03/2015, n. 14167

Allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all’interno del processo produttivo di un’impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 d.lg. 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, del d.lg. n. 81 del 2008; b) nel caso in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell’art. 91 del citato d.lg., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale.

Cassazione penale, sez. IV, 13/02/2015, n. 22032

In tema di infortuni avvenuti sul posto di lavoro nelle attività di cantiere il committente, una volta nominati i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera, non è esonerato dal vigilare sull’adempimento da parte di costoro degli obblighi di redazione dei piani di sicurezza e di verifica sulla corretta applicazione delle prescrizioni contenute in essi, come confermato dall’art. 6, comma 2, d.lg. n. 494/1996. Tale vigilanza, pur non concretandosi né in verifiche meramente formali né in un controllo costante e capillare, deve passare per lo svolgimento di controlli sostanziali ed incisivi. In presenza di carenze rilevabili perché caratterizzate da immediata percepibilità il committente che abbia omesso di attivare i poteri impeditivi a lui riconosciuti dall’art. 5, comma 1, lett. e), d.lg. n. 494/1996 è da ritenere responsabile per l’infortunio patito dal lavoratore. A sua volta anche il coordinatore per l’esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella del committente nello svolgimento di funzioni di alta vigilanza.

Cassazione penale, sez. IV, 27/06/2013, n. 35827

Non è invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la condanna per omicidio colposo, in relazione ad un infortunio sul lavoro, del coordinatore per la progettazione che aveva predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico, e che aveva invocato come esimente la mancanza, di fatto, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2013, n. 7443

In tema di infortuni sul lavoro, le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 d.lg. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso d.lg., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore intento a svolgere lavori di manutenzione di una banchina adibita al camminamento dei viaggiatori e travolto dalla motrice di un treno in transito, ha ritenuto corretta la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’impresa subappaltatrice, precisando che egli ha anche l’obbligo di vigilanza sulla esatta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza).

Cassazione penale, sez. IV, 20/11/2009, n. 1490

Nei cantieri temporanei o mobili, il committente o, in sua vece, il responsabile dei lavori eventualmente nominato, può e, in taluni casi, deve avvalersi della cooperazione di soggetti qualificati: il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (denominato coordinatore per la progettazione) e il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori). La designazione di tali figure può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e alla idoneità del piano operativo di sicurezza. Poiché, peraltro, la nomina delle suindicate figure implica (con i limiti di cui si è detto) il trasferimento, ai soggetti così nominati di un ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, è da escludere, per ciò che attiene alla sicurezza, che la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori possa identificarsi nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice, giacché, diversamente opinando, si perverrebbe all’inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere.