Nessuna responsabilità per lo psicoterapeuta se non viene provata la malattia indotta nel paziente.

Con la sentenza n. 822/2018 la IV Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente in materia di responsabilità degli esercenti professioni sanitarie scrutinando la condotta di una psicoterapeuta in relazione ai temi delle lesioni psichiche (malattia della mente) e della inapplicabilità dell’art. 590 sexies c.p. quale causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli- Bianco in assenza di linee guida.

Il caso clinico e l’imputazione.

A carico dell’imputata, psicoterapeuta, la Procura della Repubblica di Verona ha elevato imputazione di lesioni colpose gravissime in danno di una paziente minore, rappresentate da forme di disturbo mentale con alterazioni a livello funzionale e comportamentale. Si individuavano, nell’operato dell’esercente la professione sanitaria profili di colpa riconducibili ad imprudenza, negligenza ed imperizia, per non avere adottato, nello svolgimento della sua attività professionale di psicoterapeuta del bambino, una metodologia adeguata e corretta, né sotto il profilo tecnico-psicologico, né sotto quello deontologico-professionale.

In particolare si addebitava alla imputata: di avere assecondato ed avallato le finalità perseguite dalla madre del minore di allontanamento della figura paterna dalla vita del bambino; di avere praticato una terapia errata; di non avere tenuto conto della patologia sofferta dalla committente dell’incarico, nella quale era riconoscibile, all’evidenza, una sindrome di alienazione parentale.

Lo svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere, il reato di lesioni colpose a lei ascritto, estinto per intervenuta prescrizione. Confermava nel resto l’appellata sentenza, quanto alla condanna al risarcimento dei danni causati alla parte civile da liquidarsi in separata sede.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale, la difesa dell’imputata ha interposto ricorso per cassazione avendo interesse ad annullare gli effetti civili della condanna risarcitoria pronunciata dal Giudice di primo grado quale conseguenza dell’affermazione della penale responsabilità della psicoterapeutica tratta a giudizio.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto

La Suprema Corte ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso.

Invero, pur ritenendo sussistenti gli indici di responsabilità in capo alla psicoterapeuta evidenziati dalla Corte di Appello di Venezia per le modalità di svolgimento della terapia psicologica, ha censurato la motivazione della sentenza di secondo grado sulla prova della malattia (nella mente) e del nesso di causalità con la condotta del medico e, per quanto rileva nella presente nota, ha statuito quanto segue: “occorre rilevare come la Corte territoriale ed il giudice di primo grado, nella disamina dei fatti, non abbiano offerto una compiuta risposta in ordine alla precisa diagnosi della malattia sofferta dal minore ed alla sua durata. Pure avendo ricostruito in modo dettagliato lo sviluppo della vicenda ed individuato i diversi errori nei quali era incorsa la imputata durante la terapia praticata, non hanno precisato: il grado di incidenza di tali errori sulla già conclamata patologia sofferta dal piccolo paziente; la precisa diagnosi della malattia insorta nel minore in seguito all’intervento della psicoterapeuta; la prevedibile durata della malattia stessa, in relazione alla contestazione elevata a carico della ricorrente, a cui è stato addebitato di avere causato nel minore una lesione gravissima.

Secondo il costante orientamento della Corte (ex multis: Sez. 5, n. 8351 del 25/10/2012 Ud. Rv. 255214; Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Rv. 248778), in tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, destinata a perdurare fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Essa può riguardare sia la sfera fisica della persona, sia quella psichica. Il concetto di lesione coinvolgente la sfera psichica della persona, ha trovato luogo nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 582 c.p., dove è espressamente richiamato il concetto di malattia “nella mente”. Si afferma, secondo la definizione tradizionalmente fornita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità che la malattia nella mente è quella che comporta non soltanto offuscamento o disordine, ma anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica, con effetto permanente o temporaneo (così Sez. 1, n. 8483 del 04/12/1974, Rv. 130726).

(…) Dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince con chiarezza la definizione della patologia da cui è risultato affetto il minore in seguito alla terapia praticata dalla (omissis). Invero, la Corte territoriale, nei passaggi sopra richiamati, non definisce la patologia psichica o psichiatrica insorta nel minore e, quanto alla sua durata, si esprime in termini dubitativi, affermando come il comportamento della imputata abbia “compromesso, forse irrimediabilmente, la possibilità di regresso e, in ultima istanza, di guarigione” della persona offesa.

Pure dovendosi ritenere dimostrata l’esistenza di evidenti errori nella terapia praticata dalla ricorrente, risultano fondate le censure difensive nella parte in cui si riferiscono alla incertezza con cui risultano trattati in sentenza gli aspetti riguardanti la diagnosi precisa della malattia insorta nella persona offesa e la sua durata.

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I Giudici di legittimità, inoltre, si soffermano sul problema dell’applicabilità al caso in esame della novella normativa introdotta con la legge Gelli-Bianco: “La L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 6, introducendo l’art. 590-sexies c.p., ha previsto la non punibilità dei fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si verifichi a causa di imperizia, purché siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi della legge o, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, come la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione rappresenti un esito più favorevole rispetto alla causa di non punibilità prevista dalla legge richiamata, la quale, infatti, implica una rinuncia alla potestà punitiva ma non esclude il reato.

Inoltre, nel caso in esame, come ha evidenziato lo stesso difensore attraverso l’attestazione allegata, proveniente dal Presidente dell’Ordine degli psicologi, non esistono linee guida emanate dall’Ordine riferite alla materia specifica della psicoterapia infantile. Per cui si verte in un ambito che è fuori dall’applicazione della norma.

A ciò deve aggiungersi, infine, che la contestazione non risulta incentrata unicamente sulla ricorrenza del profilo colposo della imperizia, unico profilo investito dalla operatività della norma in argomento.”

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli-Bianco (art. 590 sexies c.p.) nelle professioni sanitarie:

Cassazione penale, sez. IV, 19/10/2017, n. 50078

Il comma 2 dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse (nel caso di specie, contrassegnato da colpa grave per imperizia, la Corte ha ritenuto la disciplina introdotta dalla c.d. legge Gelli-Bianco più favorevole rispetto a quella di cui alla previgente legge Balduzzi, affermando inoltre che, al contrario, la legge Balduzzi si configurerebbe come più favorevole nei casi di colpa lieve per negligenza o imprudenza, essendo agli stessi inapplicabile la causa di punibilità prevista dalla legge Gelli-Bianco nei soli casi di imperizia).

Cassazione penale, sez. IV, 06/06/2017, n. 33770

In tema di responsabilità penale del medico, il fatto colposo commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 590-sexies del Cp, introdotto dalla legge n. 24 del 2017, in ordine al quale risulti accertata l’inosservanza delle linee guida e, comunque, delle buone prassi clinico assistenziali e risulti altresì qualificata la condotta colposa come caratterizzata da “negligenza” piuttosto che da “imperizia”, esclude in ogni caso l’applicabilità dell’innovata disciplina sanzionatoria.

Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2017, n. 28187

In tema di responsabilità professionale del medico, la normativa contenuta nell’articolo 590 sexies c.p., introdotta dalla l. 8 marzo 2017 n. 24, si applica solo quando sia stata elevata o possa essere elevata un’imputazione di colpa per imperizia, con riferimento agli eventi che costituiscono espressione di condotte governate da linee guida “ufficiali” che risultino, peraltro, appropriate rispetto al caso concreto. Al contrario, quando le linee guida non sono appropriate e vanno disattese, l’art. 590 sexies c.p. non viene in rilievo e trova applicazione la disciplina generale prevista dagli art. 43, 589 e 590 c.p., così come, analogamente, la nuova normativa non dispiega i suoi effetti in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di una relazione terapeutica governata da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto valutativo.

Cassazione penale, sez. IV, 16/03/2017, n. 16140

In tema di colpa medica, l’intervenuta abrogazione dell’art. 3, legge n.189 del 2012, ad opera dell’art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico – assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.

Quadro giurisprudenziale di riferimento sul concetto di malattia (artt. 582 e 590 c.p.)

Cassazione penale, sez. V, 25/10/2012, n. 8351

In tema di lesioni personali, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. (In applicazione del principio si è ritenuto che costituisce malattia l’instaurazione nell’organismo di un meccanismo degenerativo, che, se non fronteggiato tempestivamente e costantemente con l’assunzione di terapia farmacologica, conduce ad ulteriori alterazioni e alla fase conclamata di Aids).

Cassazione penale, sez. V, 29/09/2010, n. 43763

In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. (Fattispecie relativa ad escoriazioni).