Lavori in casa: gli infortuni sul lavoro e la responsabilità penale del committente.

La necessità di svolgere dei lavori edili di ristrutturazione e/o di rifacimento o adeguamento degli impianti all’interno del proprio appartamento induce il proprietario dell’immobile a rivolgersi ad imprese di ristrutturazione od a singoli professionisti, spesso senza prestare la dovuta attenzione al rispetto delle norme dettate a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro la cui violazione, in caso di incidente sul lavoro da cui derivino lesioni o decesso dell’infortunato, espone il proprietario a diverse forme di responsabilità, compresa quella penale.

Con il presente contributo, certamente non esaustivo vista la complessità della materia, si intende fornire solo uno spunto di riflessione per i committenti che si apprestano a far eseguire lavori nella propria proprietà, segnalando che possono essere chiamati a rispondere delle proprie inadempienze – anche di carattere formale – per non aver posto in essere quelle cautele minime per evitare l’evento dannoso che avevano l’obbligo giuridico di impedire.

  1. La normativa di riferimento

Innanzitutto occorre inquadrare la tipologia di rapporto giuridico che viene ad instaurarsi tra le parti, il proprietario dell’immobile e il soggetto, persona fisica o giuridica, chiamato a svolgere i lavori.

In genere, per quanto riguarda le piccole riparazioni, generalmente svolte da un singolo prestatore di lavoro, la tipologia contrattuale di riferimento è certamente il contratto d’opera (art. 2222 c.c.), mentre nel caso l’intervento richiesto necessiti di manodopera e il lavoro di una impresa edile allora il contratto posto in essere è quello di appalto (art. 1655 c.c.). Quest’ultima fattispecie si differenzia dalla prima in quanto l’opera o la prestazione di servizi richiesta necessita di mezzi e di un’organizzazione messa a disposizione, a proprio rischio, dall’appaltatore.

La materia della sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), le cui norme sono applicabili anche ai lavori in abitazione privata svolti “in economia”, stante il riferimento dell’art. 3 del T.U. a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio come ambito applicativo dello stesso.

I lavori all’interno di unità immobiliari private rientrano inoltre nella categoria dei cantieri temporanei o mobili, definiti all’art. 89 del d.lgs. n. 81/2008 come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del decreto medesimo.

 

  1. Gli adempimenti preliminari.

Innanzitutto il committente dei lavori dovrà verificare preliminarmente se l’attività richiesta rientri nell’ambito applicativo del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 ovvero sia sottoposto a disciplina differente. In secondo luogo dovrà verificare se sia necessario, per la realizzazione dell’opera, ottenere un titolo abilitativo (CILA, SCIA, super-SCIA, PdC) previsto dal D.P.R. n. 380/2001 oppure se l’intervento sia sottoposto al regime di edilizia libera (art. 6 D.P.R. n. 380/2001).

La violazione della disciplina pubblicistica di natura edilizia a seconda della gravità della violazione può condurre a responsabilità penale per fatti di reato previsti segnatamente dall’art.44 D.P.R. 230/2001.

Concentrandoci ora solo sugli interventi di edilizia libera, qui di interesse, occorre fare una distinzione tra cantieri in cui operi una sola impresa o un unico professionista e cantieri in cui siano presenti più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. In questo secondo caso, infatti, il committente sarà tenuto a comunicare alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro locali la notifica preliminare prevista all’art. 99 d.lgs. n. 81/2008, compilata con le informazioni previste dall’Allegato XII del decreto.

Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori venga affidata a più imprese, inoltre, il committente sarà tenuto alla nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

 

2.1 La verifica della competenza dei lavoratori

Uno degli obblighi più rilevanti che gravano sul committente è quello di verificare la competenza tecnico-professionale del personale assunto per lo svolgimento dei lavori. La verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali è un adempimento che viene assolto richiedendo ai soggetti incaricati dei lavori specifica documentazione indicata nel d.lgs. n. 81/2008 (Allegato XVII):

  • se il lavoro viene affidato ad un lavoratore autonomo, il committente dovrà verificare:
  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  4. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria se espressamente previsto;
  5. e) documento unico di regolarità contributiva di cui al d.M. 24 ottobre 2007;
  • se il lavoro viene affidato ad una o più imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  1. a) iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, d.lg.s n. 81/2008;
  3. c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
  4. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 d.lgs. n. 81/2008.

Nel caso vi siano più imprese coinvolte nei lavori gli oneri documentali e gli obblighi prevenzionali fissati dal decreto aumentano in relazione alle dimensioni dell’impresa, al tipo di lavori e al livello di interferenza che si genera in cantiere.

 

  1. La responsabilità penale

La mancata predisposizione delle idonee cautele nei luoghi di lavoro ovviamente innalza il rischio statistico di infortuni per i prestatori di lavoro e terzi.

In caso di eventi nefasti, dovuti alla scarsa competenza della manodopera o all’inadeguatezza dei sistemi antinfortunistici, il committente dei lavori potrebbe essere attinto dall’indagine penale in ordine al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), ovvero nell’ipotesi in cui dall’incidente in cantiere derivi la morte dell’operaio, per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.), quest’ultimo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Dunque l’inattività del committente dell’opera, relativamente all’adempimento degli obblighi prevenzionali fissati dalle norme del T.U. sulla sicurezza del lavoro e dalle altre normative di settore, può costituire fonte di responsabilità penale colposa di natura omissiva (art. 40, comma 2, c.p.) se posta in rapporto causale con l’evento di danno.

Con l’evoluzione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (a partire dal d.lgs. n. 494/1996) la figura del committente ha trovato espressa definizione (ora all’art. 89, comma 1, lett. b) d.lgs.n. 81/2008) come anche gli obblighi gravanti sul medesimo.

La giurisprudenza di legittimità ha perciò riconosciuto in capo al committente, oltre ad una posizione direttiva nello svolgimento dei lavori, il potere di governo delle fonti di pericolo in cantiere (Cass. Sez. III, n. 8134/1992; Cass. Sez. IV, n. 2800/1998; Cass. Sez. IV, n. 44131/2015).

Come precisato dai giudici della Suprema Corte, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per infortunio sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, della misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ( Sez. IV, n. 231717/2016; Sez. IV, n. 55180/2016).

Oltre agli obblighi specifici in materia di informazione, documentazione e predisposizioni di strumenti adeguati, il committente è dunque titolare di obblighi generici di prevenzione, connessi proprio al ruolo di garante per la sicurezza che gli viene attribuito dalla legge.

In tal senso, la Suprema Corte, con la sentenza n.26490/2016, ha statuito quanto segue: “…..È stato più volte affermato che il committente in tali casi è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 10608 del 7/03/2013, B., in Ced Cass., n. 255282) (…) il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 12228 del 24/03/2015, C., in Ced Cass., n. 262757)”.

Giova ricordare per comprendere il senso del sopra richiamato principio di diritto che nel caso di specie, la Corte di legittimità ha confermato la condanna emessa nel merito nei confronti del committente per aver omesso di verificare l’idoneità dell’affidatario e di fornire allo stesso soggetto informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, in particolare sul rischio che la copertura in eternit del capannone oggetto dei lavori affidati poteva cedere sotto il peso degli operai.

La Cassazione, tuttavia, ha  cercato di attenuare la interpretazione estremamente rigorosa di tali principi, riportando l’accertamento sulla responsabilità penale del committente alla verifica della concreta incidenza della omissione colposa rispetto al concreto verificarsi dell’evento danno (lesione o morte dell’infortunato)

Invero, come statuito con la  sentenza n. 55180/2016: “Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nella esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché all’agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. III, 24 aprile 2016, n. 35185, Rv 267744; Sez. IV, 15 luglio 2015 n. 44131, Rv 264974)”.

Sempre per comprendere il senso del sopra richiamato principio di diritto si osserva che nella sentenza di cui sopra era stato scrutinato il caso della morte di un lavoratore precipitato dal tetto di una abitazione durante dei lavori, svolti in economia, di rimozione di pannelli solari.

La Corte ha giudicato colpevole il committente e proprietario dell’immobile, essendo stato accertato durante il processo di merito che costui si recava frequentemente in cantiere, dando direttive al titolare della ditta e ricavando da tale ingerenza la prova che l’imputato non poteva non essere a conoscenza delle modalità di esecuzione dei lavori.

 

  1. La responsabilità civile

Il mancato assolvimento degli obblighi di prevenzione dettati dalla legge, da cui siano derivate lesioni o la morte di un prestatore di lavoro, obbliga inoltre il committente al risarcimento del danno derivato da tale omissione, permettendo alla parte lesa di far valere le proprie pretese risarcitorie alternativamente in sede civile o penale, attivando una delle due giurisdizioni.

Nell’ambito del processo penale attraverso l’azione di danno può essere veicolata mediante la costituzione di parte civile  ed  in tal  caso verrà demandata al giudice penale la decisione in ordine alla pretesa di risarcimento che segue le sorti  della affermazione della penale responsabilità con applicazione dei paradigmi della responsabilità penale.

Viceversa, nell’ipotesi di giudizio incardinato davanti al giudice civile, il danneggiato potrà optare per un’azione risarcitoria fondata sull’art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità extracontrattuale, oppure in alternativa, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, agire per l’accertamento della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento degli obblighi di prevenzione a carico del committente che discendono dal contratto di prestazione d’opera.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità penale del committente per infortuni sul lavoro:

Cassazione Penale, sez. III, 22/08/2016, n. 35185.

Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

 

Cassazione penale, sez. IV, 09/02/2016, n. 23171.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sotto – soglia”), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell’opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell’impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).

 

Cassazione penale, sez. IV, 15/07/2015, n. 44131.

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.

 

 

 

Cassazione penale, sez. III, 25/02/2015, n. 12228.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio).

 

Cassazione penale, sez. IV, 24/06/2009, n. 28230.

Il socio di fatto che presta la sua attività per conto della società è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza e di buona tecnica, sicché deve provvedere, a tutela dell’incolumità propria e degli altri lavoratori, anche eventualmente soci, della società, a che il lavoro si svolga con l’osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza. (Nel caso specifico gli imputati − che hanno stipulato con un condominio un contratto di prestazione d’opera con assunzione di un soggetto per l’esecuzione del lavoro, poi rimasto vittima di un incidente e deceduto − hanno ammesso la mancata adozione di cautele per la prevenzione degli infortuni pur asserendo la loro estraneità alla causazione dell’evento).

 

Cassazione penale, sez. IV, 14/01/2008, n. 8589.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell’esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l’instaurazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della subordinazione lavorativa sulla base del fatto che il committente aveva incaricato il datore di lavoro, che il lavoratore era retribuito ad ore dal datore di lavoro, pagato invece a “corpo” dal committente, che il lavoratore riceveva istruzioni esclusivamente dal datore di lavoro e non dal committente).

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità civile del committente per infortuni sul lavoro:

Cassazione civile, sez. II, 05/08/2016,  n. 16596.

In tema di contratto d’opera professionale, ove il committente abbia receduto “ad nutum” ex art. 2237 c.c., il professionista (nella specie, un geometra) che abbia agito nei suoi confronti in via risarcitoria, chiedendone la condanna a titolo di responsabilità contrattuale, non può successivamente, in tale giudizio, invocare l’applicazione delle clausole contrattuali che fissano il compenso per il caso di recesso del committente ovvero dell’indennità di cui all’art. 10, comma 1, della l. n. 143 del 1949, trattandosi di domanda nuova, di natura indennitaria, che si fonda sull’esercizio di una facoltà spettante “ex lege” al committente e non già su di un suo atto illegittimo.

 

Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11548.

In materia di contratto d’opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l’inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell’omissione il risultato sarebbe stato conseguito. (Nel caso di specie, in difetto di prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, è stata rigettata la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di “chance” avanzata in relazione al comportamento omissivo di un professionista).

 

Cassazione civile, sez. III, 26/01/1995, n. 933.

Nel contratto d’opera – caratterizzato dall’autonomia del prestatore d’opera nella scelta dei mezzi e nell’organizzazione della propria attività volta al conseguimento dell’opus – non trovano applicazione le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l’inserimento del prestatore nell’impresa del soggetto destinatario della prestazione, nè la norma di cui all’art. 2087 c.c., la quale, integrando le richiamate leggi speciali, impone all’imprenditore la adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; con la conseguenza che, nell’indicato contratto, non è ipotizzabile un generale dovere di controllo del committente, in ordine all’attitudine del prestatore, all’efficacia o adeguatezza dell’organizzazione da lui predisposta e delle concrete modalità di svolgimento dell’opera (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito – che aveva ritenuto il committente responsabile di aver consentito la esecuzione del montaggio di una parete in legno di uno “stand” fieristico ad un artigiano, privo dei mezzi necessari – per non avere adeguatamente accertato le caratteristiche e le modalità di esecuzione dell’opera, alle quali ricondurre un dovere di controllo del committente.

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