Non sussiste l’omissione di atti di ufficio se il chirurgo sospende l’intervento per garantire l’incolumità del paziente.
Di sicuro interesse per i professionisti sanitari è la sentenza n. 24952/2018 depositata il 04 giugno 2018, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito la insussistenza del reato di rifiuto di atti d’ufficio per il chirurgo che sospende l’intervento chirurgico in corso in assenza delle condizioni di sicurezza per il paziente.
Il caso clinico e lo svolgimento del processo
La Corte di appello di Lecce investita dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, ha riformato parzialmente la prima decisione – limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche – rideterminando la pena inflitta al sanitario, riconosciuto anche in grado di appello responsabile del reato di cui all’art. 328 c.p. poiché, quale dirigente medico presso la Divisione di Chirurgia generale del locale Ospedale, rifiutava. Indebitamente, di portare a termine l’intervento chirurgico di safenectomia destra su una paziente, dopo aver già sottoposto la stessa alla prescritta procedura anestesiologica ed averle già praticato l’incisione cutanea e sottocutanea propedeutica all’asportazione della vena grande safena.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il ricorrente si è rifiutato di proseguire l’intervento – da lui iniziato in assenza del secondo chirurgo – del quale pacificamente aveva richiesto e sollecitato l’intervento in sala operatoria, anche in considerazione delle soggettive condizioni fisiche della paziente (a rischio per obesità).
Tale partecipazione non intervenuta neanche dopo l’inizio dell’intervento aveva indotto il chirurgo a non proseguire nell’atto chirurgico.
Sostanzialmente con la doppia pronuncia di merito, si è sostenuto che la condotta tenuta dall’imputato è stata ritenuta penalmente rilevante per avere il chirurgo data illecita prevalenza alle sue doglianze rispetto alle ragioni di salute della paziente da operare, esposta – invece – ai disagi di un successivo intervento.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando erronea applicazione dell’art. 328 c.p. e omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive.
La decisione della Cassazione e il punto di diritto
La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso e, per i motivi esposti in motivazione, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’appello perché il fatto di reato non sussiste.
La Corte territoriale, difatti, avrebbe operato un giudizio arbitrario ed immotivato addebitando al sanitario la condotta antigiuridica ventilata per aver iniziato l’operazione senza attendere il secondo chirurgo e interrompendo, poi, l’intervento senza valido motivo esponendo la paziente a presunti disagi.
I Giudici di legittimità contestano la valutazione del giudice di merito valutando, di converso, corretta la scelta del chirurgo di interrompere l’intervento, date le criticità delle condizioni del paziente, cardiopatico, iperteso ed obeso, e la natura dell’intervento, considerato, altresì, che lo stesso sanitario, ha ritenuto di essere al limite della copertura anestesiologica e quindi di aver sospeso l’intervento per scongiurare rischi per la vita e la salute della paziente di rango certamente superiore rsipetto al disagio di dover affrontare per una seconda volta la sala operatoria.
In tal senso si riporta uno stralcio della motivazione del tutto intellegibile in punto di diritto:
“Ritiene questo Collegio che l’argomentare dei Giudici di merito appena ricordato si pone irragionevolmente al di fuori dell’alveo di legittimità. Quanto alla natura indebita del rifiuto, i Giudici di merito – nel dare rilievo alle ragioni di salute della paziente – omettono del tutto di considerare che tra queste ragioni vi è quella primaria e assolutamente cogente di essere operata in condizioni di sicurezza. Ed arbitrario è l’addebito formulato a riguardo dai Giudici di merito al ricorrente di aver violato il dovere di attendere ancora l’intervento in sala operatoria del collega che, invece, secondo il protocollo operativo, doveva assicurare la sua presenza sin dall’inizio dell’intervento e che – da quanto risulta dalla stessa sentenza – dopo ancora venti minuti dal suo inizio, non si era presentato a prestare la sua dovuta collaborazione, essendo necessario evitare alla paziente una possibile emorragia. Inoltre, gli stessi Giudici affermano la “comprensibilità” delle doglianze del ricorrente e la non immotivatezza del suo comportamento, a loro stesso dire, per essere stato “abbandonato” in sala operatoria dai colleghi, ma relegano inopinatamente siffatto accertamento – sinteticamente ribadito indicando il “quadro poco edificante del reparto” – all’eccentrico tema delle circostanze generiche, laddove – invece – si tratta della causa che ha determinato la condotta del ricorrente, rilevante ai fini della valutazione circa la sua natura indebita. Nessuna considerazione, poi, si rinviene nella sentenza in ordine all’indifferibilità dell’atto rifiutato, della quale non v’è traccia alcuna persino nella stessa contestazione e rispetto alla incontestata natura elettiva dell’intervento chirurgico in ordine al quale nessuna urgenza è stata neanche prospettata e che, certamente, non si giustifica con il disagio della paziente per il successivo intervento”.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di rifiuto di atti d’ufficio:
Cassazione penale sez. fer. 22 agosto 2017 n. 39428.
Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guarda medica che non aderisce alla richiesta di intervento domiciliare urgente e si limita a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante l’iniziale diagnosi sia stata confermata all’esito del successivo controllo ospedaliero del paziente.
Cassazione penale sez. VI 12 luglio 2017 n. 43123.
Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù delle peculiari condizioni in cui versava il paziente, che il medico sarebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che si consumassero le ragioni della sua necessità.).
Cassazione penale sez. VI 30 marzo 2017 n. 21631.
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’ arte. 328, comma 1, c.p. è un reato di pericolo che prescinde dal principio dell’omissione e che, in ambito sanitario, si configura non solo un fronte di una richiesta di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, essendo determinato dall’assunzione di fiducia in parola ricorrerebbe solo all’attività del medico di guardia che ricorre a visitare il paziente presso il proprio domicilio e non anche, a determinate condizioni , con riguardo al prestatore di lavoro presso una struttura ospedaliera in cui il paziente è assistito da personale infermieristico dedito a monitorare le condizioni fisiche ei parametri vitali.
Cassazione penale sez. VI 05 luglio 2016 n. 40753.
Non costituisce legittimo esercizio di un potere discrezionale, ma integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 comma 1 c.p.) la condotta del medico di guardia del pronto soccorso che si rifiuti di visitare il paziente, adducendo la pretesa differibilità dell’intervento, testimoniata dall’attribuzione del codice di triage verde, anche laddove le condizioni di salute del medesimo non siano poi risultate gravi in concreto o non si siano aggravate in conseguenza dell’omissione¿
Cassazione penale sez. VI 27 ottobre 2015 n. 47206.
L’operatore sanitario ospedaliero, in servizio di reperibilità e contattato dal medico già in struttura, deve ritenersi responsabile dell’illecito di omissione di atti d’ufficio, ove rifiuti di recarsi in ospedale sulla base della presupposta insussistenza della situazione d’urgenza prospettata.
Cassazione penale sez. VI 06 giugno 2013 n. 33235.
La condotta di rifiuto prevista dall’art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di un rifiuto dell’atto medesimo.
Cassazione penale sez. VI 05 aprile 2013 n. 19759.
Per l’accertamento del delitto di rifiuto di atti d’ufficio nell’espletamento dell’attività di “Servizio del 118” è irrilevante che la morte di chi richiede il soccorso sia praticamente inevitabile, considerato che la funzione dell’intervento del “118” non deve essere limitata ai presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una “presenza terapeutica” o “lenitiva del dolore”. L’obbligo d’intervento, diretto ad assicurare al paziente l’assistenza sanitaria, riguarda tanto la salute fisica che quella psichica e comprende anche la necessità di alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale.
Cassazione penale sez. VI 06 luglio 2011 n. 35526.
In tema di rifiuto d’atti d’ufficio, nel caso in cui il medico ospedaliero abbia omesso di verificare a seguito di segnalazione del personale infermieristico le condizioni di un paziente ricoverato, il giudice può valutare l’esercizio della discrezionalità tecnica opposta dal sanitario a giustificazione del suo comportamento.
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