Per la Cassazione la contraffazione del modello F/24 è falso commesso dal privato in atto pubblico.

Con la interessante sentenza n.18803/2018, depositata il 02.05.2018, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura del modello F/24 e la qualificazione giuridica della condotta illecita ascrivile al contribuente che ne falsifica il contenuto.

Il caso e lo svolgimento del processo.

Il Tribunale di Alessandria riteneva colpevole l’imputato per il reato contestato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p., per aver falsamente attestato, in due modelli di pagamento unificato delle imposte (mod. F24), di essere stato autorizzato da altro soggetto a portare in compensazione dei crediti fiscali da quest’ultimo vantati, a titolo di IVA, con i propri debiti fiscali per imposte non versate, nell’anno 2004 (presentando il modello relativo nel 2007) per euro 6.873,00 e, nell’anno 2005 (modello presentato nel 2008), per euro 7.426,88.

Il Giudice di prime cure aveva prosciolto l’imputato per il modello presentato nel 2007 essendo intervenuta la prescrizione del reato, mentre aveva ritenuto lo stesso responsabile per il fatto compiuto nel 2008.

La Corte territoriale aveva, tuttavia, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 485 c.p., come falso in scrittura privata, e, in considerazione dell’intervenuta depenalizzazione della condotta, aveva assolto il prevenuto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Propone ricorso in Cassazione la sola parte civile deducendo violazione di legge in ordine all’errata qualificazione giuridica della condotta.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto.

La Suprema giudica fondato il ricorso ed in assenza di impugnazione da parte della Procura Generale (il residuo reato sarebbe, comunque, stato dichiarato prescritto) ha annullato la sentenza ai soli effetti civili rimettendo gli atti di causa al giudice civile d’appello.

Preliminarmente, la Corte, sulla scorta del prevalente orientamento di legittimità in materia, riconosce la natura di atto pubblico al modello F24, finalizzato al versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso.

Ed invero, secondo quanto statuito nella parte motiva della sentenza in commento: “il motivo di tale conclusione risiede nella constatazione che il modello F24, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente”.

A tal proposito la Corte riporta la normativa di settore, di disciplina delle modalità delle imposte mediante delega, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, affermando quanto segue “si deduce che l’Amministrazione finanziaria delega agli istituti bancari l’incasso delle somme dovute a titolo di imposta, attribuendo così alle medesime, ed i dipendenti che per esse operano e che materialmente eseguono l’operazione, i medesimi poteri attestativi che hanno i propri dipendenti, così che l’atto di versamento e di ricevuta rilasciato assume la medesima efficacia probatoria di quello che sarebbe stato formato dai funzionari pubblici, e di conseguenza, anche la medesima efficacia liberatoria dall’obbligazione tributaria”.

Segue la consequenziale valutazione della condotta in termini di qualificazione giuridica: “se, dunque, il modello F 24 è un atto pubblico, ne deriva che l’attestazione fatta a chi partecipa alla sua redazione – il dipendente della banca delegato all’incasso della somma versata a titolo di imposta, nel caso di specie consistita nell’essere stato, il contribuente (omissis), autorizzato a dedurre dal proprio debito fiscale il corrispettivo credito di altro soggetto – configura proprio il delitto in origine contestato, previsto e punito dall’art. 483 cod. pen., la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento sulla più recente giurisprudenza dettata in materia di falso commesso dal privato in atto pubblico:

Cassazione penale sez. V, 23 febbraio 2018 n. 21683. 

Nel caso di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, che ha la funzione di autocertificare la verità di stati e qualità personali del dichiarante, nel caso in cui sia presente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità, ove le dichiarazioni ivi inserite siano inveritiere, si configura il reato di cui all’ art. 483 c.p.

Cassazione penale sez. V, 15 gennaio 2018 n. 5365. 

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ( art. 483 c.p. ) sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretti di risparmio al portatore ricevuta a verbale dalla polizia giudiziaria).

Cassazione penale sez. V,14 settembre 2017 n. 47391. 

Integra il delitto di cui all’art. 483 c.p., la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesta falsamente di non aver mai riportato condanne penali, dovendosi equiparare tale dichiarazione del privato ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione (nella specie l’imputata, nella richiesta di licenza per l’installazione di apparecchi e congegni da gioco all’interno di un bar, aveva attestato falsamente di non essere sottoposta a procedimenti penali, omettendo di dichiarare la convivenza con il marito, condannato per reati di criminalità organizzata ed in stato di detenzione domiciliare).

 

Cassazione penale sez.V,  20 giugno 2017 n. 37971. 

La condotta di chi, presentatosi ad un posto di pronto soccorso ospedaliero, rende false dichiarazioni, destinate ad essere riportate nelle certificazioni redatte dai sanitari, circa l’origine delle lesioni da lui lamentate, dà luogo alla configurabilità del reato di falso ideologico in atti pubblici mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, quale previsto dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., e non al meno grave reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, quale previsto dall’art. 483 c.p.

Cassazione penale sez.V  07 febbraio 2017 n. 25927 

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all’art. 483 c.p.), la condotta di chi, allo scopo di ottenere un assegno familiare, rilascia al pubblico ufficiale, ai sensi degli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, una falsa dichiarazione sostitutiva relativa al proprio reddito familiare.

Cassazione penale sez. VI  03 giugno 2016 n. 28303 

In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l’alterazione di elementi accessori dell’atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell’attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l’esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati.

Cassazione penale sez. V 10 ottobre 2013 n. 50569. 

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli art. 476 e 482 c.p., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.

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