Bancarotta fraudolenta patrimoniale: la cassazione fa il punto sull’aggravante della natura transnazionale del delitto.

Con la sentenza n.33836/2018, depositata il 19.07.2018, la Corte di Cassazione ha reso una interessante pronuncia che indaga il tema della natura transnazionale del reato di bancarotta fraudolenta pe distrazione di cui all’art. 3 legge n.146 del 2006 richiamando la giurisprudenza di legittimità (anche apicale) sedimentata sul punto.

Di seguito si richiama il passaggio della motivazione qui di interesse:

“…..E’ stato, infatti, osservato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Cc. (dep. 23/04/2013 ) Rv. 255038. Riguardo alla nozione di gruppo criminale organizzato, verso la cui applicazione in sentenza sono state mosse una parte delle osservazioni critiche dei ricorrenti, va osservato che essa è stata precisata dalla medesima sentenza delle SU, che sul punto ha esplicitamente richiamato la definizione adottata dalla Convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000, recepita nella sua interezza, in forza della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, nel nostro ordinamento giuridico e che è in gioco nel presente processo. In tale atto sovranazionale, e precisamente nelle indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c), il “gruppo criminale organizzato” è definito «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di “gruppo strutturato”, da intendere come gruppo «che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata». Nella motivazione della suindicata pronunzia (Corte di Appello di Firenze) è stato osservato che si tratta, dunque, di una nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen. e di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. Pen. Il “gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, rv. 243038), ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della commissione dei reati, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. 3.La Corte fiorentina ha ben calibrato i principi su enunciati alla fattispecie al suo esame, giustificando l’esistenza del ritenuto gruppo criminale organizzato tramite gli accertati elementi della pluralità di persone coinvolte nel disegno criminoso, cioè i due imputati, i coimputati Francesconi, Amadori e Dragan; delle articolate e coordinate condotte illecite poste in essere dagli stessi, anche tramite la creazione di società schermo; della pluralità di operazioni societarie che gli imputati avevano realizzato per un congruo tempo”.

La sentenza n.ro 33836/2018 che ha confermato quella resa in grado di appello ad eccezione del trattamento sanzionatorio rimodulato per estinzione del reato di truffa in ragione della intervenuta remissione di querela con annullamento senza rinvio del relativo capo di sentenza, si segnala al lettore anche per i passaggi motivazionali relativi alla nozione di amministratore di fatto, all’istituto della confisca per equivalente ed a quello della accettazione della remissione della querela.

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