Piccoli cantieri edili: condannato per omicidio colposo il committente privato che affida lavori in economia senza garantire l’incolumità del prestatore d’opera.

Con la recente sentenza n.32228/2018, depositata il 13.07.2018, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione si è nuovamente occupata di sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente di lavori in economia all’interno di una privata abitazione.

L’infortunio ed il capo di imputazione.

L’imputato tratto a giudizio nel procedimento de quo affidava ad un lavoratore autonomo l’incarico di eseguire lavori di manutenzione dell’immobile di sua proprietà aventi ad oggetto, fra le altre cose, anche la sostituzione della ringhiera esterna del balcone di pertinenza, senza verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità e competenza in capo all’operaio  richiesti per lo svolgimento dell’opera e senza premunirsi di adottate precauzioni idonee a salvaguardare l’incolumità del medesimo, tenuto conto dello stato della ringhiera, parzialmente logorata dalla ruggine nei suoi lati estremi, dell’altezza del balcone dal suolo e di tutti gli altri obblighi gravanti dalla sua posizione di committente di lavori in economia.

La mancata verifica dei requisiti soggettivi di competenza tecnica e le condizioni dell’immobile determinavano che al momento dell’intervento dell’operatore sulla ringhiera, consistito nell’asportazione del corrimano, sia venuto definitivamente meno l’aggancio indicato nel punto  posto in corrispondenza del corrente inferiore della ringhiera, proiettandosi questa verso l’esterno e determinando la caduta del lavoratore, che perdeva la vita a seguito dell’impatto con il suolo e delle gravi ferite riportate.

Lo svolgimento del processo.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Messina accertato nel corso del processo quanto contestato all’imputato lo condannava omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di cui all’art.2087 c.c., dell’art. 1 comma primo L. 833/1978 e dell’art. 7 D.Lvo 19.09.94 n. 626 e dell’art. 26 D.Lvo. 09.04.2008, n.81.

In grado d’appello, la Corte territoriale messinese, confermava la sentenza in punto di penale responsabilità, riducendo la pena inflitta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 589 co. 2 c.p. (violazione delle norme poste a presidio della sicurezza sul lavoro).

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, sostanzialmente, l’errata applicazione al caso di specie della normativa di settore della quale hanno fatto applicazione i giudici del merito, non potendosi estendere le tutele di formazione/informazione apprestate dall’ordinamento per il lavoratore dipendente a quello autonomo.

Ulteriore vizio di legittimità denunciato con il ricorso per cassazione riguardava il travisamento della prova dell’oggetto reale del contratto di appello relativa alla  consistenza del lavoro commissionato che, secondo l’ipotesi difensiva, non avrebbe contemplato la lavorazione dalla quale sarebbe derivato l’incidente con esito mortale.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto

Il ricorso è stato qualificato dalla Suprema Corte come manifestamento infondato e, pertanto, dichiarato inammissibile.

Relativamente alla questione di diritto relativa al perimetro della responsabilità del committente rispetto al lavoratore autonomo la S.C. ha statuito quanto segue:

Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, ribadito che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità (Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l’utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell’impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro; conf. Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). E, ancora di recente, in un caso con molte similitudini con quello che ci occupa, è stato ribadito che il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (così Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in relazione alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)”.

Quanto alla sollevata questione inerente l’oggetto del rapporto contrattuale concluso tra committente e lavoratore e quindi la consistenza dei lavori commissionati, la Corte di legittimità ha così provveduto :

Il (omissis), dunque, si è reso responsabile sia di non avere accertato, prima di commissionare al (omissis) un lavoro di tal genere, che costui avesse le necessarie competenze tecniche per eseguirlo, sia, di non aver provveduto a predispone le dovute misure atte a tutelare il lavoratore dal possibile verificarsi di situazioni di pericolo. Come ricorda la Corte messinese il contratto concluso tra le parti è, senz’altro, un contratto avente ad oggetto la esecuzione di lavori edili in economia, assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto, e per il quale trova applicazione il Dlgs 81/2008; la posizione che il (omissis) ha assunto nei confronti del (omissis) è, quindi, quella di committente ai sensi dell’art. 26 del DLgs 81/2008. Peraltro, è pacifico che, in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep.il 2017, Lentini, Rv. 269342).

 

 

La responsabilità penale del committente e i consigli del legale.

In caso di eventi nefasti, dovuti alla scarsa competenza della manodopera o all’inadeguatezza dei sistemi antinfortunistici, il committente dei lavori potrebbe essere attinto dall’indagine penale in ordine al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), ovvero nell’ipotesi in cui dall’incidente in cantiere derivi la morte dell’operaio, come nel caso oggetto della sentenza in commento, per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.), entrambi i reati di evento aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro specificamente prevista dalle predette norme incriminatrici.

Dunque l’inattività del committente dell’opera, relativamente all’adempimento degli obblighi prevenzionali fissati dalle norme del T.U. (Dlgs 81/2008 e succ. mod.) sulla sicurezza del lavoro e dalle altre normative di settore, può costituire fonte di responsabilità penale colposa di natura omissiva (art. 40, comma 2, c.p.) se posta in rapporto causale con l’evento di danno.

Con l’evoluzione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (a partire dal d.lgs. n. 494/1996) la figura del committente ha trovato espressa definizione (ora all’art. 89, comma 1, lett. b) d.lgs.n. 81/2008) come anche gli obblighi gravanti sul medesimo.

La giurisprudenza di legittimità ha perciò riconosciuto in capo al committente, oltre ad una posizione direttiva nello svolgimento dei lavori, il potere di governo delle fonti di pericolo in cantiere (Cass. Sez. III, n. 8134/1992; Cass. Sez. IV, n. 2800/1998; Cass. Sez. IV, n. 44131/2015).

Come precisato dai giudici della Suprema Corte, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per infortunio sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, della misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez. IV, n. 231717/2016; Sez. IV, n. 55180/2016).

Oltre agli obblighi specifici in materia di informazione, documentazione e predisposizioni di strumenti adeguati, il committente è dunque titolare di obblighi generici di prevenzione, connessi proprio al ruolo di garante per la sicurezza che gli viene attribuito dalla legge.

In tal senso, la Suprema Corte, con la sentenza n.26490/2016, ha statuito quanto segue: “…È stato più volte affermato che il committente in tali casi è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 10608 del 7/03/2013, B., in Ced Cass., n. 255282) (…) il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (cfr. Cass. pen., Sez. 3, n. 12228 del 24/03/2015, C., in Ced Cass., n. 262757)”.

La Cassazione, tuttavia, ha cercato di stemperare il rigore nell’interpretazione di tali principi, riportando l’accertamento sulla responsabilità penale del committente alla verifica della concreta incidenza della omissione colposa rispetto al concreto verificarsi dell’evento danno (lesione o morte dell’infortunato)

Invero, come statuito con la  sentenza n. 55180/2016: “Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore, alla sua ingerenza nella esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, nonché all’agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. III, 24 aprile 2016, n. 35185, Rv 267744; Sez. IV, 15 luglio 2015 n. 44131, Rv 264974)”.

Pur nel rigore del quadro giurisprudenziale del quale sono stati tratteggiati gli  aspetti salienti in punto di responsabilità del committente i lavori, lo scrivente, osserva tuttavia, che nel corso della propria attività professionale nell’occuparsi di infortuni sul lavoro avvenuti anche in piccoli cantieri, non infrequentemente le ipotesi accusatorie elevate dal PM attingono soggetti – non committenti – solo formalmente titolari di una posizione di garanzia del rischio all’interno dei luoghi di lavoro, senza operare un vaglio critico avente ad oggetto la “sostanziale” assunzione del rischio e la relativa posizione di governo da parte dell’imputato.

È il caso di segnalare, ad esempio, il classico caso del comproprietario di un appartamento interessato da lavori edili ma formalmente non coinvolto nel contratto di appalto, dunque mai coinvolto nelle lavorazioni né nei rapporti con la ditta appaltatrice, che si ritrovi oggetto dell’indagine penale a seguito di infortunio nel cantiere non a norma.

Orbene, in tali casi, il difensore ha margine di manovra tecnica per sostenere che il proprio assistito –  mero comproprietario di un appartamento in cui ha avuto luogo un incidente, non può essere destinatario di un addebito di responsabilità colposa di natura omissiva per la morte del lavoratore, posto che dalla titolarità di un diritto reale non discende alcuna posizione di garanzia e di governo del rischio all’interno del cantiere in cui hanno luogo i lavori.

Diversamente opinando, si esulerebbe dai principi che governano la materia penale e verrebbe affermata una sorta di responsabilità di carattere puramente oggettivo;   principio questo recepito dalla giurisprudenza di legittimità  che  in caso di infortunio in cantiere ha escluso la responsabilità del soggetto committente-comproprietario non coinvolto nella stipulazione del contratto, né nelle lavorazioni in concreto, è oltretutto principio recepito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. IV, n. 23171 del 09/02/2016).

Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di antinfortunistica e lavori in appalto:

Cassazione penale sez. IV  01 febbraio 2018 n. 22013  

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub – appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale.

Cassazione penale sez. III  06 dicembre 2016 n. 10014  

In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi.

Cassazione penale sez. III  26 aprile 2016 n. 35185  

In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

Cassazione penale sez. IV  24 novembre 2015 n. 49817  

Il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore e che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro, che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalle norme antinfortunistiche.

Cassazione penale, sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131.

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.

Cassazione penale sez. IV  14 maggio 2015 n. 35534  

È titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità. (In motivazione la Corte ha precisato che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l’utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell’impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro).

Cassazione penale sez. IV  09 luglio 2010 n. 42465  

Risponde del reato di omicidio colposo il committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione che consente al lavoratore di svolgere i detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi connessi all’attività prestata (confermata, nella specie, la condanna per omicidio colposo del committente che aveva affidato lo svolgimento di lavori edili, presso la sua abitazione, ad un artigiano che non era iscritto nei pubblici elenchi tenuti dalla Camera di Commercio. L’uomo era morto cadendo da un impalcatura priva di parapetti e sprovvista di cintura di sicurezza. L’imputato è stato ritenuto colpevole poiché non aveva obbligato l’artigiano ad adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 27 d.P.R. n. 547/55).

Cassazione penale sez. IV  08 aprile 2010 n. 15081  

In tema di appalto e responsabilità penali in caso di inosservanza di norme antinfortunistiche, in presenza di un contratto di appalto – ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l’appaltatore si avvalga anche dell’attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso di specie, – non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell’individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori.

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