Collegio sindacale ed omesso controllo: legittima la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche.

Con la sentenza n.35838/2018, depositata il 26 luglio 2018, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso avverso il provvedimento del Tribunale cautelare di Bari, con in accoglimento dell’appello proposto dal PM in sede ha disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare qualsiasi ufficio direttivo ed amministrativo all’interno di persone giuridiche e imprese nei confronti di un componente di un collegio sindacale di una s.r.l. indagato per concorso  in bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale.

La sentenza viene segnalata per il punto di diritto, interessante il tema del concorso del componente il collegio sindacale nei reati previsti dagli artt. 216 e 223 l.fall.

Di seguito si riporta il più rilevante passaggio motivazionale:

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha esaustivamente esaminato tutti gli elementi indiziari a carico dell’(omissis), valutando in particolare la sua posizione nell’ambito delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate e correttamente valutando il suo ruolo quale componente del collegio sindacale (pagg. 12 e ss della ordinanza). In proposito va ricordato che nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis e altri, Rv. 26664601; Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A T e altri, Rv. 26700901; Sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011, Checchi, Rv. 25055501). D’altronde, è incontroverso che requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori siano: a) l’omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l’inerzia nell’adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell’art. 216 legge fall.; c) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, Piras, Rv. 18414001)”.

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Giurisprudenza relativa alla responsabilità del collegio sindacale per il delitto di bancarotta fraudolenta:

Cassazione penale sez. V, 26 maggio 2017 n. 42046.  

In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale , per affermare la responsabilità a titolo di concorso nel reato dei componenti del Collegio Sindacale , devono ricorrere puntuali elementi sintomatici, dotati di necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del dovere di controllo – e, pertanto, l’inadempimento dei poteri/doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso a impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di compartecipazione dolosa, sia pure nella forma del dolo eventuale.

 

 

Cassazione penale sez. V  22 marzo 2016 n. 14045.  

Nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.

Cassazione penale sez. V  14 gennaio 2016 n. 18985.  

I componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall’amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 c.c. ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.

Cassazione penale sez. V  01 luglio 2011 n. 31163.  

In tema di bancarotta è configurabile il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società anche a titolo di omesso controllo sull’operato di quest’ultimo o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge.

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