Risponde di bancarotta semplice documentale il liquidatore che colposamente non si attiva per la regolare tenuta delle scritture contabili.

Con la sentenza n. 39009/2018, depositata in data 27.08.2018, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità del liquidatore di società dichiarata fallita per l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Il fatto e lo svolgimento del processo.

I giudici di merito avevano condannato i due imputati – l’uno in qualità di amministratore unico fino al novembre 2011, il secondo, in qualità di liquidatore di una s.r.l. dichiarata fallita nel dicembre 2011- alla pena di mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di bancarotta semplice documentale ex art. 217/2 L. Fall. (reato originariamente qualificato come bancarotta fraudolenta), per aver omesso la tenuta dei libri contabili obbligatori e dei bilanci sin dal 2008, ad eccezione di alcuni registri, consegnati al curatore.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, disponeva la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna per l’amministratore confermando nel resto la sentenza impugnata anche nei confronti del liquidatore.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato-liquidatore, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 43 c.p., in relazione all’art. 217 L.fall., nonché l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed il vizio di motivazione sul punto; invero, come lamentato dal ricorrente, i giudici di merito non avrebbero identificato precipuamente la condotta colposa ascritta al prevenuto, il quale risulta esser stato nominato amministratore solo 27 giorni prima della data di fallimento e che, quindi, in ragione del ristretto lasso temporale, non avrebbe potuto ricostruire una contabilità non tenuta sin dal 2008.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto.

La S.C. giudica infondato il ricorso dichiarandone la inammissibilità.

In relazione al delitto de quoed alla responsabilità del liquidatore la Corte ricostruisce il perimetro della responsabilità penale nei seguenti termini:

Più volte questa Corte ha evidenziato come la posizione dell’amministratore sia assolutamente parificata dall’art. 224 L.Fall. a quella del liquidatore che ne prosegue l’attività, sebbene ai limitati fini della liquidazione del patrimonio sociale, considerata, peraltro, la sovrapponibilità dei diritti e doveri gravanti su entrambi (arg. ex Cass. 5 dicembre 1996, n. 894, Rv. 206910; Sez. 5, n. 8260 del 08/11/2007, Rv. 241749; Sez. 5, 14 giugno 2011, n. 36435). Invero sul liquidatore, come sull’amministratore, gravano una posizione di garanzia ed il dovere di vigilanza. Quest’ultimo discende dal corollario secondo il quale la responsabilità del liquidatore non è disciplinata unicamente dall’art. 223 L.F., ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia appunto alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art.2932 c.c., che fissa un principio di ordine generale – per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi(Sez. 5, n. 36435 del 14/06/2011, Rv. 250939). In particolare, anche il liquidatore deve controllare tutta l’attività svolta entro l’impresa fallita e riveste una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato (l’impresa, i soci, i creditori e i terzi) (arg. ex Cass., 14 giugno 2011, n. 36435, Rv. 250939), sicché il liquidatore (come l’amministratore) è penalmente responsabile anche delle condotte di tutti coloro che abbiano agito – in via di diritto o di fatto – per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un’organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi(Sez. 5, n. 8260 dell’ 08/11/2007). Stante l’assoluta omogeneità dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità di amministratori e liquidatori, anche a questi ultimi si applica anche l’art. 2487 bis, comma terzo, c.c., attinente alle scritture contabili. Tali soggetti hanno, quindi, l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali e, pertanto, risulta priva di fondamento la prospettazione difensiva di una assenza di responsabilità del liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta, come verificatosi nel caso de qua (Sez. 5, n. 36345 del 14/06/2011, Rv. 250939)”.

Peraltro, come puntualizzano i giudici, il reato in questione è reato di pericolo presunto e di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

Sulla base di tali principi, dunque, nel caso di specie, l’imputato (liquidatore) “non avendo nemmeno tentato di ricostruire la documentazione contabile societaria, nel lasso temporale di riferimento – non brevissimo, trattandosi comunque di circa un mese – ha impedito ai soci e ai creditori sociali (oltre che al curatore fallimentare) di poter anche solo avere consapevolezza della consistenza patrimoniale sociale e del giro di affari, realizzando così, la condotta omissiva necessaria ai fini della configurazione della bancarotta semplice documentale”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di responsabilità penale del liquidatore nei reati fallimentari:

Cassazione penale sez. V  28 maggio 2018 n. 39009  

In tema di bancarotta semplice documentale, l’ art. 217 l. fall . si applica anche al liquidatore della società che abbia omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, oppure abbia provveduto in maniera irregolare o incompleta alla tenuta delle predette.

Cassazione penale sez. V  19 ottobre 2016 n. 51277  

L’elenco dei soggetti attivi dei delitti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 236 l. fall. è tassativo: non è punibile il liquidatore giudiziale nominato nel concordato preventivo con cessione di beni per non essere espressamente menzionato dalla norma, ma resta la previsione di responsabilità per gli altri soggetti elencati non solo per i fatti antecedenti all’ammissione al concordato, ma anche per quelli successivi.

Cassazione penale sez. V  14 febbraio 2014 n. 23220  In caso di sottrazione o parziale distruzione di scritture contabili — da parte del liquidatore — non è sufficiente la consapevolezza delle conseguenze della propria condotta, in ordine alle possibilità di ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società, per integrare il reato di bancarotta fraudolenta, essendo necessaria la prova del dolo specifico consistente nell’ingiusto profitto o nel pregiudizio dei creditori ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.

Cassazione penale sez. V  14 giugno 2011 n. 36435  

In tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 l.fall. ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art. 2392, il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma 3, c.c.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta.

Cassazione penale sez. V  15 aprile 2011 n. 28077  

Integra l’ipotesi della bancarotta preferenziale (e non quella di bancarotta fraudolenta) la condotta del liquidatore della società che riconosca a sé stesso, provvedendo ad incassarlo, il credito vantato nei confronti della società, in stato di decozione, per il compenso a lui spettante, ove risultino provati in giudizio l’esistenza e la misura del credito.

Cassazione penale sez. V  08 novembre 2007 n. 8260  

Il liquidatore (come l’amministratore) è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito – in via di diritto o di fatto – per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un’organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.

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