Responsabilità penale del datore di lavoro: per la Cassazione al datore di lavoro può essere addebitata la sola colpa organizzativa.

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha reso una interessante sentenza in materia di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro (Cass. pen.,sez. III, n. 39324, dep. 31.08.2018) che si segnala agli operatori del diritto per il suo passaggio motivazionale inerente alla individuazione delle varie figure di garanti all’interno del cantiere e ai relativi criteri di ripartizione del rischio.

Il caso di specie sottoposto allo scrutinio dei giudici di legittimità riguardava l’imputazione per il reato contravvenzionale contestato ex art. 71, comma 1 d.lgs. 81/2008 a seguito di  incidente sul lavoro avvenuto in cantiere.

In sede penale era stato tratto a giudizio il legale rappresentante di un’impresa con più di 500 operai che dal testo della sentenza in commento risultava organizzata in materia di sicurezza sul lavoro con organigramma che prevedeva la designazioni di vari preposti e capo cantiere.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione che censura la pronuncia del Giudice di prime cure.

La giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel gravame, ha costantemente affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 299, d. Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (tra le altre, Sez. 4, n. 18090 del 12/1/2017, Amadessi, Rv. 269803; Sez. 4, n. 19029 del 1°/12/2016, De Nardis, Rv. 269602). Ancora sul tema, e con ancor maggior riferimento al caso di specie, questa Corte ha sostenuto che, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n. 22606 del 4/4/2017, Minguzzi, Rv. 269972. Si veda anche Sez. 4., n. 52536 del 9/11/2017, Cibin, Rv. 271536)”.

Nel caso specifico della sentenza in commento La Corte è pervenuta ad una pronuncia di proscioglimento annullando senza rinvio la sentenza del Tribunale di Messina per intervenuta prescrizione del reato contestato (art. 71, comma 1 d.lgs. 81/2008), tuttavia, in relazione al principio di  diritto sopra enunciato, i giudici di Piazza Cavour incidentalmente censurano la motivazione del giudice del merito che  ha ritenuto sic et simpliciter la responsabilità penale del datore di lavoro senza alcuna verifica dei particolari profili di colpa attinenti alla figura ricoperta dall’imputato, datore di lavoro all’interno di una struttura complessa.

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