Sempre obbligatoria la confisca diretta o per equivalente per chi emette fatture per operazioni inesistenti anche in caso di patteggiamento.
In tema di reati tributari, la III Sezione penale della Cassazione (sent. n.ro 40323/2018, dep.ta 11.09.2018) è tornata ad affrontare il tema della confisca obbligatoria in relazione al reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, accogliendo il ricorso interposto dal Procuratore Generale contro una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in applicazione di pena su richiesta delle parti, nella quale il Tribunale di Macerata non aveva disposto, conseguentemente, la confisca obbligatoria prevista per tale reato dall’art. 12-bis del medesimo decreto.
Qui di seguito il passaggio motivazionale di rilievo.
“Invero, l’art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha sostituito la analoga disposizione di cui all’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che nel caso di condanna per uno dei reati previsti dallo stesso decreto è sempre ordinata la confisca dei beni, salvo che appartengano a persona estranea al delitto, che ne costituiscono il profitto od il prezzo (confisca diretta) ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (confisca per equivalente). Misura questa che deve essere pertanto obbligatoriamente disposta, rispondendo alla ratio di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume “i tratti distintivi di una vera e propria sanzione” (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 – dep. 02/07/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239925), anche quando non sia stata preceduta in fase cautelare dal sequestro preventivo dei beni medesimi(Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 – dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 26289301; Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017 – dep. 23/06/2017, Lanza, Rv. 272111).
(…) E’ ben vero che solo l’utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti ottiene automaticamente un profitto pari al risparmio di imposta che consegue con l’inserimento nella dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto delle fatture per operazioni inesistenti realizzando l’accrescimento, per l’appunto fittizio, dei costi, e che altrettanto non avviene per l’emittente che, realizzando invece una divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale della stessa, non acquisisce con l’emissione della falsa fattura alcun vantaggio fiscale: ma non per questo può omettersi di considerare che il reato di cui all’art. 8 d. Igs.74/2000, proprio perché finalizzato a consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, implica, di norma, l’incameramento da parte del suo autore di un compenso, quand’anche inferiore al profitto, ovverosia al risparmio di imposta, conseguito dall’utilizzatore delle fatture ideologicamente false, corrispondente al prezzo del reato medesimo”.
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Riferimenti normativi:
Art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Giurisprudenza richiamata nella sentenza commentata:
Cassazione penale sez. III 05 maggio 2016 n. 43952
In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, non può essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzazione delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall’art. 9 d.lg. n. 74/2000 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.
Cassazione penale sez. V ,02 dicembre 2014 n. 9738
In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal p.m. nella selezione dei cespiti da confiscare. (Fattispecie in tema di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.).
Cassazione penale sez. un. 27 marzo 2008 n. 26654
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 d.lg. n. 231 del 2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata dall’art. 6, comma 5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti:
Cassazione civile sez. VI 06 luglio 2018 n. 17774
In tema di I.V.A., l’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. “a valle” ed I.V.A. “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è subordinato, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, oltre che alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, all’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale
Cassazione penale sez. II 07 giugno 2018 n. 30401
In materia di reati tributari, ai fini del sequestro e successiva confisca, il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto.
Cassazione penale sez. VI 13 ottobre 2016 n. 52321
Integra il reato di emissione di fatture inesistenti al fine di eludere le imposte dirette e l’IVA, previsto dall’art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’emissione di fatture aventi ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, al fine di “coprire” l’erogazione di somme di denaro in esecuzione di un accordo corruttivo, essendo tali operazioni riconducibili alla categoria delle “operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte” prevista dall’art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000.
Cassazione penale sez. III 20 settembre 2016 n. 47972
L’amministratore condannato per il reato di cui all’art. 8 d.lg. n. 74/2000, relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, per invocare l’esimente dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., ha l’onere di allegare di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile (nel caso di specie, l’amministratore di diritto sosteneva di essere una mera “testa di legno” e di aver sottoscritto le fatture sotto la minaccia di licenziamento da parte dell’amministratore di fatto)
Cassazione penale sez. III 15 ottobre 2014 n. 50628
In tema di reati tributari, non integra la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lg. n. 74 del 2000) la consegna di fattura priva dei requisiti di forma e contenuto indicati dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che costituiscono gli elementi necessari affinché si possa presumere la veridicità di quanto rappresentato nel documento, così da renderlo idoneo a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo relativo. (Fattispecie di rilascio a terzi di bollettari, in bianco, completi di partita i.v.a. e del timbro con la ragione sociale dell’impresa).
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