Lavori in abitazione: risponde di omicidio colposo il committente che non provvede ad eliminare tutti i pericoli del cantiere prima dell’inizio delle attività lavorative.
La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, ha reso una interessante pronuncia in materia di prevenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro (sentenza n.40922/2018, depositata il 24.09.2018) nella quale i Giudici di legittimità hanno ricostruito i principi di diritto che regolano la responsabilità del committente di lavori svolti in economia all’interno di privata abitazione da parte di operai non qualificati.
Il processo era stato incardinato per il reato di omicidio colposo, nei confronti del committente dfei lavori di pittura di un villino di sua proprietà, il quale, negligentemente, non aveva provveduto alla verifica dell’osservanza degli obblighi di prevenzione in relazione all’incidente mortale che ha coinvolto un lavoratore precipitato da una apertura del solaio coperta solo da un pannello di polistirolo, riportando lesioni mortali.
Di seguito si riporta il passaggio della motivazione qui di interesse.
“Sulla scorta del quadro chiaramente delineato dalla pronuncia supra richiamata (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015), che ha ben sintetizzato la trasformazione della figura del committente nella normativa e nella giurisprudenza da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dall’art. 90 d.lgs. 81/2008), la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori” con la conseguenza che “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 – dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201; nel medesimo senso Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015 ) Rv. 26497; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 – dep. 31/05/2017, Vettor, Rv. 27010001).
(…)Ora, nell’esaminare la fattispecie la Corte territoriale individua in capo all’imputata tre distinti profili di colpa, cui si è accennato sopra (par. 3) tutti desumibili dalla violazione di specifiche norme gravanti sul committente ex art. 90 digs 81/2008, nonché un profilo di colpa generica consistito nella consegna dei luoghi per l’effettuazione delle opere, senza previa messa in sicurezza delle fonti di pericolo.
Ebbene, pur dovendosi escludere che incomba sul committente -ed ancor di più su un committente che può, in qualche modo, definirsi ‘non professionale’, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.- un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro (quando non operi come artigiano) i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi. Solo, infatti, nell’ipotesi in cui l’oggetto dell’incarico -dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un’abitazione- includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l’incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all’eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza.
In altri termini, nel caso di specie, (omissis) non provvide a chiudere il lucernaio, posto sul camminamento, in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall’alto, prima di consegnare i luoghi all’appaltatore, né conferì espressamente a (omissis), cui aveva affidato le opere di imbiancatura degli esterni del villino, l’incarico di provvedere a tutti gli incombenti necessari per la piena messa in sicurezza dei luoghi, prima dell’inizio dei lavori”.
Si segnala, ulteriormente, il passaggio motivazionale in cui i giudici di legittimità fanno riferimento all’ipotesi in cui l’appalto abbia ad oggetto anche la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro: in tale situazione infatti, il committente, già equiparato al datore di lavoro per quanto concerne il profilo degli obblighi di controllo e prevenzione, può andare esente da responsabilità penale per eventuali infortuni occorsi all’appaltatore.
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Riferimenti normativi
Art. 90d.lgs. n. 81/2008
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
- Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). - In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
- La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di antinfortunistica e lavori in appalto:
Cassazione penale sez. IV 01 febbraio 2018 n. 22013
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub – appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale.
Cassazione penale sez. III 06 dicembre 2016 n. 10014
In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi.
Cassazione penale sez. III 26 aprile 2016 n. 35185
In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
Cassazione penale sez. IV 24 novembre 2015 n. 49817
Il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore e che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro, che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalle norme antinfortunistiche.
Cassazione penale, sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131.
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Cassazione penale sez. IV 14 maggio 2015 n. 35534
È titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità. (In motivazione la Corte ha precisato che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l’utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell’impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro).
Cassazione penale sez. IV 09 luglio 2010 n. 42465
Risponde del reato di omicidio colposo il committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione che consente al lavoratore di svolgere i detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi connessi all’attività prestata (confermata, nella specie, la condanna per omicidio colposo del committente che aveva affidato lo svolgimento di lavori edili, presso la sua abitazione, ad un artigiano che non era iscritto nei pubblici elenchi tenuti dalla Camera di Commercio. L’uomo era morto cadendo da un impalcatura priva di parapetti e sprovvista di cintura di sicurezza. L’imputato è stato ritenuto colpevole poiché non aveva obbligato l’artigiano ad adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 27 d.P.R. n. 547/55).
Cassazione penale sez. IV 08 aprile 2010 n. 15081
In tema di appalto e responsabilità penali in caso di inosservanza di norme antinfortunistiche, in presenza di un contratto di appalto – ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l’appaltatore si avvalga anche dell’attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso di specie, – non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell’individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori.
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