E’ punibile per sostituzione di persona chi si iscrive su un sito di e.commerce utilizzando i dati anagrafici di altro soggetto inconsapevole.
La Corte di Cassazione, Sezione V penale con la sentenza n.42572/2018 depositata il 27.09.2018 è tornata ad affrontare la materia dei reati comuni commessi attraverso strumenti informatici segnatamente in riferimento alla fattispecie di sostituzione di persona perpetrata a mezzo di illecito utilizzo di accountsu un sito di e-commerce.
Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale di Campobasso aveva confermato la penale responsabilità del giudicabile per il reato di sostituzione di persona nell’identità digitale.
Il Collegio di appello ha ritenuto consumato il reato da parte dell’imputato, il quale, previa proposta di vendita sul mercato digitale eBay di un cellulare ed indicazione delle modalità di accredito del relativo prezzo su arta Postepay, aveva sostituito la propria persona al profilo di identità corrispondente ad altro soggetto del quale erano stati artatamente utilizzati i dati anagrafici il quale aveva denunciato nel 2004 lo smarrimento del documento di identità.
Per quanto di interesse, si riporta il passaggio della motivazione contenente il principio di diritto:
“ … la sentenza impugnata ha dato ampio conto della condotta dell’imputato – consistita nell’iscrizione sul sito “eBay”, attraverso il quale è stata effettuata l’offerta in vendita del telefono cellulare mai consegnato all’acquirente, mediante utilizzazione dei dati anagrafici di (omissis) – e dell’elemento soggettivo intenzionale, non dispiegando rilievo alcuno l’utilizzo di un nickname e la mancata spendita delle false generalità nel corso della transazione, finalizzata alla percezione di un ingiusto profitto. Ed invero integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica o proceda all’iscrizione su un sito e.commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali(V. Sez. 3, Sentenza n.12479 del 15/12/2011, dep. 2012, Armellini., Rv. 252227, Sez. 5, Sentenza n.25774 de123/04/2014, Sarlo, Rv. 259303), avendo con siffatta modalità l’agente sostituito alla propria l’altrui identità per la generalità degli utenti in connessione, a prescindere dalla propalazione all’esterno delle diverse generalità utilizzate”.
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Riferimenti normativi
Art. 494 c.p. : Sostituzione di persona
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia violazione dell’identità digitale e sostituzione di persona:
Cassazione penale sez. V 12 giugno 2018 n. 38911.
Integra l’ipotesi di sostituzione di persona la condotta di chi crea un falso profilo Facebook con il quale contatta i conoscenti della vittima per rivelarne l’orientamento sessuale.
Cassazione penale sez. V 23 marzo 2018 n. 20485.
In materia di reati informatici, l’accertamento dell’indirizzo lp del dispositivo è sufficiente, anche in assenza di ulteriori accertamenti tecnici, alla condanna per accesso abusivo e sostituzione di persona di chi accede al profilo Facebook di un terzo.
Cassazione penale sez. V 23 aprile 2014 n. 25774
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul “social network” evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine).
Cassazione penale sez. V, 28 novembre 2012 n. 18826
L’inserimento, in una chat di incontri personali, del numero di telefono cellulare di un’altra persona, ignara, in associazione a uno pseudonimo (il telematico nickname) al fine di danneggiare la stessa persona facendola apparire sessualmente disponibile, integra il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. nella modalità dell’attribuzione di un falso nome.
Cassazione penale sez. III, 15 dicembre 2011 n. 12479
La partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. Sicchè, integra il reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.
Cassazione penale sez. V, 08 novembre 2007 n. 46674
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).
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