D.lgs 231/2001 e reati fiscali: la Cassazione dichiara la illegittimità del sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell’ente collettivo.

La Corte di Cassazione – Sezione III penale, con la sentenza n. 45578/2018, depositata 10.10.2018 – ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale per i reati p. e p. dal D.lgs 74/2000 non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, fatta eccezione del caso in cui la persona giuridica si atteggi a mero schermo fittizio.

La Suprema corte è stata investita dello scrutinio di legittimità dal ricorso ex art. 325 c.p.p. interposto dalla curatela fallimentare che lamentava l’ablazione per equivalente dei beni della società fallita per essere, nel caso di specie, inapplicabile il provvedimento cautelare reale alla società in nome collettivo il cui legale rappresentante risultava attinto dall’indagine penale per i reati di cui agli artt.416 cod. pen e 2,8 e 10 quaterDlgs. 74/2000:

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione qui di interesse:

Va poi ricordato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è possibile procedere al sequestro preventivo per equivalente per il profitto dei reati tributari nei confronti di una società, salvo che si dimostri che sia un mero schermo apparente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), già prima dell’entrata in vigore dell’art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, in un regime normativo di fatto immutato, hanno affermato che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa quando tale profitto (o il bene direttamente riconducibile al profitto) sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica. Quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non è possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio, poiché i reati tributari non sono ricompresi, nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.

La sentenza alla cui lettura si rimanda è di estremo interesse per gli operatori del diritto anche per le considerazioni giuridiche in tema di carenza nel titolo genetico (decreto di sequestro preventivo del Gip) della disposizione ablatoria per equivalente sui beni della società, poi aggrediti per disposizione della Procura, e sulla ritenuta, da parte del Supremo collegio, legittimazione ad impugnare della curatela fallimentare, dichiarata carente dal Tribunale per il Riesame che aveva pronunciato ordinanza di  inammissibilità della richiesta di riesame.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti in relazione a reati tributari:

Cassazione penale sez. III  06 luglio 2016 n. 40362  

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

Cassazione penale sez. III  14 ottobre 2015 n. 46162  

In tema di responsabilità da reato degli enti, ove si proceda per associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di reati non previsti tra quelli fondanti la responsabilità dell’ente, nella specie tributari, il profitto confiscabile all’ente ben può consistere nel complesso di vantaggi direttamente conseguente dall’insieme dei reati-fine, in quanto detto complesso di vantaggi è imputabile all’associazione, autonoma dai reati-fine, l’esecuzione dei quali è però agevolata dall’esistenza della stabile struttura organizzativa e del comune progetto delinquenziale costituenti i requisiti dell’associazione stessa.

Cassazione penale sez. III  17 settembre 2014 n. 42564  

In tema di reati tributari, commessi dal legale rappresentante o da altro organo di una persona giuridica, è possibile la confisca “diretta” del profitto del reato quando questo sia rimasto nella disponibilità dell’ente. Mentre, al contrario, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” nei confronti della persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio. Non è parimenti consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia comunque possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato (sezioni Unite, 30 gennaio 2014, Gubert.; da queste premesse, la Corte, ha annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto, nell’ambito di procedimento per reato fiscale, senza avere rispettato i suddetti principi, sui conti correnti delle società, e, poi, per il caso di incapienza, sui conti correnti dei legali rappresentanti).

Cassazione penale sez. III  05 marzo 2013 n. 32799  

La misura cautelare non può essere disposta sui beni di qualsiasi natura appartenenti alla società nel caso in cui si proceda per reati tributari commessi dal legale rappresentante della stessa, in quanto gli artt. 24 e ss. d.lg. 231/2001 non includono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l’adozione del provvedimento.

Cassazione penale sez. III  19 settembre 2012 n. 1256  

In tema di reati tributari commessi dagli amministratori, è da escludere che possa essere disposto il sequestro per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, sui beni appartenenti alla società, che pur abbia in ipotesi tratto beneficio dall’illecito, giacché i delitti ex d.lg. n. 74 del 2000 non rientrano tra i reati presupposto di cui al d.lg. n. 231 del 2001, né in altra fonte di legislazione primaria – salvo che per i reati a carattere transnazionale ex art. 10 l. n. 146 del 2006 – è prevista tale responsabilità della persona giuridica, né, infine, una responsabilità degli enti per i reati tributari può essere altrimenti affermata senza violare il divieto di analogia in materia penale.

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