Sezioni Unite Penali: per la revoca del sequestro preventivo è ammissibile l’appello cautelare anche se non è stata proposta richiesta di riesame.

Si segnala l’interessante pronuncia resa dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione –sent.n.46201/2018, depositata l’11.10.2018 – in materia cautelare, relativamente alla possibilità di formulare istanza di revoca della misura del sequestro preventivo in sede di appello anche a seguito di mancata proposizione di richiesta di riesame.

La questione rimessa alla Suprema Corte nella composizione più autorevole traeva origine nell’ambito di un procedimento instaurato a carico degli amministratori di due s.r.l. per i delitti di cui agli artt. 4, 10-ter e 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000; il Giudice dell’Udienza Preliminare accoglieva la richiesta di sequestro preventivo formulata dal PM per l’importo considerato costituente profitto del reato ed avverso.

La difesa di una delle due società proponeva al GUP richiesta di revoca della misura che veniva rigettata dal magistrato.

Avverso tale pronuncia la società presentava appello ex art. 322-bis c.p.p. che veniva dichiarato inammissibile sul presupposto che con tale mezzo di impugnazione debbano dedursi circostanze nuove e non attinenti alla legittimità del vincolo, in quanto tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame, nel caso di specie non attivato nei termini di rito.

Il Supremo Collegio, investito della questione per contrasto di orientamenti giurisprudenziali nelle Sezioni semplici, ha stabilito il principio di diritto per cui “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti”.

Si riporta di seguito un passaggio della motivazione.

“… questo Collegio ritiene che debba escludersi l’inammissibilità dell’appello cautelare ove l’istanza di revoca sia fondata su elementi di fatto non sopravvenuti, astrattamente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame.

(…) In considerazione della natura a sorpresa del provvedimento cautelare e della contestuale decorrenza di termini estremamente ristretti per la formulazione del riesame, risulta conforme all’esigenza di garantire effettività alla difesa del diritto di proprietà e di iniziativa economica la possibilità di sollecitare, attraverso modi e tempi che consentono il più ampio dispiegarsi del confronto dialettico, una rivisitazione dei presupposti giustificativi al giudice emittente prima, e l’analisi di tale decisione al giudice dell’appello, successivamente. 

(…) A ben vedere l’unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d’ufficio del tribunale preposto – che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi – o alla sollecitazione del controllo formale sull’ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento. 

La diversità strutturale delle due impugnazioni non consente quindi di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, non permettendo l’equiparazione di fatto, sottesa alle richiamate decisioni in termini di inammissibilità, tra tale condotta e la rinuncia all’impugnazione che sola potrebbe logicamente sorreggere la valutazione di inammissibilità dell’appello, alla luce delle tassative previsioni di cui all’art. 591 cod. proc. pen”.

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Riferimenti normativi: Art. 321c.p.(oggetto del sequestro preventivo)

  1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

  1. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Art. 322c.p. (Riesame del decreto di sequestro preventivo)

  1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.
  2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Art. 322-bis c.p. (Appello)

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. Sull’appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

  1. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di sequestro preventivo nell’ambito di reati tributari:

Cassazione penale sez. VI  30 gennaio 2018 n. 10598  

In tema di reati tributari di cui all’ art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 , oggi sostituito dall’ art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall’entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (1 gennaio 2008) e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 , atteso che l’integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all’art. 322-ter cod. pen, nella formulazione all’epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2, che sono state formulate con riferimento alla distinta categoria dei delitti contro la P.A. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva l’inapplicabilità del sequestro per equivalente del profitto del reato di evasione tributaria in quanto commesso anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 che, modificando il comma primo dell’ art. 322-ter cod. pen. , ha introdotto la possibilità di confiscare anche il profitto dei delitti contro la P.A. ivi previsti).

Cassazione penale sez. III  17 gennaio 2018 n. 41259  

Nelle ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, per reati tributari, di beni dell’imputato, il sequestro deve ritenersi legittimo se lo stesso indagato non fornisce la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta, e in sede di ricorso in Cassazione è necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato.

Cassazione penale sez. III  05 dicembre 2017 n. 56451  

In tema di reati tributari il sequestro preventivo per equivalente in funzione della confisca prevista dall’ art. 12-bis, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 può essere disposto, entro il limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo ricollegato all’arricchimento personale di ciascun concorrente bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione del reato.

Cassazione penale sez. III  05 dicembre 2017 n. 267  

Quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.

Cassazione penale sez. III  20 luglio 2017 n. 55482  

In tema di reati tributari di cui all’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre, n. 244, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’ art. 12-bis comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio, già valido prima delle modifiche apportate all’ art. 322-ter cod. pen. dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, ha trovato conferma nell’attuale regime dell’istituto).

Cassazione penale sez. III  17 febbraio 2017 n. 46390  

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, se per i fatti antecedenti alla modifica apportata dall’art. 7 d.lg. 24 settembre 2015, n. 158, all’art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è richiesta per un giudizio di colpevolezza la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non essendo sufficiente la dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), la sussistenza del “fumus commissi delitti”, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo per equivalente, può, tuttavia, essere desunta anche dalla indicata dichiarazione o da altri elementi, purché se ne fornisca motivazione adeguata.

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