Omesso versamento IVA e soglia di punibilità: per la Cassazione gli interessi sull’imposta evasa non vanno calcolati.
Con la sentenza n. 46953/2018, depositata il 13.10.2018, la Corte di Cassazione – III Sezione penale si è pronunciata in materia di reati tributari affrontando il tema della rilevanza penale della condotta del contribuente quando la fattispecie di reato è legata al superamento della soglia di punibilità.
La Corte, in particolare, ha fissato il principio di diritto per cui gli interessi, non essendo voce dell’imposta ma sanzione a tutti gli effetti, non sono da computare nel calcolo dell’ammontare dell’imposta evasa e, dunque, ai fini della valutazione del superamento della soglia di punibilità predeterminata dal D.lgs. 74/2000.
La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità riguardava una fattispecie di omesso pagamento IVA per una somma pari a € 250.808,00.
Il ricorrente deduce come motivo di ricorso la violazione di legge per mancato superamento della soglia di punibilità fissata dalla norma che, come noto, attualmente è fissata in € 250.000,00.
Difatti, secondo la deduzioni del ricorrente, l’IVA a debito risultante è di soli € 248.325,00 mentre l’importo di € 2.483,00 è relativo agli interessi, dovuti per la scelta del versamento trimestrale, ma non costituenti voce dell’imposta.
Il giudice di legittimità accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Di seguito si riporta il passaggio della motivazione qui di interesse:
“… ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera F), d. lgs. 74 del 2000 per «imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili». Nel calcolo dell’imposta quindi devono certamente detrarsi gli interessi pagati per il versamento trimestale(…).
Nel reato di omesso versamento di IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, il superamento della soglia di punibilità – fissata, in 250.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in 250.000 euro – non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’integrazione della soglia non dipende, infatti, da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell’agente che, con una condotta omissiva, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico). (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015 – dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265938).
Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera F) del d. Igs n. 74 del 2000 per valutare il superamento della soglia di punibilità di C 250.000,00, per il reato di cui all’art. 10 ter, d. lgs. 74 del 2000, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell’IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale»”.
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Riferimenti normativi
Art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000: omesso versamento di IVA
“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento delle più recente pronunce di legittimità in tema di omesso versamento dell’IVA:
Cassazione penale sez. III 13 marzo 2018 n. 15172
La nuova fattispecie di reato di cui all’ art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000 , come modificata dall’ art. 8, d.lgs. n. 158 del 2015 , che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell’abrogazione parziale trovano applicazione gli art. 2, comma secondo, cod. pen. (e non il quarto comma dell’ art. 2, cod. pen. ), e 673, comma primo, cod. proc. pen.
Cassazione penale sez. III 23 gennaio 2018 n. 6220
In tema di omesso versamento dell’ IVA, il reato omissivo previsto dall’ art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.
Cassazione penale sez. III 23 novembre 2017 n. 4750
In caso di omesso versamento, la confisca va disposta anche se non risultano disponibilità di beni da parte dell’imputato. A ricordarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso della pubblica accusa contro la scelta del Tribunale di condannare l’imputato per violazione dell’ articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, senza disporre, però, la confisca per insussistenza dei mezzi. Si tratta, infatti di un preciso obbligo di legge che sfugge a qualunque considerazione da parte del giudice, potendo essere colpiti anche beni futuri. L’applicazione di tale confisca, in sostanza, è sottratta alla discrezionalità del giudice.
Cassazione penale sez. IV 17 ottobre 2017 n. 52542
Non è corretto attribuire prevalenza alla norma penale che sanziona l’omesso versamento dell’IVA rispetto al contrapposto divieto di versamento dell’IVA, imposto da un legittimo ordine del giudice (divieto di eseguire pagamenti per crediti anteriori alla richiesta di ammissione alla procedura concorsuale di concordato), che deriva da precise norme giuridiche aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria.
Cassazione penale sez. III 12 aprile 2017 n. 39503
Deve essere confermata la condanna per omesso versamento di IVA se l’imputato non dimostra che la crisi finanziaria sia stata imprevedibile, repentina e che egli, da amministratore, abbia fatto tutto quanto nelle sue disponibilità per evitare l’omissione del versamento.
Cassazione penale sez. III 15 febbraio 2017 n. 35786
Solo l’omologazione, e non anche la semplice ammissione al concordato preventivo – sia pure intervenuta antecedentemente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta -, può escludere il reato di omesso versamento i.v.a. ex art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000.
Cassazione penale sez. III 15 febbraio 2017 n. 35786
Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente in tema di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell’IVA, è sufficiente il consapevole inadempimento, da parte del contribuente, dell’obbligazione tributaria così come risultante dalle dichiarazioni annuali dal medesimo presentate, non essendo necessario che egli sia preventivamente messo a conoscenza della pretesa avanzata dagli organi accertatori in sede amministrativa né che detta pretesa abbia un positivo riconoscimento, attesa l’autonomia del procedimento penale dal procedimento e dal processo tributario.
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