Reati tributari: l’accertamento del valore delle quote societarie oggetto del sequestro preventivo non può tener conto delle risultanze delle scritture contabili quando queste sono oggetto del giudizio penale per reati fiscali e societari.
Con la recente sentenza n.47501/2018 del 24.09.2018, la Corte di Cassazione, in sede di scrutinio di legittimità in materia cautelare reale, è tornata a pronunciarsi sui principi applicabili all’aspetto della quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Nel riaffermare il principio di proporzionalità e della valorizzazione delle valutazioni di mercato del bene ablato, i giudici di Piazza Cavour hanno escluso l’utilizzabilità, nella stima del valore dei beni, delle scritture contabili tenute dall’imprenditore-imputato, quando queste siano oggetto dell’accertamento penale in ordine a condotte di frode fiscale e falso in bilancio.
Nel caso di specie il Tribunale per il Riesame di Latina, in sede di appello cautelare, confermava il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip in sede nei confronti del prevenuto, indagato per i reati di cui agli artt. 11 d.lgs 74/2000, 2621 cod. civ. e 648 ter cod. pen., avente ad oggetto somme di danaro, unità immobiliari e quote societarie per il complessivo valore di € 1.313.016,00.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato proponeva, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., deducendo violazione di legge e, segnatamente, del principio di proporzionalità nella quantificazione del valore dei beni sequestrati, in quanto, sia in riferimento alle quote societarie, sia agli immobili, erano stati applicati criteri meramente nominalistici e non già la valutazione di mercato dei cespiti.
La Suprema corte ha accolto il ricorso e, per quanto qui di interesse, si riporta il passaggio motivazionale contenente il principio di diritto che si inserisce nell’alveo di un orientamento consolidato del quale dovrà far applicazione il giudice del merito cautelare:
“In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio, che in questa sede si intende ribadire, secondo il quale, al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario ed in ossequio al principio di adeguatezza, gradualità e proporzionalità comune a tutte le misure cautelari, anche il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito, costituendone la stima oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca, così da assicurare la congruità al prezzo o al profitto del reato dei beni da sottoporre al vincolo in riferimento e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto(Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, Crisci, Rv. 252380; Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012, Currò, Rv. 254679; Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265059).
(…) I giudici dell’appello cautelare hanno infatti ritenuto, prendendo in esame gli elementi offerti dalla difesa, che la perizia di parte che aveva incentrato la valutazione delle quote sulle scritture contabili delle società non potesse costituire un valido parametro al fine di superare il criterio legato al loro valore nominalistico, atteso che era proprio l’inattendibilità delle suddette scritture che aveva dato luogo all’imputazione elevata nei confronti dell’odierno ricorrente, cui è stato contestato fra i vari capi, il reato di falso in bilancio, la composizione del quale altro non è che una sintesi delle stesse scritture contabili. Dal che discende che queste ultime non possano essere poste a fondamento di una perizia di stima del valore delle quote societarie, non essendo idonee a determinare nella fattispecie concreta il valore di mercato dei cespiti attinti dalla misura cautelare reale, stante l’assunta violazione dei criteri di correttezza e trasparenza che attengono alle comunicazioni sociali poste alla base della stessa imputazione in cui figura l’omessa indicazione di poste attive e di beni, vieppiù in difetto di elementi diversi offerti dalla difesa dai quali desumere attendibilmente un diverso valore del compendio sequestrato”.
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Riferimenti normativi
Art. 321 c.p.p. – oggetto del sequestro preventivo.
- Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato[2531] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [2623] (1). Prima dell’esercizio dell’azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari.
- Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca[c.p. 240] (2)(3).
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
- Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [386]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di accertamento sul valore dei beni oggetto di sequestro:
Cassazione penale sez. II 21 luglio 2015 n. 36464
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l’eventuale decisione sfavorevole con l’appello cautelare.
Cassazione penale sez. VI 09 gennaio 2014 n. 15807
In tema di sequestro per equivalente, i criteri di valutazione dei beni devono essere tendenzialmente gli stessi di quelli che saranno utilizzati per la confisca definitiva. La valutazione dei beni oggetto di ablazione reale per equivalenza rispetto al prezzo o al profitto derivante da reato non può che avvenire sulla base di criteri legati al valore reale e quindi, di mercato.
Cassazione penale sez. III 26 settembre 2013 n. 42639
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale del riesame aveva considerato adeguata la stima di un immobile effettuata dalla guardia di finanza tenendo presente i valori minimi attribuiti agli immobili nella zona dell’osservatorio del mercato immobiliare).
Cassazione penale sez. III 04 aprile 2012 n. 3260
In tema di sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, rientra tra i compiti del giudice del riesame l’onere di effettuare, sulla base dei dati disponibili, la valutazione relativa alla equivalenza tra il valore dei beni in sequestro e l’entità del profitto del reato.
Cassazione penale sez. III 22 marzo 2012 n. 17465 Il tribunale del riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario.
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