Frode informatica e postepay: per la Cassazione il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui viene effettuata la ricarica della carta.

In tema di reati informatici si segnala la sentenza di legittimità n.49988/2018, depositata il 05.11.2018, di particolare interesse per l’operatore del diritto poiché si confronta con la problematica del tempo e luogo di consumazione del delitto di frode informatica, ai fini dell’attribuzione della competenza giudiziaria.

Nel caso di specie la Suprema corte veniva per dirimere il conflitto di competenza negativo insorto tra due uffici giudiziari in relazione ad una truffa telematica, realizzata ponendo in vendita un accessorio da autovettura poi non consegnato all’acquirente nonostante il pagamento effettuato tramite ricarica postepay.

Entrambi gli uffici giudiziari declinavano la competenza a decidere: l’uno (Tribunale di Cosenza) ritenendo che il luogo di consumazione del delitto de quo fosse il luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto, l’altro (Tribunale di Vasto), invece, sul presupposto che fosse quello del versamento del denaro sulla carta.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione della sentenza in commento, risolutivo del conflitto di competenza.

In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, ricusavano la cognizione processuale del medesimo fatto loro deferito. Nel caso in esame, tanto il G.I.P. del Tribunale di Cosenza quanto il Tribunale di Vasto negavano la propria competenza a decidere sulla truffa telematica eseguita da (omissis) nei confronti di (omissis), che secondo l’originaria contestazione, elevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, era stata commessa a (omissis) il 09/04/2015.

Tanto premesso, osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato quello secondo cui: «Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526)

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Riferimenti normativi

Frode informatica: Art. 640-ter c.p.

 “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.

 

Regole generali: art. 8 c.p.p.

  1. La competenza per territorioè determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
  2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. 
  3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
  4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento delle più recenti pronunce in materia di frode informatica:

Cassazione penale sez. V, 06 aprile 2018 n. 24634.  

Integra il reato di frode informatica, previsto dall’ art. 640-ter cod. pen. , – e non quello di peculato – la modifica di apparecchi elettronici di gioco idonea ad impedire il collegamento con la rete dell’Agenzia monopoli di Stato ed il controllo sul flusso effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, di modo che il titolare della concessione si appropri delle somme spettanti allo Stato a titolo di imposta. (Nel caso di specie vi era stata l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico, finalizzata a procurarsi fraudolentemente la “percentuale” di danaro, pari al 13,5%, corrispondente al tributo da versarsi allo Stato per ciascuna giocata).

Cassazione penale sez. VI  01 marzo 2018 n. 21739  

L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui, oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette “res” avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell’ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette “res” fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come peculato della condotta del ricorrente, incaricato del servizio di biglietteria in virtù di una convenzione con la società di gestione del trasporto pubblico, il quale, approfittando di un errore del sistema informatico, stampava una seconda copia del biglietto di viaggio emesso regolarmente e la rivendeva ad altro passeggero, incassando e trattenendo per sé il corrispettivo di competenza della pubblica amministrazione).

Cassazione penale sez. II  14 febbraio 2017 n. 8913  

Sussiste un contrasto giurisprudenziale in relazione alla qualificazione giuridica dell’utilizzo indebito di supporti magnetici clonati. Per alcuni tali condotte integrano l’illecito di cui all’art. 55 d.lg. n. 231 del 2007 (indebito utilizzo di carte di pagamento clonate), per altri quello di cui all’art. 640 -ter c.p. (frode informatica).

Cassazione penale sez. II  02 febbraio 2017 n. 9191  

La frode informatica si caratterizza rispetto alla truffa per la specificazione delle condotte fraudolente da tenere che investono non un determinato soggetto passivo, bensì il sistema informatico, attraverso la manipolazione. Si tratta di un reato a forma libera finalizzato sempre all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno ma che si concretizza in una condotta illecita intrusiva o alterativa del sistema informatico o telematico.

Cassazione penale sez. II  01 dicembre 2016 n. 54715  

Integra il reato di frode informatica, previsto dall’art. 640 -ter c.p., l’introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all’esercizio del gioco d’azzardo (cosiddette “slot machine”), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatico.

Cassazione penale sez. II  09 giugno 2016 n. 41435  

Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato in ordine ad una fattispecie di truffa, originariamente qualificata in termini di frode informatica, avvenuta mettendo in vendita tramite la piattaforma web eBay materiale di cui l’imputato non aveva l’effettiva disponibilità, ed utilizzando per le comunicazioni un account e-mail per la cui acquisizione l’imputato aveva sfruttato generalità di fantasia e per i pagamenti una carta prepagata che riportava le sue effettive generalità).

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