L’accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate deve essere tenuto in considerazione da parte del giudice penale ai fini della valutazione dell’ammontare del sequestro.

Con la sentenza n. 50157/2018, depositata il 07.11.2018, la III Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi nella delicata materia cautelare reale in ambito penale-tributario.

Con l’arresto giurisprudenziale in commento Suprema Corte, pur ribadendo il principio di indipendenza del giudizio penale rispetto a quello amministrativo, ha tuttavia riconosciuto la rilevanza nel procedimento per la formazione del volere del giudice penale degli accordi intercorsi tra Fisco e contribuente ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti.

Il ricorso li legittimità che ha introdotto il giudizio innanzi al Collegio del diritto, impugnando l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l’appello cautelare avverso l’ordinanza del Gip che non aveva accolto l’istanza di riduzione delle somme sequestrate all’indagato per i reati di cui agli artt. 3 e 8 d.lgs. n. 74/2000, lamentava la mancata valutazione, in sede di riesame, della incidenza sull’ammontare della somma evasa dell’accordo per la composizione del debito intercorso tra l’indagato e l’Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riporta il passaggio di interesse della parte motiva del provvedimento reso dalla Cassazione e del relativo principio di diritto.

“… questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell’art.12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito(Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266037).

(…) Sulla scorta di ciò, ribadito il principio della piena autonomia del processo penale per l’accertamento del reato tributario e per l’accertamento dell’ammontare dell’imposta evasa, in presenza di accordi conciliativi del contribuente con l’erario, il giudice non può non considerare l’intervenuto accordo sull’ammontare dell’imposta evasa e, per discostarsi dall’ammontare come individuato in sede amministrativa, deve darne congrua motivazione. 

Orbene, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato è assente. Il Tribunale di Brindisi, dopo aver inteso aderire al principio di diritto sopra richiamato dell’autonoma valutazione del giudice penale, ha, tuttavia, errato nel concludere che gli accordi intervenuti tra i ricorrenti e l’agenzia delle entrate (tre accordi conciliativi ed un accertamento con adesione) non avessero incidenza nel processo penale, nel quale manteneva validità l’accertamento compiuto che legittimava il mantenimento del sequestro sull’intero ammontare dell’imposta evasa come determinata, quale che fosse il diverso ammontare frutto dell’accordo tra contribuente ed erario, omettendo di argomentare le ragioni per le quali intendeva discostarsi dalla determinazione dell’imposta frutto di accordo.

Dunque, deve affermarsi il principio secondo cui, nel caso di accordi conciliativi con l’erario, deve attribuirsi rilevanza alla quantificazione del profitto operata in sede amministrativa, ma che il giudice penale, in forza dell’inesistenza di una pregiudiziale tributaria, ben possa discostarsi dalla determinazione dell’ammontare del profitto come risultante nell’accordo, ma di ciò deve dare congrua motivazione”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di rapporti tra giudizio penale e tributario:

Cassazione civile sez. VI  06 marzo 2018 n. 5209  

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto nulla la pronuncia impugnata, in quanto si era ricondotta solo genericamente ad una sentenza di assoluzione in sede penale, senza richiamarne il contenuto e specificarne la rilevanza ai fini dell’accertamento tributario).

Cassazione penale sez. III  18 dicembre 2017 n. 6942  

Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa. In questa prospettiva, in tema di reati tributati, l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori, e, siccome dette presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi precise e concordanti. Ciò però non esclude che il valore indiziario delle presunzioni tributarie non possa essere valorizzato ai fini dell’applicazione di una misura cautelare reale, perché in materia cautelare reale, ai fini dell’applicazione della misura, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ex articolo 273 del Cpp , essendo sufficiente l’esistenza del fumus del reato secondo la prospettazione della pubblica accusa sulla base delle indicazioni fattuali che si configurino coerenti con l’ipotesi criminosa.

Cassazione civile sez. VI  28 giugno 2017 n. 16262  

In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.

Cassazione penale sez. I  15 giugno 2017 n. 53636  

Le sentenze pronunciate dai giudici tributari e le determinazioni assunte nel procedimento amministrativo in merito a operazioni commerciali, attestate da documenti contabili di cui in tesi accusatoria si assume la non rispondenza al vero, non contengono accertamenti di fatto vincolanti per la decisione riguardante l’applicazione di misure di prevenzione reali e la formulazione del giudizio di sproporzione tra redditi dichiarati e attività svolte e valore dei beni acquisiti dal proposto, ma, se prodotte dalle parti nel relativo procedimento, sono soggette al libero apprezzamento. Così si è espressa la Cassazione che torna a ribadire l’indipendenza del procedimento penale – e ancor più di quello di prevenzione – dal processo tributario. Per la Corte, in sostanza, le sentenze dei giudici tributari non sono mai vincolanti nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione reali previste dal Codice antimafia ( Dlgs 159/2011 ).

Cassazione penale sez. III  01 marzo 2017 n. 35156  

Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi dall’imputato in qualità di amministratore di una società sia disposta nei confronti dello stesso la confisca di somme di denaro per un valore equivalente al profitto diretto, derivante dagli stessi reati, conseguito dall’ente.

Cassazione penale sez. II  15 dicembre 2016 n. 9184  

Non sussiste la preclusione all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 649 c.p.p., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente “penale”, ai sensi dell’art. 7 CEDU – come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c/ Norvegia del 15 novembre 2016 – allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l’inflizione di una sanzione penale “integrata”, che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento aggravato commesso da un detenuto su una finestra della casa circondariale in cui era ristretto, sulla base della considerazione che l’imputato aveva già subito la sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune per cinque giorni)

 

Comm. trib. reg. Brescia (Lombardia) sez. LXVII  06 giugno 2016 n. 3318  

Il giudice tributario ha il potere, in tema di evasione fiscale, di effettuare valutazioni autonomamente rispetto al risultato dei relativi procedimenti penali, mentre il giudice penale ha il potere di accertare i fatti e le condotte sulla base di indagini più penetranti della Procura penale.

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