Art. 11 D.lvo74/2000: il profitto confiscabile con il decreto di sequestro preventivo deve essere calcolato con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo di sanzioni collegate ed interessi.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza della Suprema corte n.52166/2018, depositata il 20.11.2018, con la quale il Collegio del diritto è tornato a pronunciarsi in tema di misure cautelari reali sul tema della nozione di profitto di reato confiscabile, nell’ambito di un procedimento per sottrazione al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. 74/2000.
Allo scrutinio di legittimità veniva sottoposto un ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame di latina che confermava il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip nell’ambito di un procedimento per reti tributari (art. 11 d.lgs. 74/2000).
Con il ricorso interposto ex art. 325 c.p.p. la difesa del ricorrente lamentava una violazione di legge in ordine all’individuazione del profitto di reato e conseguente nullità del sequestro oggetto di impugnazione cautelare.
In particolare veniva denunciato il seguente vizio di legittimità: il profitto del reato indicato nel decreto di sequestro preventivo non poteva essere individuato nel debito tributario (come ritenuto nei provvedimenti ablatori), bensì nel valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale in danno dell’Erario.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando le valutazioni del Collegio cautelare.
Di seguito si riporta il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento:
“… va ribadito l’orientamento di questa Sezione secondo cui nel reato di cui all’art. 11 d.Lgs. 74/2000 il profitto va individuato nel complesso dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale(Cass., Sez. 3, n. 10214/15, Chiarolanza, Rv 262754 e n. 40234/15, Trust e altro, Rv 265036) in funzione del debito nei confronti dell’Erario. Questa Sezione ha ulteriormente precisato con sentenza n. 28047/17, Giani e altro, Rv. 270429, che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato dichiarativo di frode fiscale di cui all’art. 2 del D. lgs. 10 marzo 2000 n.74, e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione: in motivazione, la Corte ha chiarito che il sequestro e la confisca delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, è, invece, configurabile con riferimento alla fattispecie di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 del medesimo D. lgs. n.74 del 2000, in quanto il profitto dell’attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell’Erario deve essere calcolato con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili. In altri termini, premesso che nell’ipotesi dell’art. 11 d. Lgs. 74/2000 il debito tributario è comprensivo di sanzioni ed interessicome specificato dalla sentenza a Sezioni unite n. 18374/13, Adami ed altro, Rv 255036, il profitto confiscabile è pari al valore dei beni sottratti”.
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Riferimenti normativi
Art. 11. D.lgs.74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento sull’art. 11 D.lgs.74/2000:
Cassazione penale sez. III 17 novembre 2017 n. 15133
Il delitto previsto dall’ art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio “ex ante” – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell’erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato l’ordinanza che, in sede cautelare, aveva disposto il dissequestro di un immobile ritenuto oggetto di cessione fraudolenta, per il solo fatto che il valore dello stesso era inferiore alla soglia di rilevanza penale del reato).
Cassazione penale sez. III 27 settembre 2017 n. 232
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l’atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scisssione, a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.
Cassazione penale sez. V, 20 giugno 2017 n. 35591
È configurabile il concorso tra delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto- autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico) .
Cassazione penale sez. III 16 maggio 2017 n. 10161
Se è ben vero che l’atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l’esazione del credito, essendo il denaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l’esperibilità dell’azione revocatoria in sede civile, non può tuttavia perciò ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l’atto dispositivo essere caratterizzato da un “quid pluris”, ovverossia dalla modalità ingannevole attraverso il quale viene realizzato.
Cassazione penale sez. III 28 febbraio 2017 n. 29243
Le operazioni compiute dall’amministratore di una società di capitali, nei cui confronti sia stato avviato un accertamento fiscale, consistenti nella cessione di quote e nel trasferimento immobiliare tramite conferimenti di rami d’azienda, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000.
Cassazione penale sez. III 23 novembre 2016 n. 3095
In tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un’efficace riscossione dei tributi da parte dell’Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto.
Cassazione penale sez. III 22 gennaio 2015 n. 10214
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.
Cassazione penale sez. un. 31 gennaio 2013 n. 18374
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 d.lg n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.
Cassazione penale sez. III 04 aprile 2012 n. 21013
In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria. Né è necessario secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.
Cassazione penale sez. III 18 maggio 2011 n. 36290
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e non di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.
Cassazione penale sez. III 10 giugno 2009 n. 38925
Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è necessario che sia in corso una procedura di riscossione ma è sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o qualificato come fraudolento a rendere inefficace, in tutto o in parte, una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato (nella specie, è stato ritenuto atto idoneo a limitare le ragioni del fisco la costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti i beni mobili ed immobili della società).
Cassazione penale sez. III 06 marzo 2008 n. 14720
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74) commesso mediante simulazione contrattuale, è idonea a configurare gli “atti fraudolenti” richiesti dalla norma non solo la simulazione oggettiva sotto forma della veridicità e congruità del prezzo pattuito, ma anche la simulazione soggettiva intesa quale interposizione fittizia di persona. (Fattispecie di vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and lease back) .
Cassazione penale sez. III 04 aprile 2006 n. 17071
Per la sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non occorre che nei confronti del contribuente sia stata avviata un’azione esecutiva.
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