Sussiste la cooperazione in omicidio colposo del committente di lavori in cantiere se non impone all’appaltatore il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 54010/2018 – depositata il 03.12.2018, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La suddetta pronuncia assume rilievo, in particolare, per quanto concerne il principio di diritto riportato dai giudici di legittimità sulla posizione di garanzia che assume il committente di lavori affidati in appalto e sulla conseguente responsabilità penale scaturente nell’ipotesi di violazione dei connessi obblighi di supervisione, prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, come fissati dalla normativa di settore e approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità.

 

L’infortunio, l’imputazione penale e lo svolgimento del processo di merito

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato i giudicabili responsabili, nelle rispettive qualità di datore di lavoro, responsabile di cantiere e per la sicurezza e di direttore dei lavori – committente del reato di cui agli artt. 41 co. 1, 40 co.2 e 589 co. 1 e 2 cod. pen. per avere cagionato il decesso di un operaio il quale, non adeguatamente formato in materia di sicurezza ed impiegato in un cantiere in cui non erano state adottate tutte le misure necessarie per prevenire gli infortuni, cadeva in una botola precipitando sul piano di calpestio sottostante ed impattando con il suolo dopo un volo di quattro metri decedendo diversi giorni dopo presso l’ospedale di Caserta.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, impugnata dagli imputati, ha rideterminato la pena concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, ivi comprese le statuizioni civili.

In particolare, per quanto di interesse, al committente, ricorrente in Cassazione, veniva contestata l’inosservanza di specifiche norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori, su di lui gravanti quanto meno ai sensi dell’art. 6 della Legge 494/1996 in quanto persona concretamente responsabile del controllo sul rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro e sull’attuazione del piano di sicurezza del cantiere. Specificamente, la contestazione di condotta omissiva veniva elevata perché non sospendeva i lavori edili nel cantiere, nonostante fosse a conoscenza delle palesi violazioni degli arti. 68 DPR 164/1956 (aperture nei solai non adeguatamente protette e recintate), 12.3 D.Lvo 494/1996 (mancata attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento), 5 lett. a) D.L.vo 494/1996 (mancata verifica dell’applicazione di quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordinamento), 4.5 D.L.vo 626/1994 (mancato possesso del registro degli infortuni), 21 e 22 D.L.vo 626/1994 (mancanza di adeguata in- formazione dell’operaio in materia di sicurezza e salute dei lavoratori), 27.1 DPR 164/1956 (sottoponti di sicurezza non montati a distanza non superiore a metri 2,50), 24 DPR 164/1956 (impalcati ed andatole di altezza superiore a metri 2 non muniti di correnti e tavole fermapiede sui lati verso il vuoto), 69 DPR 164/1956 (scale non dotate di parapetti sui lati aperti), 70 DPR 164/1956 (mancanza di opere provvisionali per l’esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture e simili), 386 DPR 547/1955 (lavoratori sforniti di cinture di sicurezza).

 

Il principio di diritto: la posizione di garanzia e la responsabilità penale del committente

La Suprema corte ha rigettato il ricorso confermando le statuizioni della Corte distrettuale.

Di seguito, per quanto qui di interesse, si riporta il passaggio della motivazione della sentenza in commento inerente la posizione di garanzia gravante sul committente nell’ambito di lavori affidati in appalto.

L’odierno ricorrente, dunque, rivestiva una duplice posizione di garanzia, in quanto era il committente e dirigeva, di fatto, il cantiere. Non sfugge che, in un caso come quello che ci occupa, basterebbe già la prima a delinearne la responsabilità penale.

Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.Egli ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in un caso relativo alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

E’ pur vero che è stato di recente precisato – e va qui riaffermato- che in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (cfr. Sez. 4, n. 27296 del 2/12/2016 dep. il 2017, Vettor, Rv. 270100 in una fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all’interno dell’azienda, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa; conf. Sez. 4, n. 44131 del 15/7/2015, Heqimi ed altri, Rv. 264974-75).

Rimane anche fermo il principio che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine(così la condivisibile Sez. 3, n. 12228 del 25/2/2015, Cicuto, Rv. 262757 che, in applicazione del principio, ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio). Tuttavia va anche ribadito – ed è il caso che ci occupa – che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Bracci, Rv. 255282, in un caso di inizio dei lavori nonostante l’omesso allestimento di idoneo ponteggio).

Vale anche l’ulteriore precisazione che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sottosoglia”), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Russo ed altro, Rv. 266963, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell’opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell’impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere)”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento sulla responsabilità gravante sul committente di lavori in cantiere:

Cassazione penale, sez. III, 22/08/2016, n. 35185
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), al committente, anche se detto principio non conosce una applicazione automatica, non potendo esigersi da quest’ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamentodeilavori.
Cassazione penale, sez. IV, 09/02/2016, n. 23171.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sotto – soglia”), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell’opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell’impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).

Cassazione penale, sez. IV, 15/07/2015, n. 44131.

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.

Cassazione penale, sez. III, 25/02/2015, n. 12228.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio).

Cassazione penale, sez. IV, 24/06/2009, n. 28230.

Il socio di fatto che presta la sua attività per conto della società è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza e di buona tecnica, sicché deve provvedere, a tutela dell’incolumità propria e degli altri lavoratori, anche eventualmente soci, della società, a che il lavoro si svolga con l’osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza. (Nel caso specifico gli imputati − che hanno stipulato con un condominio un contratto di prestazione d’opera con assunzione di un soggetto per l’esecuzione del lavoro, poi rimasto vittima di un incidente e deceduto − hanno ammesso la mancata adozione di cautele per la prevenzione degli infortuni pur asserendo la loro estraneità alla causazione dell’evento).

Cassazione penale, sez. IV, 14/01/2008, n. 8589.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell’esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l’instaurazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della subordinazione lavorativa sulla base del fatto che il committente aveva incaricato il datore di lavoro, che il lavoratore era retribuito ad ore dal datore di lavoro, pagato invece a “corpo” dal committente, che il lavoratore riceveva istruzioni esclusivamente dal datore di lavoro e non dal committente).

Cassazione penale, sez. III, 24/03/2015, n. 12228 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi.
Cassazione penale, sez. IV, 7/03/2013, n. 10608

In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza, scegliere l’appaltatore e più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

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