Sanzionabili le condotte dell’ortopedico che non prescrive un esame necessario per valutare le conseguenze del trauma e del radiologo per la errata interpretazione delle risultanze della TAC.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 56102/2018 – depositata il 13.12.2018 resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione in materia di colpa medica.

La Suprema corte si pronuncia sul ricorso presentato dagli imputati contro la sentenza emessa dalla Corte di  Appello di Napoli, in sede di rinvio  a seguito di u precedente annullamento, per il reato di cui agli artt. 590, primo e secondo comma e 583 nn. 2) e 3) cod. pen., ascritto ai giudicabili nella qualità di ortopedico e radiologo presso il locale nosocomio, per omessa diagnosi e mancata esecuzione dell’intervento  – conservativo o chirurgico-  richiesto per  lesioni riportate da un paziente da cui derivava paraplegia degli arti inferiori (gli stessi non avevano infatti effettuato una risonanza magnetica al paziente nonostante i forti dolori da questo lamentati a seguito di una caduta da cui era derivata una frattura della colonna e la formazione di un ematoma causa di un danno midollare irreversibile).

La Corte distrettuale dichiarava non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione, ma ha condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, ponendo a loro carico una provvisionale di €100.000.

I giudici di Piazza Cavour rigettano il ricorso interposto dagli imputati contro le statuizioni civili.

Di seguito si riporta il passaggio motivazionale inerente alla responsabilità penale ascritta ai due professionisti in ragione della negligenza e dell’imperizia nella gestione del caso clinico.

In relazione alla posizione dell’ortopedico

“… trattasi di deduzioni che non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata che individuano la grave negligenza dell’imputato nel non aver disposto, a fronte di un quadro radiologico che, ancorché incompiuto – come assume anche la difesa nel rilevare la mancanza dell’esame a mezzo TAC del tratto sacrale – evidenziava comunque la frattura della vertebra L1, visibile sin dalla prima TAC eseguita dal (omissis), ed in presenza dei forti dolori lamentati dal paziente, quale ulteriore esame una risonanza magnetica del tratto del rachide e, a seguito di questo che avrebbe consentito di accertare la presenza dell’ematoma seppure in fase iniziale, nel non essersi conseguentemente attivato per effettuare, attraverso un intervento o manuale o chirurgico l’immobilizzazione del paziente che avrebbe cautelativamente scongiurato, secondo la logica ricostruzione effettuata dalla Corte distrettuale in conformità ai canoni scientifici evidenziati dal perito medico legale nominato d’ufficio, quelle che si presentavano come possibili ulteriori conseguenze del trauma subito dal paziente in conseguenza della caduta accidentale. Inconferenti sono le censure del ricorrente in ordine alla circostanza che abbia suggerito il ricovero al paziente cui costui non ha, per sua volontà, dato seguito, posto che quali che fossero i consigli a latere da parte del medico, è sulla prescrizione di cinque giorni di riposo impartita all’infortunato e sulla conseguente condotta omissiva, sostanziatasi nella mancata richiesta di una risonanza magnetica, che si fonda la colpa del ricorrente nella causazione dell’evento lesivo costituito dalla paraplegia agli arti inferiori”.

Sulla responsabilità del radiologo:

La nuova perizia, recepita con lineare e coerente motivazione dai giudici distrettuali, ha messo in luce come i risultati della TAC cranio-lombare eseguita a seguito di prescrizione dell’ortopedico fossero confusi e poco attendibili anche in ragione dell’impossibilità per il paziente, in preda a forti dolori, di mantenere la posizione corretta, rendendo ciò nondimeno visibile una piccola macchia raffigurante nella fase iniziale l’ematoma extra midollare poi degenerato, con il progressivo aumento di volume, nella compressione dello stesso midollo. E’ dunque sulla negligenza del radiologo che, anche al di là dell’imperizia mostrata nell’incapacità di decodificare in quel precipuo frangente, successivo ad una rovinosa caduta, la “macchiolina” evidenziata dalla TAC ed inopinatamente confusa con un tumore alla prostata, non ha proceduto ad eseguire o a far eseguire, eventualmente anche presso strutture maggiormente attrezzate, esami tecnici più specifici stante in ogni caso la visibilità nell’esame appena eseguito della frattura della vertebra L1, si fonda l’affermazione di responsabilità in ordine ai danni patiti dal paziente.

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Arresti giurisprudenziali relativi alla responsabilità del medico-radiologo:

Cassazione penale , sez. IV , 19/04/2016 , n. 22156

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza di un medico radiologo che, a causa di una lettura errata delle lastre, non aveva permesso la tempestiva diagnosi di una patologia, determinando il protrarsi della malattia).

Cassazione penale , sez. IV , 19/03/2008 , n. 17505

La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p., che ha effetti sulla fattispecie colposa prevista dall’art. 590 c.p., non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, ma quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo (la Corte ha enunciato tale principio pronunciandosi sul caso di un radiologo, che non aveva diagnosticato tempestivamente la presenza di una massa tumorale al seno della paziente, costringendola, successivamente, ad un intervento invasivo).

Arresti giurisprudenziali relativi alla responsabilità del medico-ortopedico:

Cassazione penale , sez. IV , 07/10/2014 , n. 46336

Correttamente è motivata l’assoluzione nei confronti del sanitario che, chiamato a prestare le proprie cure nei confronti di un paziente, dia immediatamente luogo agli interventi occorrenti, i quali risultino non tempestivamente attuati per carenze organizzative della struttura sanitaria, al medico non imputabili, tali da avere determinato ritardi nell’effettuazione dei disposti riscontri diagnostici e dei conseguenti interventi terapeutici. (Nella specie, l’imputato, quale medico di turno di un pronto soccorso ortopedico, dopo avere correttamente curato il paziente per le lesioni di sua competenza, non disponendo di elementi certi per formulare la diagnosi in ordine a un trauma addominale, secondo i protocolli interni aveva subito avviato il paziente al pronto soccorso generale, ove dovevano essere eseguiti gli esami diagnostici: non gli potevano essere addebitati i successivi ritardi e disguidi, ricondotti alle carenze organizzative del nosocomio, a cominciare dal ritardo del trasferimento dovuto all’indisponibilità dell’autolettiga).

Cassazione penale , sez. VI , 22/09/2011 , n. 36253

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività. (Fattispecie relativa al ritardo di due ore nell’apertura dell’ambulatorio ortopedico di un ospedale, in cui la S.C. ha annullato l’impugnata pronuncia assolutoria, escludendo che il comportamento del medico potesse essere giustificato da prassi relative ad ulteriori e generici impegni di reparto, avuto riguardo alle caratteristiche di urgenza del servizio di pronto soccorso ortopedico).

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