Il fallimento della società non osta al perfezionamento del reato di mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 57513/2018 – depositata il 19.12.2018 resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro per omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
La vicenda processuale vedeva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo proporre ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Fermo, che aveva assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 29, commi 1 e 5, e 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008 (contestatogli per avere, quale socio accomandatario di una S.a.s., omesso di effettuare la valutazione dei rischi, non avendo elaborato il relativo documento, né predisposto la prescritta autocertificazione), avendo ritenuto che il fatto contestato non costituisse reato, essendo stata dichiarata fallita la predetta società successivamente alla realizzazione della condotta.
Il ricorrente denunciava violazione di legge stante la irrilevanza del fallimento della società ai fini della esclusione dell’elemento soggettivo del reato.
La Cassazione accoglie il ricorso del PM e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale remittente.
Di seguito si riporta il passaggio motivazionale di interesse per il presente commento:
“Impropriamente il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dell’elemento soggettivo del reato contestato all’imputato, peraltro di natura contravvenzionale, dunque configurabile anche a titolo di colpa, per effetto e in conseguenza del fallimento della società amministrata dall’imputato medesimo, che avrebbe impedito il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e il collegato effetto estintivo del reato, giacché quest’ultimo al momento del fallimento (dichiarato con sentenza del (…)) era già consumato (essendo stato accertato il (…)), cosicché gli accadimenti a esso successivi, come, nel caso di specie, il fallimento dell’ente per il quale l’imputato aveva agito, sono ininfluenti riguardo al perfezionamento della fattispecie. L’impossibilità del soggetto coobbligato di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa, oltre a essere ininfluente riguardo al perfezionamento del reato e alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, per essersi il reato già consumato in un momento anteriore, e cioè alla scadenza del termine fissato per provvedere alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, non libera, comunque, l’autore del reato dall’obbligo di provvedere al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, né, certamente, glielo preclude, onde conseguire l’effetto estintivo del reato che ne deriva, cosicché anche sotto tale profilo il rilievo attribuito dal Tribunale alla dichiarazione di fallimento della società amministrata dall’imputato risulta improprio. Neppure sul piano della valutazione della condotta successiva al perfezionamento del reato tale evento assume rilievo, essendo estraneo alla sfera di dominio dell’imputato, e, quindi, ininfluente al fine della valutazione della sua condotta, anche successiva alla consumazione del reato”.
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Riferimenti normativi
Art. 29. D.lgs n. 81/2008. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.
- Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
(…)
- Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l’autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
Art. 55. D.lgs n. 81/2008. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.
- E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
- a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
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Giurisprudenza recente in tema di omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi:
Cassazione penale, sez. IV , 14/09/2018 , n. 46428
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto.(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva).
Cassazione penale , sez. III , 27/04/2018 , n. 30173
Per prevenire infortuni sul lavoro, è obbligo del datore di lavoro analizzare tutti i fattori di pericolo presenti nell’azienda per poi redigere ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi.
Cassazione penale , sez. IV , 14/09/2017 , n. 1219
Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità. (Fattispecie relativa alla dedotta erronea valutazione del contenuto del documento di valutazione dei rischi).
Cassazione penale, sez. IV, 10/05/2017 , n. 27516
Non è configurabile la responsabilità penale in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione antinfortunistica ex art. 590, comma 2, c.p. e aggravato ex art. 61, n. 3, c.p., qualora questo abbia diligentemente valutato e, conseguentemente segnalato, tramite un documento di valutazione rischi (D.V.R.) completo e idoneo, i fattori di rischio presenti in azienda, con ciò adempiendo all’obbligo, sullo stesso gravante in forza della posizione di garante ascrittagli di impedire l’evento (Ipotesi in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di proscioglimento dal reato di cui all’art. 590, comma 2, c.p. emessa in favore del R.S.P.P., il quale aveva segnalato tramite D.V.R. un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse presenti in azienda, aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge).
Cassazione penale, sez. IV , 02/02/2017 , n. 43452
In tema di infortuni sul lavoro, l’amministratore del condominio riveste la posizione di garanzia de1ivante dall’essere lo stesso committente dei lavori affidati a terzi nel condominio, avendo in tale veste anche l’obbligo imposto dall’ articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 , di elaborare in fase di progettazione un documento per la valutazione dei rischi indicanti le misure adottate per eliminarli e, in particolare, quello di verificare in via preventiva antinfortunistica le modalità e i mezzi di lavoro, specie quando l’incarico sia affidato, non a un’impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della carnera di commercio, bensì (come nella specie), “informalmente”, a due operai in stato di disoccupazione, per quanto potesse trattarsi di manovali esperti.
Cassazione penale, sez. IV , 02/12/2016 , n. 27295
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 d.lg. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.
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