Anche il tentativo non riuscito di prelevare con il bancomat illecitamente detenuto configura il reato di indebito utilizzo della carta di credito.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza n. 57802/2018 – depositata il 20.12.2018, che affronta il tema sempre più attuale dell’illecito utilizzo della carta di credito o carta di debito (bancomat) da parte del soggetto che ne sia venuto in possesso illecitamente.

Nel caso di specie, la difesa del giudicabile, già condannato nel doppio grado di merito per rapina, tentato uso della carta di credito e tentata estorsione, denunciava con il ricorso per cassazione, tra gli altri, anche vizio di legge e carenza di  motivazione della sentenza resa dalla Corte di appello di Milano nella parte in cui aveva confermato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato previsto e punito dall’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, nonostante l’azione posta in essere dall’agente non avesse prodotto l’evento di danno (prelievo di somme di denaro) per avere la persona offesa, vittima di rapina, indicato un codice diverso da quello reale.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso, non ritenendo fondata la doglianza difensiva che evocava nel caso di specie  la riconduzione dell’azione del prevenuto  alla categoria del reato impossibile, stigmatizzando, al contrario, l’errore i cui era incorso il giudice di primo grado per aver qualificato l’azione come tentativo di reato in luogo della consumazione dello stesso.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione che affronta in diritto il tema del perimetro punitivo dell’indebito utilizzo della carta di credito sottoposto allo scrutinio di legittimità:

La invocata riconduzione alla categoria del reato impossibile della condotta di chi impossessatosi illecitamente di una carta bancomat non riesce ad effettuare prelievi perché non conosce il codice pin non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 si consuma anche nell’ipotesi in cui l’utilizzazione di una carta ‘bancomat’, di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro.(Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018 – dep. 20/04/2018, PG in proc. Pasquale, Rv. 273033; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013 – dep. 13/02/2014, Balestra e altro, Rv. 259004; Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012 – dep. 26/11/2012, Tracogna e altro, Rv. 254358).

Nel caso di specie i giudici di merito riconoscendo il tentativo e non assegnando al fatto la corretta qualificazione giuridica, ovvero quella di reato “consumato” all’illecito utilizzo della carta di debito hanno effettuato una interpretazione favorevole all’imputato, non emendabile in sede di legittimità poiché al riconoscimento della corretta qualificazione si associa la modifica in peius della forbice edittale entro la quale è possibile definire il trattamento sanzionatorio”

Riferimenti normativi

 

Art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

 

  1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.
  2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, e’ punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

[5. Chiunque al fine di trarne profitto per se’ o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche’ ordini di pagamento prodotti con essi.]  (2)

  1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ ordinata, nei confronti degli agenti in attivita’ finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. [In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 e’ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]  (3)
  2. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorita’ giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

[1] Articolo modificato dall’articolo 27, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, e successivamete sostituito dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[2] Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Vedi l’articolo 493-ter del codice penale.

[3] Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Vedi l’articolo 493-ter del codice penale.

 

Quadro della più recente giurisprudenza di legittimità.

Cassazione penale sez. II, 29/11/2018, n.55438

La condotta di chi effettui operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso integra il delitto di cui all’art. 55 d.lg. n. 231 del 2007.

Cassazione penale sez. V, 12/01/2018, n.17923

È configurabile il reato consumato, e non semplicemente tentato, di illecita utilizzazione di carte di credito o altri documenti analoghi, previsto dall’art. 55 del d.lg. n. 231/2007, anche in presenza di una condotta costituita dall’inserimento della carta in uno sportello di prelievo automatico di danaro e dalla successiva digitazione a caso di sequenze numeriche, non essendo l’agente a conoscenza di quella cui la carta è collegata, senza che in contrario possa rilevare il fatto che da tale condotta l’agente medesimo non abbia potuto trarre lo sperato profitto.

 

Cassazione penale sez. II, 25/10/2017, n.53676

Integra il reato di cui all’art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (attualmente art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”, le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.

Cassazione penale sez. II, 09/05/2017, n.26229

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi.

 

 

Cassazione penale sez. II, 14/02/2017, n.8913

Sussiste un contrasto giurisprudenziale in relazione alla qualificazione giuridica dell’utilizzo indebito di supporti magnetici clonati. Per alcuni tali condotte integrano l’illecito di cui all’art. 55 d.lg. n. 231 del 2007 (indebito utilizzo di carte di pagamento clonate), per altri quello di cui all’art. 640 -ter c.p. (frode informatica).

 

Cassazione penale sez. II, 20/01/2017, n.7910

In tema di utilizzo indebito di carta di credito, nella specie, a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata ad una società, l’imputato era nel possesso della stessa e del relativo PIN, per cui si deve ritenere che sussistesse in capo a lui la titolarità della stessa, visto che ne poteva disporre senza alcuna ingerenza da parte dell’intestatario.

Cassazione penale sez. II, 16/09/2016, n.44663

Il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma secondo, cod. proc. pen., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza.

 

Cassazione penale sez. II, 21/04/2016, n.18965

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall’illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest’ultima (resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta clonata con un’operazione di “ricarica” presso lo sportello automatico (assumendo comunque rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria, di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007).

Corte appello Roma sez. I, 01/03/2016, n.1776

L’indebita utilizzazione a fine di profitto proprio o altrui da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto e punito dall’art. 55 comma nono D.Lgs. n. 231 del 2007 e non quello di truffa che resta assorbito. Alla medesima conclusione deve pertanto, giungersi anche con riguardo alla frode informatica poiché il nucleo qualificante della fattispecie in esame è costituito dall’indebito utilizzo della carta bancomat appunto ricettacolo di proventi di reato e prescinde a maggior ragione dalla eventuale alterazione fraudolenta di un sistema informatico che eventualmente resterebbe del tutto assorbita.

 

Cassazione penale sez. IV, 05/11/2015, n.46415

In materia di antiriciclaggio, ai fini della configurazione del reato di omessa adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria, sanzionato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dall’art. 55, comma primo, D.Lgs. n. 231 del 2007, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella mera coscienza e volontà del funzionario di omettere di procedere all’identificazione personale del cliente, richiesta dall’art. 18 del D.Lgs., cit., senza che sussista una causa di giustificazione.

Cassazione penale sez. VI, 04/11/2015, n.1333

Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non quello di frode informatica di cui all’art. 640 – ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, in quanto il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l’utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55.

 

Cassazione penale sez. II, 13/10/2015, n.50140

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di cui all’art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell’elemento specializzante, costituito dall’utilizzo “fraudolento” del sistema informatico).

 

Cassazione penale sez. II, 30/09/2015, n.41777

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua. (Fattispecie, nella quale l’indagato, introdottosi nel sistema informatico di una società di gestione dei servizi finanziari, utilizzava senza diritto i dati relativi a carte di credito appartenenti a cittadini stranieri ed effettuava, così, transazioni commerciali, conseguendo un ingiusto profitto).

 

Cassazione penale sez. II, 09/09/2015, n.48044

L’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito.

Cassazione penale sez. II, 20/02/2015, n.18141

In materia di segnalazione antiriciclaggio, l’omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore finanziario delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione integra il reato omissivo istantaneo di cui all’art. 55, comma secondo, D.Lgs. n. 231 del 2007, che si consuma nel luogo in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie, relativa a due manager di una banca di San Marino, che omettevano di indicare agli intermediari finanziari italiani le generalità del titolare effettivo, per conto del quale effettuavano in Italia operazioni di apertura di un rapporto di conto corrente/deposito titoli e di sottoscrizione di quote di un fondo).

Cassazione penale sez. II, 07/11/2014, n.47725

In tema di indebita utilizzazione di carte di credito, integra il reato di cui all’art.12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con modifiche in l. 5 luglio 1991 n.197, l’effettuazione di transazioni non autorizzate dal titolare, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, essendo irrilevante che il documento non sia stato nel materiale possesso dell’agente.

Cassazione penale sez. II, 07/11/2014, n.47725

In tema di indebita utilizzazione di carte di credito, integra il reato di cui all’art.12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. con modifiche in l. 5 luglio 1991 n.197, l’effettuazione di transazioni non autorizzate dal titolare, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, essendo irrilevante che il documento non sia stato nel materiale possesso dell’agente.

 

Cassazione penale sez. II, 20/06/2014, n.34528

Integra il reato previsto dall’art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. nella l. 5 luglio 1991 n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi utilizza indebitamente una tessera “smart card” per il noleggio di film in dvd, smarrita dal legittimo detentore, trattandosi di “documento analogo che abilita all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi”. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’utilizzazione della tessera fosse ristretta ad una singola attività commerciale, in quanto finalità della norma è quella di tutelare tutti gli strumenti alternativi all’uso del contante nelle transazioni).

©RIPRODUZIONE RISERVATA