Reato di omessa dichiarazione: la delega al commercialista agli adempimenti tributari non esonera il titolare dell’obbligo giuridico di presentare la dichiarazione fiscale.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza n. 58327/2018 – depositata il 27.12.2018, resa dalla III Sezione Penale della Cassazione in tema di misure cautelari reali che, come noto agli operatori della del diritto che si occupano di reati tributari, sempre con maggiore frequenza, con il decreto di sequestro preventivo richiesto dal Pm ed emesso dal Gip inaudita altera parte, attingono il patrimonio degli indagati per reati p. e p. dal d.lgs. 74/2000 e quello dei congiunti  – cosiddetti  terzi interessati– in quanto cointestatari con la persona sottoposta alle indagini di conti correnti, di beni mobili registrati o di beni immobili.

Il fatto incolpativo e la decisione del Tribunale della Libertà.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia  sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha emesso decreto di sequestro preventivo nei confronti dell’indagato anche finalizzato alla confisca di valore sino alla concorrenza del danno Erariale.

Il provvedimento ablatorio veniva eseguito anche sull’immobile di proprietà del coniuge separato a cui era stato trasferito il bene con decreto omologato del Tribunale civile quale assegnazione conseguente alla separazione personale dei coniugi.

Oltre all’indagato proponeva autonoma richiesta di riesamebil coniuge assegnatario dell’appartamento.

Il Collegio cautelare di Perugia dichiarava inammissibile il ricorso dell’indagato considerandolo non legittimato a rivendicare il bene immobile del quale aveva perso il diritto di proprietà a seguito del provvedimento a carattere patrimoniale adottato in sede di separazione; rigettava quello interposto dal terzo interessato – coniuge assegnatario dell’immobile – in quanto il decreto di sequestro preventivo risultava trascritto ad iniziativa del PM prima della trascrizione del verbale omologato di separazione personale tra coniugi.

Il Giudizio di cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema corte ha accolto il ricorso interposto ex art. 325 c.p.p. dal terzo interessato annullando senza rinvio la decisione impugnata, affermando per quanto di interesse per il presente commento, il principio di diritto contenuto nel seguente passaggio della motivazione:

“Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che il marito della ricorrente conservi la disponibilità dell’immobile (non altrimenti spiegandosi la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso), né contesta l’immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato al coniuge in sede di omologazione della separazione consensuale del 26/04/2017, ma deduce la non opponibilità dell’omologazione perché non trascritta prima del sequestro.

Sennonché, ai fini dell’applicazione dell’art. 322-ter cod. pen. (oggi, art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000),non rileva la trascrizione dell’atto traslativo prima di quella del decreto di sequestro bensì l’effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza immediata di un provvedimento giudiziale di data certa anteriore alla emissione stessa del sequestro. Sicché poco importa, ai fini penali, che il decreto di omologazione non sia stato trascritto perché, diversamente da quanto sostiene il Tribunale, tale decreto comporta l’immediato trasferimento del bene a favore della ricorrente che resta terza proprietaria di un bene del quale il marito, persona sottoposta alle indagini, non ha la disponibilità”.

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