Sussiste l’aggravante della minorata difesa nella truffa on-line per le opportunità offerte dalla rete di mascherare alla vittima l’identità dell’agente.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza n. 40045/2018, depositata il 06.09.2018, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione in materia di truffe commesse online ed applicabilità reato contro il patrimonio dell’aggravante della minorata difesa.

Nel merito della vicenda processuale, il Tribunale della Libertà di Cagliari confermava l’ordinanza del Gip del locale tribunale con cui era stata applicata all’imputato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per plurime condotte, avvinte dal vincolo di continuazione, integranti il delitto di truffa, aggravata dall’aver agito in condizioni di minorata difesa vittima ex art. 61 n. 5 c.p.

La ricostruzione accusatoria imputava al proposto alla misura cautelare di aver realizzato numerose truffe attraverso la pubblicazione di annunci di vendita su appositi siti on line. In particolare, il giudicabile, dopo aver assicurato gli acquirenti sulla propria affidabilità con interlocuzioni via mail o telefoniche e inducendoli così ad effettuare anticipatamente i pagamenti con ricariche su poste pay di volta in volta attivate allo scopo, incassati i pagamenti, non provvedeva alla consegna della merce offerta in vendita.

Ricorre in Cassazione il difensore dell’imputato lamentando la insussistenza della contestata circostanza aggravante della minorata difesa contestata con l’incolpazione provvisoria.

Di seguito si riportano, per quanto di interesse per il presente commento, i passaggi motivazionali della sentenza di rigetto dell’interposta impugnazione di legittimità di maggiore interesse per gli operatori del diritto e per tutti coloro che si occupano di reati contro il patrimonio commessi con i nuovi sistemi di comunicazione dove la dimensione virtuale ha pressoché sostituito quella reale aprendo nuovi scenari per la qualificazione giuridica delle condotte che assumono disvalore penale:

In punto di diritto, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che sussista l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta ( Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017) Rv. 269893).

Il principio enunciato nella massima citata non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in realtà, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore.

Ebbene, nell’ordinanza impugnata è senz’altro rilevabile l’attenzione per i “particolari” delle truffe realizzate dal ricorrente, soprattutto con riguardo al sostanziale occultamento della propria identità agli acquirenti, che, tra l’altro, nella maggior parte dei casi egli contattava via mail utilizzando generalità incomplete. Sottolineano, peraltro, i giudici territoriali che, di fatto, l'(omissis) fu in grado dì reiterare per anni le truffe senza venire individuato, essendo, quindi, ancora più evidente che la dimensione “virtuale” dei suoi contatti con i clienti abbia favorito la sua irreperibilità “reale””.

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Riferimenti normativi

Art. 640 c.p. Truffa.

  1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
  2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

  1. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di truffa commessa attraverso vendite online:

Cassazione penale , sez. II , 22/06/2017 , n. 42535

La truffa contrattuale è configurabile qualora l’agente ponga in essere artifici e raggiri nel momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare il consenso che diversamente non presterebbe (fattispecie relativa alla vendita online di una autoradio inesistente).

Cassazione penale , sez. VI , 22/03/2017 , n. 17937

Nella truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online è configurabile l’aggravante di cui all’articolo 640, comma 2, numero 2-bis, del Cp, con riferimento al luogo del commesso reato, in quanto il luogo fisico di consumazione della truffa (individuabile nel luogo in cui l’agente consegue l’indebito profitto) in tal caso possiede la caratteristica peculiare costituita dalla distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l’acquirente che del prodotto venduto, secondo la prassi tipica di simili transazioni, ha pagato anticipatamente il prezzo. Proprio tale distanza tra il luogo di commissione del reato da parte dell’agente e il luogo dove si trova l’acquirente è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse “de visu”.

Cassazione penale , sez. II , 29/11/2016 , n. 7294

Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che l’ingiusto profitto entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non basta in tal senso la sola fuoriuscita da quella del soggetto passivo. Nel caso di vendita online la competenza si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accreditamento su carta di credito.

Cassazione penale , sez. II , 20/10/2016 , n. 48027

Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive previste dall’art. 9 c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 29/09/2016 , n. 43705

La Corte di cassazione ha affermato che in relazione al reato di truffa commesso attraverso vendite on line, è configurabile la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5, c.p., richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.

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