Reati tributari e confisca di prevenzione ex D.Lgs.159/2011: nessuna eccezione in favore dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla par condicio creditorum.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza di legittimità n.5865/2019 – depositata il 06.02.2019, nella quale la Suprema Corte ha statuito la prevalenza del rispetto del principio della par condicio creditorumsulla pretesa dell’Erario rispetto ad una soddisfazione in via privilegiata del credito tributario derivante dalla commissione di reati fiscali, su beni oggetto di confisca di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, il Collegio del diritto, ha ritenuto che anche l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad osservare la procedura concorsuale di cui all’art. 57 del suddetto decreto, escludendo che la definitività della confisca di prevenzione e la ablazione del bene possa autorizzare l’Amministrazione a non osservare le norme del D. Lgs. 159/2011 per ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Il fatto di reato, per il quale veniva disposta confisca definitiva di prevenzione di liquidità depositata su conto corrente bancario e la ablazione a favore dello Stato italiano, afferiva ad un omesso versamento di IRPEF e imposta sostitutiva ex D.L.167/1990, per il quale era stata proposta istanza di accertamento con adesione, su capitali esportati in Svizzera e depositati in conti bancari elvetici.

La vicenda processuale in sintesi: il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, dichiarava inammissibili le istanze congiuntamente presentate nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano e del proposto alla misura di prevenzione, disponendo l’inclusione dell’Ente tributario tra i creditori invitati a depositare istanza di accertamento dei crediti ex art.57, comma 2, d.lgs.159/2011.

I ricorrenti innanzi al Giudice di prime cure avevano sostenuto, in via principale,  l’estinzione ex legedel credito erariale oggetto dell’avviso di accertamento in forza della confisca e della conseguente ablazione dei beni; in via gradata, svincolarsi a favore dell’Amministrazione tributaria le somme oggetto di confisca definitiva di prevenzione nonché, in via di ulteriore subordine,  l’inserimento dell’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Milano nell’elenco dei creditori ex art.57, comma 2, d.lgs.159/2011, al solo scopo di accertarne la natura di creditore privilegiato.

Contro il provvedimento di rigetto ricorreva per cassazione il proposto alla misura instando per la riforma della decisione assunta dal Tribunale di Milano, affinché venisse riconosciuta l’estinzione del debito erariale per confusione ex art. 50 D.Lgs. n.159/2011, nonché per la qualificazione dell’Agenzia delle entrate quale creditore svincolato dalla procedura ex art. 57 ss. D.Lgs. n. 159/2011.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: di seguito si riportano i passaggi motivazionali di interesse per il commento alla sentenza n.5865/2019:

“… non sussiste legittimazione e interesse del ricorrente a far valere il meccanismo di estinzione per confusione dei crediti erariali nei suoi confronti ex art.50, comma 2, d.lgs.159/2011 e 1253 cod.civ.; questa infatti riguarda i rapporti fra l’Erario e la procedura di prevenzione e investe semmai il conflitto fra il credito erariale e quello degli altri terzi creditori che vantano diritti reali o personali sui beni ex art.52 e seguenti d.lgs.159/2011. Il provvedimento impugnato ha inteso posporre il meccanismo estintivo per confusione al preventivo accertamento dell’esistenza e del grado di privilegio dei crediti dei terzi secondo la procedura di cui agli artt.57 e seguenti del decreto; secondo la tesi patrocinata dal ricorrente e condivisa nell’istanza dall’Agenzia delle Entrate, che non ha però coltivato impugnazione avverso il provvedimento reiettivo, l’art.50 invece si applica prima e a prescindere dalla procedura di verifica. Ciò delinea all’evidenza un conflitto fra lo Stato, creditore erariale, che attraverso il meccanismo della confusione anticipata si soddisferebbe in via assolutamente privilegiata, e gli altri terzi creditori, rispetto al quale il titolare del compendio confiscato può vantare solo un interesse di mero fatto.

(…)Secondo il Collegio, la ricostruzione operata dal Tribunale milanese, secondo cui anche il credito erariale va accertato secondo le disposizioni di cui agli artt.57 e seguenti d.lgs.159/2011, salvo estinguersi per confusione una volta accertato nella sua esistenza nel grado di privilegio, è perfettamente aderente alle coordinate di un sistema improntato alla tutela della par condicio creditorum nella quale la particolare disciplina della confusione estintiva in ragione della coincidenza della qualità di creditore e debitore presuppone però la valutazione comparativa dei titoli vantati dai terzi.Il rischio paventato dal ricorrente, ossia che il compendio confiscato sulla relazione bancaria risulterebbe aggredibile dai terzi creditori, lasciando insoddisfatto il credito vantato dallo Stato, pur teorico, è del tutto conforme ai principi generali dell’ordinamento, mentre sarebbe la diversa soluzione propugnata, che sacrifica sempre e comunque, a prescindere dalla tipologia delle cause di prelazione, i diritti dei terzi creditori, a manifestare seri dubbi di tenuta costituzionale.La regola di cui all’art.50 del d.lgs.159/2011 intende disciplinare solo le modalità di estinzione (per confusione) dei crediti erariali suscettibili di essere fatti valere sui beni confiscati. La tesi propugnata dal ricorrente finirebbe con l’assegnare a tale disposizione l’impropria valenza di riconoscimento di credito in prededuzione, che rappresenta invece una ipotesi del tutto eccezionale in deroga alla par condicio, tanto più se attribuita a un credito non contratto nell’interesse e nel corso della procedura concorsuale e in difetto di una specifica e inequivocabile norma di legge in tal senso, come appare lecito ritenere argomentare sistematicamente dall’art.111 della legge fallimentare.

(…) il ricorrente censura l’erronea interpretazione della legge circa la qualifica attribuita all’Agenzia delle Entrate di creditore soggetto alla procedura di verifica ex art.57 e seguenti d.lgs.159/2011, non assimilabile a un comune credito suscettibile di valutazione di strumentalità e buona fede e sorto invece naturalmente a favore dell’Erario al momento della presentazione della mendace dichiarazione dei redditi per il 2008 che ha generato il debito erariale. La Corte ha già risposto in precedenza; appare solo il caso di ribadire che non vi è nessuna ragione di trattare diversamente il credito erariale rispetto agli altri crediti eventualmente sussistenti, fatta salva ovviamente la peculiare disciplina di soddisfazione per confusione prevista dalla legge”.

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Riferimenti normativi

Art. 24 D.Lgs. 159/2011. Confisca

  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.

  1. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all’identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall’articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’articolo 7.

2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

  1. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

 

Art. 50 D.Lgs. 159/2011. Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

  1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della societa’ Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E’ conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
  2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile.Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 57 D.Lgs. 159/2011. Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

  1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all’articolo 54-bis, l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario.
  3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.

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Giurisprudenza recente in tema di confisca di prevenzione e reati tributari:

Cassazione penale, sez. III, 18/09/2018 , n. 51603

L’estensione del sequestro delle partecipazioni totalitarie all’azienda è prevista dal legislatore solo per la confisca di prevenzione (cfr. articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ; nonché cfr. articolo 41 dello stesso decreto, per la gestione delle aziende sequestrate), mentre non è stata prevista per la confisca quale misura di sicurezza del profitto del reato e per equivalente (cfr. articoli 240 e 240-bis del Cp ).

Cassazione penale, sez. I, 13/06/2018 , n. 40765

In tema di misure di prevenzione, ai fini dell’individuazione del giudice competente a decidere sull’incidente di esecuzione (nella specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cognitiva), è inapplicabile la disciplina contenuta nell’ art. 665 cod. proc. pen. , atteso che il rinvio contenuto all’ art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , alle previsioni dell’ art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della corte d’appello, negli altri casi la “competenza esecutiva” spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado.

Cassazione penale, sez. VI, 21/09/2017 , n. 53003

In tema di reati tributari, non può esserci alcun automatismo nell’applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti di chi evade il fisco. I reati di natura tributaria, infatti, possono sì fare “da presupposto di operatività della cosiddetta pericolosità generica, a condizione, tuttavia, che vi sia consapevolezza dei problemi che il relativo accertamento comporta”, primo fra tutti l’adesione dell’evasore nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’amministrazione fiscale. Ad affermarlo è la Cassazione che mette così in luce le problematiche connesse all’applicazione della misura di prevenzione della confisca con l’evasione fiscale. Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il decreto della Corte d’appello con il quale era stata disposta la confisca di numerosi beni immobili e del capitale sociale di tre società nei confronti di un notaio incensurato; decisione presa anche per effetto della rilevantissima e sistematica evasione fiscale posta in essere.

Cassazione penale, sez. III, 03/05/2016 , n. 35202

In tema di misure cautelari reali in materia di reati tributari, non è applicabile in via analogica la disciplina, riguardante le misure di prevenzione, dettata dall’art. 26, comma secondo, lett. a, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), a tenore del quale si presumono fittizi i trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta di misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto. (Fattispecie, relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza, con la quale il tribunale del riesame, pur richiamando il citato art. 26, aveva, tuttavia, indicato gli elementi concreti da cui era dato desumere che l’immobile sequestrato alla ricorrente fosse in realtà da ricondurre al patrimonio del coniuge separato).

Cassazione penale, sez. VI, 14/07/2015, n. 33226

In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto somme di denaro considerate profitto derivante dal reato di corruzione e quantificate facendo riferimento non già al vantaggio consistito nella realizzazione di un impianto di energia alternativa illecitamente autorizzato per effetto dell’accordo corruttivo, ma alle somme liquidate alla società a seguito della erogazione di energia elettrica in base alla convenzione successivamente stipulata con l’ente gestore).

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