Colpa medica penale e statuizioni civili: l’assoluzione delle imputate per colpa lieve travolge la condanna al risarcimento del danno pronunciata con la sentenza di primo grado.
Si segnala ai lettori la sentenza di legittimità n.5892/2019 (depositata il 07.02.2019) in materia di responsabilità penale degli esercenti professioni sanitarie, ove vengono approfonditi interessanti profili di diritto sostanziale inerenti la responsabilità civile del sanitario connessa all’accertamento della colpa, quale elemento costitutivo della fattispecie e profili processuali relativi ai rapporti tra formula assolutoria e risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
La vicenda processuale in sintesi: la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Modena, nei confronti di due medici e dell’ASL di Modena (quanto al risarcimento danni quale responsabile civile) per il reato di omicidio colposo contestato a seguito del decesso di una paziente, assolveva le imputate con la formula perché il fatto non costituisce reato, confermando le statuizioni civili già pronunciate dal giudice di prime cure nei confronti delle medesime imputate e la struttura ospedaliera.
Sul tema della colpevolezza la Corte distrettuale, per giungere alla pronuncia assolutoria di sanitari tratti a giudizio, evidenziava che l’omessa esecuzione di accertamenti diagnostici, suggeriti dalla specifica storia personale e familiare della paziente, ma non indicati in nessuna linea guida, configurava un profilo di colpa di grado lieve, come tale non punibile.
Avverso la predetta sentenza resa in grado di appello proponeva ricorso per cassazione la sola Azienda Sanitaria, quale responsabile civile deducendo la violazione degli artt. 538 e 605 cod. proc. pen., denunciando vizio di legge processuale per avere, la Corte territoriale, ritenuto le imputate tenute al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, malgrado l’esito assolutorio della sentenza di secondo grado.
La Suprema corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al profilo delle statuizioni civili, riformando il relativo capo di sentenza per i seguenti motivi:
“Il legislatore è intervenuto sul tema della responsabilità penale colposa in ambito sanitario con l’art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, ove è stabilito: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la novella del 2012 esclude la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto a quelle condotte lesive che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In particolare, si è evidenziato che la norma ha dato luogo ad una “abolitio criminis” parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l’area penalmente rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici, giacché oggi vengono in rilievo unicamente le condotte qualificate da colpa grave (Sez. 4, Sentenza n. 11493 del 24/01/2013, dep. 11/03/2013, Rv. 254756; Sez. 4, Sentenza n. 16237 del 29/01/2013, dep. 09/04/2013, Rv. 255105).
Il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, è stato oggetto di un ulteriore intervento normativo, con il quale il legislatore ha posto mano nuovamente alla materia della responsabilità sanitaria, anche in ambito penale. Il riferimento è alla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 64 del 17.3.2017, entrata in vigore in data 01.04.2017. L’art. 590 -sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge n. 24 del 2017, prevede che qualora l’evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero le buone partiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Componendo un contrasto insorto all’indomani dell’entrata in vigore della novella del 2017, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 590 -sexies cod. pen., prevede una causa di non punibilità applicabile ai fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse. In particolare, secondo diritto vivente la suddetta causa di non punibilità non è applicabile ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né in ipotesi di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse (Sez. U, n. 8770 del 21/12/2017, dep. 22/02/2018, Mariotti, Rv. 27217401).
Nel caso di giudizio, alle imputate sono stati contestati profili di colpa per «imprudenza, imperizia e negligenza», in riferimento al reato di cui all’art. 589, 4 /2 cod. pen., per aver omesso di procedere ad accertamenti diagnostici più approfonditi, così determinando l’aumento del grado di malignità ed aggressività della neoplasia che affliggeva la paziente, come si legge nel capo di imputazione. Il fatto di reato si è verificato in data 8 .06.2011.
Nel mandare assolte le imputate, con la formula il fatto non costituisce reato, la Corte di Appello non ha chiarito se ha ritenuto applicabile il citato decreto Balduzzi, in quanto norma più favorevole, se pure abrogata dalla legge n. 24 del 2017; né ha indicato il profilo di colpa generica riferibile alle prevenute: la Corte si è limitata a chiarie che si trattava di una colpa di grado lieve. E bene: osserva il Collegio che la formula assolutoria indicata nel dispositivo (il fatto non costituisce reato) e la stessa mancata specificazione della natura del profilo di colpa generica riferibile alla condotta omissiva delle imputate, sono evenienze che inducono a ritenere che la Corte di Appello abbia inteso applicare ultrattivamente, in bonam partem, il citato art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, disposizione che aveva dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., come sopra chiarito.
Tutto quanto sopra considerato, rileva il Collegio che la sentenza in esame non può che essere qualificata come sentenza assolutoria di merito: la Corte di Appello, in ragione del lieve grado di colpa accertato in giudizio, ha reputato che la condotta delle imputate rientrasse nell’ambito applicativo dell’esonero di responsabilità, per colpa lieve, sancito dall’art. 3, legge n. 189 del 2012”.
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Riferimenti normativi
Art. 3, comma 1, D.L del 13/09/2012 – N. 158.Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie (abrogato l. 24/2017)
[1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.]
Art. 6 L. del 08/03/2017 – N. 24. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
- Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penaleè inserito il seguente:
«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
- All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
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Quadro giurisprudenziale delle più recenti pronunce di legittimità in tema di responsabilità penale del medico-chirurgo:
Cassazione penale, sez. IV , 16/10/2018 , n. 49884
In tema di responsabilità medica, poiché con la legge 8 marzo 2017, n. 24 , il legislatore ha inteso costruire un sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme e conforme ad evidenze scientifiche controllate, rappresentate dalle linee guida, è viziata la motivazione della sentenza che abbia recisamente escluso la rilevanza di queste ultime per non aver l’imputato soddisfatto il relativo onere di allegazione.
Cassazione penale, sez. IV , 19/07/2018 , n. 39733
La causa di non punibilità di cui all’ art. 590-sexies c.p. non è applicabile in caso di negligenza esecutiva per disattenzione nell’assolvimento dei compiti dell’attività assegnati, in seno all’equipe chirurgica.
Cassazione penale sez. IV 26/04/2018 n. 24384
Per stabilire se la condotta di un sanitario sia penalmente rilevante non può prescindersi dal verificare la conformità della stessa alle linee guida e alla buone pratiche dettate dalla medicina.
Cassazione penale sez. IV 15/02/2018 n. 24068
In tema di responsabilità professionale nell’ambito di una struttura sanitaria complessa, il medico, a cui il paziente sia inviato dal Pronto Soccorso a titolo di consulto, ove non riscontri sotto il profilo di sua stretta competenza alcuna patologia di rilevante gravità e si limiti a richiedere un’altra consulenza, la quale indichi gli esami idonei a diagnosticare la patologia in atto, non assume – per il solo fatto di avere richiesto l’ulteriore consulenza – la posizione di garanzia, che resta a carico dei medici del pronto soccorso.
Cassazione penale sez. un. 21/12/2017 n. 8770
Il medico risponde per morte o lesioni personali colpose nel caso in cui l’evento si sia verificato, anche per colpa lieve, a causa di negligenza e imprudenza; risponde altresì per colpa lieve dovuta ad imperizia nei casi in cui non vi siano linee -guida o buone pratiche clinico -assistenziali finalizzate a regolare il caso concreto, ovvero nel caso in cui queste ultime siano state erroneamente individuate o non siano adeguate al caso di specie. Il sanitario risponde, infine, per colpa grave dovuta ad imperizia nell’esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida o nelle buone pratiche clinico -assistenziali pertinenti rispetto al caso concreto, avuto riguardo alle speciali difficoltà dell’atto medico.
Cassazione penale sez. IV 21/12/2017 n. 2354
In applicazione del principio di affidamento, per individuare la responsabilità penale del singolo sanitario che presta il proprio intervento in equipe medica, è necessario verificare l’incidenza avuta dalla sua condotta nella causazione dell’evento lesivo.
Cassazione penale sez. IV 13/12/ 2017 n. 7667
In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico – ginecologo per il decesso di una paziente a seguito di emorragia conseguente a intervento di parto cesareo, per aver omesso di valutare e contrastare, nonostante la assoluta gravità delle condizioni in cui versava la persona offesa, la decisione del collega più anziano di non procedere ad intervento di isterectomia).
Cassazione penale sez. IV 19/10/ 2017 n. 50078
Tenuto conto che il Legislatore con la l. 24/17 , innovando rispetto alla legge Balduzzi , ha abrogato l’intero comma 1 dell’art. 3 della previgente normativa ( legge Balduzzi ) relativa alla depenalizzazione della colpa lieve, viene meno il rilevo precedentemente attribuito al grado della colpa, di tal che, nella prospettiva del novum normativo, alla colpa grave non potrebbe più attribuirsi un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, in quanto entrambe ricomprese nell’ambito d’operatività della causa di non punibilità.
Cassazione penale sez. IV 06/06/ 2017 n. 33770
L’insorgenza di un’infezione nosocomiale su pazienti a lungo ricoverati in reparti di terapia intensiva, non potendosi qualificare come rischio nuovo o imprevedibile, non integra una concausa o una causa sopravvenuta di per sé sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la precedente condotta colposa del sanitario e l’evento morte. L’inosservanza delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali da parte del medico è elemento sufficiente ad escludere la non punibilità della condotta imperita del medico.
Cassazione penale sez. IV 09/05/ 2017 n. 42282
In tema di responsabilità, la causa omissiva è sostenuta non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che prevedono un coefficiente prossimo alla certezza, ma può esserlo anche quando ricorrano criteri corroborati da riscontri probatori circa la sicurezza non incidenza di altri fattori interagenti in via alternativa (nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo di un medico che ha avuto l’effetto di tempestività su un paziente ricoverato e affetto da embolia polmonare e partenza deceduto una causa di un trombo,(7%) i casi di morte in entrata di trombosi venosa profonda che sia stata rilevata diagnosi e trattata).
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