La cassazione conferma la linea dura contro i furbetti del cartellino.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n.7005/2019 con la quale la Corte di cassazione ha dato continuità al rigoroso orientamento che qualifica come truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico e false attestazioni o certificazioni previsto dall’art. 55 quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la condotta del pubblico dipendente che si allontana dal posto di lavoro senza segnalare la propria assenza.

Il caso oggetto della pronuncia.

La Suprema corte con la sentenza in commento ha affrontato il caso di un dipendente comunale nei confronti del quale era stata emessa dal Gip del Tribunale di Locri una misura custodiale personale, confermata dal Tribunale cautelare di  Reggio Calabria che ne aveva attenuato la afflittività

Sul fatto incolpativo, per quanto ricavabile dalla pronuncia n.7005/2019, Il locale Tribunale per il Riesame, a fondamento dell’impugnata ordinanza,, ha valorizzato gli esiti delle indagini svolte dalla P.G., corroborati da videoriprese documentanti il fatto che l’indagato si era allontanato a più riprese arbitrariamente dal posto di lavoro, dove risultava in apparenza presente.

La Corte giudicando sull’interposto ricorso per cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi posti a sostegno dell’impugnazione, ritenendo manifestamente infondate sia le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sia quelle volte a ridimensionarne gravità e disvalore penale della condotta, invocando il riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Di seguito i passaggi estratti dal tessuto motivazionale di maggiore interesse per gli operatori di diritto:

  • Sulla qualificazione giuridica della condotta.

….Questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258987 – 01) ha già osservato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica”

  • Le ragioni del rigore che ostano all’applicazione dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità.

“……L’affermazione può essere condivisa, ma con la precisazione che la speciale tenuità del danno arrecato alla PA potrebbe al più legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p.(tenuto anche conto dell’entità del profitto percepito), non certo impedire la configurabilità del reato. Questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 30177 del 04/06/2013, Rv. 256643) ha già chiarito che, anche ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane S.p.A. attraverso l’utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione dei dati sulle presenze in ufficio, in cui è stata esclusa l’attenuante, richiamando la grave lesione delrapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa). Osserva, in proposito, il collegio che assume all’uopo rilievo anche l’incidenza dell’accertata condotta delittuosa sull’organizzazione dell’ente interessato, che ben potrebbe aver subito pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze de quibus, poiché esse (ed il danno che ne consegue a carico della PA interessata) vanno valutate non soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione in ipotesi indebitamente percepito dal deceptor, ma anche in quanto mettano in pericolo l’efficienza degli uffici: le singole assenze incidono, infatti, sull’organizzazione dell’ufficio, alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane, nella quale il singolo funzionario non può ingerirsi, modificando arbitrariamente le prestabilite modalità di prestazione della propria opera quanto agli specifici orari di presenza. La dislocazione degli impiegati nei singoli uffici è, infatti, predisposta dai dirigenti a ciò preposti curando l’utile e razionale impiego delle risorse disponibili, al fine di assicurare la proficuità (anche in favore dell’utenza) dello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, certamente messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio (con il rischio di creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque fornendo una prestazione diversa da quella doverosa, non soltanto per durata, ma anche quanto all’orario di inizio e di fine).

  • Il concorso materiale tra i reati di truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico e false attestazioni o certificazioni previsto dall’art. 55 quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

“…Come già correttamente chiarito dal Tribunale, è, infatti, configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa aggravata e quello di false attestazioni o certificazioni previsto dall’art. 55 quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Sez. 3, Sentenza n. 47043 del 27/10/2015, Rv. 265223 — 01 – fattispecie in tema di indebito utilizzo dei badges attestanti la presenza in ufficio da parte di dipendenti comunali)”.

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Riferimenti normativi

Art. 55 quinquies – False attestazioni o certificazioni.

  1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita’ penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’ obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater (2).
  3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita’ con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche’ con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e’ necessario assicurare continuita’ nell’erogazione dei servizi all’utenza (3).

(1) Articolo inserito dall’articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(2) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(A) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226.

Art. 640 – Truffa.

[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649] (2) .

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (3) .

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7 (4) .

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: v. art. 3915 c.p.p. (primo comma); consentita (secondo comma)

altre misure cautelari personali: v. art. 3915 c.p.p. (primo comma); consentite (secondo comma)

procedibilità: a querela di parte (ma v. art. 649-bis ); d’ufficio (secondo comma o circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7)

[1] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

[2] L’art. 3 d.l. 3 marzo 2003, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario» (G.U. 4 marzo 2003, n. 52), non convertito in legge (v. Comunicato in G.U. 5 maggio 2003, n. 102), aveva inserito dopo il secondo comma il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

[3] Numero aggiunto dall’art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

[4] Comma aggiunto dall’art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689  e successivamente modificato dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha sostituito le parole «la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7» alle parole «un’altra circostanza aggravante».

 

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Quadro giurisprudenziale di riferimento sulla truffa aggravata ai danni dello Stato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.

 

Cassazione penale sez. II, 30/11/2018, n.3262

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4.

Cassazione penale sez. V, 18/07/2018, n.41426

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata.

Cassazione penale sez. II, 14/09/2018, n.47286

L’indebito conseguimento dell’indennità di malattia da parte del lavoratore configura il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (nella specie, l’imputato aveva certificato all’azienda il proprio stato di malattia, percependo l’indennità erogata dall’INPS, e contemporaneamente aveva lavorato per un’altra società).

Cassazione penale sez. II, 13/07/2018, n.38997

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., che può essere applicata nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione qualora la condotta criminosa risulti unitaria e circoscritta e l’offesa possa considerarsi di particolare tenuità, non può essere invocata dall’imputato che abbia tenuto un comportamento abituale deviante, caratterizzato dalla reiterazione della medesima condotta. [Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della corte d’appello, che aveva condannato l’imputato (un medico dipendente di una Asl) per il reato di cui all’art. 640 c.p., ritenendo che la condotta consistente nell’aver fatto ripetutamente marcare ad altre persone il proprio badge nell’orologio segnatempo, allontanandosi senza alcuna giustificazione dal luogo di lavoro, rappresentasse un vero e proprio stile di vita ed un “modus operandi” abituale, con conseguente inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto].

Cassazione penale sez. II, 16/03/2018, n.14975

In tema di truffa aggravata in danno dello Stato, nel caso in cui la condotta consista in ripetute assenze ingiustificate dell’impiegato pubblico dal luogo di lavoro, occorre che queste determinino un danno economicamente apprezzabile, sicché è onere del giudice di merito considerare a tal fine anche l’eventuale ricorrenza di decurtazioni stipendiali conseguenti proprio alla mancata realizzazione della prestazione.

Cassazione penale sez. III, 27/10/2015, n.45698

La falsa attestazione del dipendente pubblico, in ordine alla presenza sul luogo di lavoro accertata mediante alterazione dei cartellini marcatempo, integra, in concorso materiale, i reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e di false attestazioni o certificazioni (art. 55 quinquies d.lg. n. 165 del 2001).

Cassazione penale , sez. II , 07/11/2013 , n. 48145

Deve essere confermata la penale responsabilità – per truffa e falso ai danni della P.A. – del pubblico impiegato che ha falsificato le firme apposte sui certificati medici presentati per giustificare la sua malattia, tale di per sé da non giustificare la sua assenza dal lavoro, ottenendo comunque la retribuzione pur in assenza di prestazione lavorativa.

 

Cassazione penale sez. II, 17/01/2013, n.5837

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

Cassazione penale sez. V, 17/12/2013, n.8426

Risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti. (Nella specie, le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell’imputato – cancelliere in servizio presso un tribunale – si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un’asta giudiziaria).

 

Cassazione penale, sez. II , 05/06/2012, n. 25781

Integra il reato di truffa aggravata la condotta del dipendente pubblico che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare l’assenza mediante timbratura del cartellino ovvero rilevazione con scheda magnetica (nella specie, la Corte di cassazione, nel richiamare il dovere del dipendente di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore, ritiene irrilevante la deduzione difensiva in ordine alla presunta levità della condotta posta in essere dal lavoratore, in ragione del modestissimo periodo di assenza dall’ufficio).

Cassazione penale, sez. II, 19/05/2011, n. 23785

Commette il delitto di truffa in danno dell’Ente pubblico il dipendente che faccia figurare come dovuto a ragioni di servizio un allontanamento dal posto di lavoro invece arbitrario non rilevando in senso contrario che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancata autorizzazione all’allontanamento dal servizio (nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal p.m. contro sentenza di merito dichiarativa di non luogo a procedere che aveva ritenuto la mancata integrazione del delitto di truffa).

Cassazione penale , sez. II, 08/03/2011, n. 17096

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente a indurre in errore la pubblica amministrazione circa la presenza sul luogo di lavoro a ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa (nella specie, la Cassazione ha confermato la condanna del medico che abbandonava il reparto prima che finisse il proprio turno, senza timbrare il cartellino marca tempo, non rilevando l’eventuale disponibilità da parte dei colleghi di supplire le assenze e i ritardi).

Cassazione penale, sez. II , 30/09/2009, n. 41471

Integra il reato di truffa consumata il dipendente comunale che fa timbrare il proprio cartellino marcatempo da un collega e si allontana dall’ufficio. Il delitto di truffa, infatti, si intende perfezionato in quanto l’impiegato, che si era recato durante l’orario di servizio ad assistere ad un incontro di calcio, aveva percepito un ingiusto profitto, ricevendo la retribuzione anche in relazione al tempo in cui si era assentato, con corrispondente danno per il Comune.

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