Distacco di calcinacci e lesione colpose: il proprietario dell’immobile è sempre responsabile in caso di incidente provocato da crollo dell’edificio.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 7665/2019 con cui la IV Sezione penale ha ritenuto responsabile l’imputata tratta a giudizio per le lesioni occorse ad un passante attinto dalla caduta di alcuni calcinacci provenienti dal balcone della casa al mare della giudicabile, pur in presenza di delega a terzi per l’amministrazione dell’immobile.

L’imputazione ed il giudizio di merito

La Procura di Grosseto contestava all’imputata – proprietaria dell’immobile – la violazione degli artt. 677, comma 3 e 590, comma 1 e 2 cod. pen., nella forma della condotta omissiva, perché, quale proprietaria di un immobile al primo piano di un edificio il cui balcone minacciava rovina e costituiva pericolo per la pubblica incolumità, non provvedeva ad eseguire i lavori necessari per rimuovere il pericolo, che si trasformare in evento di danno per le procurate lesioni da trauma cranico riportate da un  passante colto alla testa dai frammenti di cemento staccatisi dal balcone.

Il Tribunale di Grosseto condannava la donna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento danni in favore della costituita parte civile.

In grado di appello, la Corte distrettuale di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 677, comma 3 cod. pen. per intervenuta prescrizione nelle more tra primo e secondo grado (si tratta di reato contravvenzionale con prescrizione decisamente più breve rispetto al delitto) rideterminando, per l’effetto, la pena per quello di lesioni colpose aggravate.

Contro la sentenza della Corte territoriale la difesa della prevenuta interponeva ricorso per cassazione con il quale si lamentava sia l’assenza di consapevolezza in capo alla proprietaria dello stato di pericolo crolli in cui versava l’immobile e quindi l’assenza di colpa, sia il trasferimento della sua posizione di garanzia in capo all’amministratore di fatto dell’immobile (il marito), al quale sarebbe conferita delega orale, affinché vigilasse sulle condizioni dell’appartamento.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Il principio di diritto

Di seguito si riportano per estratto i passaggi del tessuto motivazionale della sentenza in commento di maggiore interesse per l’affermazione dei principi di diritto:

Con motivazione priva di aporie logiche i giudici fiorentini rilevano che titolare di una posizione di garanzia che deriva dalla previsione di cui all’art. 677 c.p., in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l’imposizione dell’obbligo di agire e di predisporre i lavori necessari per la rimozione del pericolo.

La sentenza impugnata, peraltro, dà atto che l’imputata non risulta solo in astratto titolare della suddetta posizione di garanzia, ma si trovava anche nelle condizioni concrete di rendersi conto che l’immobile di sua proprietà necessitasse di lavori per la messa in sicurezza degli intonaci, circostanza, quest’ultima, pacifica ed incontroversa, stante lo stato di degrado in cui l’edificio versava, così come documentato nella relazione di intervento dei VV.FF.redatta la sera dell’incidente. Infatti, la (omissis), pur risiedendo a (omissis), si recava a (omissis) durante il fine settimana e, anche a non volere ritenere provata la presenza della donna nell’immobile di sua proprietà nel periodo delle vacanze natalizie immediatamente precedente l’epoca di verificazione dell’infortunio, frequentava abitualmente la zona, potendo avere contezza delle condizioni in cui il bene di sua proprietà si trovava, tanto che ne aveva deciso la ristrutturazione, sia pure delle opere interne.

I giudici del gravame del merito confutano argomentatamente anche la tesi che l’amministratore di fatto dell’immobile fosse l’ex marito, condividendo –correttamente in punto di diritto- il rilievo già operato dal giudice di primo grado che, se pure una delega fosse stata impartita (e ciò non risulta,  non potendosi considerare efficace una delega di funzioni enunciata oralmente e priva di forma scritta), essa non sarebbe valsa ad esonerare l’imputata da responsabilità.

La delega, infatti, costituisce nient’altro che una modalità di adempimento degli obblighi penalmente sanzionati, in forza della quale il delegante, assumendo su di sé il rischio dell’inadempimento altrui, assume l’onere di controllare che il delegato adempia puntualmente ai compiti attribuitigli. Ne conseguirebbe che il delegante dovrà essere chiamato a rispondere per il reato proprio, sia quando il conferimento della delega non sia stato adeguato (per dolo o per colpa) all’assolvimento dell’obbligo, sia quando non sia intervenuto, potendolo fare, per garantire l’adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre titolare. Nell’uno come nell’altro caso, l’imputata non poteva essere mandata esente da responsabilità, essendo nelle sue possibilità, e quindi dovendo pretendersi – ammesso e non concesso che possa parlarsi di delega efficace – che si attivasse nel modo più confacente per l’adempimento degli obblighi su di lei gravanti”.

*****

Riferimenti normativi

Art. 677 c.p. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a 309 euro.

*****

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina:

Cassazione penale sez. I, 23/04/2018, n.47034

Non integra il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, di cui all’art. 677cod. pen., la condotta del proprietario di un immobile, sottoposto a sequestro preventivo, che non provveda a eseguire i lavori urgenti per rimuovere una situazione di pericolo quando l’autorità giudiziaria abbia rigettato la sua richiesta di riacquistarne la disponibilità.

Cassazione penale sez. I, 18/09/2015, n.43697

In tema di reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, il concetto di rovina di edificio non comprende solo il crollo improvviso o lo sfascio dell’edificio o della costruzione nella loro totalità, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di essi.

Cassazione penale, sez. I, 25/11/2014, n. 51186

La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all’art. 677 comma 3 c.p., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 677, comma primo c.p., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.

Cassazione penale, sez. I, 11/06/2014, n. 28128

Il reato di cui all’art. 677 comma 3, c.p. è integrato, nella sua materialità, dalla minaccia di rovina da cui derivi pericolo per le persone di un “edificio” o di una “costruzione” imponendo, per il principio di tipicità, il divieto di analogia in malam partem per ciò che non attiene a edifici e costruzioni che possano rovinare, come avvenuto nella fattispecie ove viene messa in evidenza la mera non corretta edificazione di una canna fumaria comportante, non il pericolo di crollo della medesima, ma solo una paventata dispersione di fumi non consentiti.

Cassazione penale, sez. I, 28/04/2014, n. 37211

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.

Cassazione penale, sez. IV, 17/10/2012, n. 4493

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell’edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo, sicché non ne risponde il conduttore dell’appartamento sito nell’edificio in disfacimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale del locatore, che il conduttore si fosse offerto di eseguire i lavori necessari alla riattazione dell’immobile ancorché a spese del proprietario).

Per la attinenza con il caso oggetto di commento si riporta la giurisprudenza rilevante in tema di responsabilità penale dell’amministratore di condominio:

Cassazione penale, sez. II, 06/02/2018, n. 21011

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore di condominio che rifiuti o ritardi la riconsegna annuale ex art. 1129 c.c. delle somme detenute per conto di ciascun condominio, allorquando tale condotta sia finalizzata al conseguimento di profitto ingiusto, conseguendone che il reato di appropriazione indebita dell’amministratore si consuma in corrispondenza di tale termine, con cadenza annuale, senza che assuma alcuna rilevanza l’evenienza che le persone offese abbiano avuto conoscenza della condotta appropriativa solo a distanza di molto tempo.

Cassazione penale, sez. IV, 30/06/2017, n. 43500

È possibile configurare una corresponsabilità dell’amministratore di condominio con l’esecutore materiale di opere edili in condominio per i danni cagionati dalle stesse in caso di ascrivibilità dell’evento al committente stesso per la c.d. “culpa in eligendo”, ossia per avere affidato l’opera a un’impresa assolutamente inidonea e, in violazione del d.lgs. n. 81/2008 , non abbia compiuto le opportune verifiche sui requisiti tecnico-professionali dell’esecutore dei lavori.

Cassazione penale, sez. II, 26/05/2017, n. 30297

In tema di costituzione di parte civile, anche l’assemblea di condominio può esercitare direttamente nel giudizio penale l’azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, senza che sia all’uopo necessario conferire uno specifico mandato all’amministratore.

Cassazione penale, sez. IV, 23/10/2015, n. 46385

L’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale su costui ricade l’obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo. (Fattispecie nella quale l’imputato, amministratore di condominio, è stato ritenuto responsabile delle lesioni colpose provocate ad un passante dalle mattonelle staccatesi dalla facciata dell’immobile).

Cassazione penale, sez. III, 18/09/201 , n. 42347

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non può addebitarsi all’amministratore di condominio la mancata osservanza degli obblighi previsti dall’art. 26 commi 1 e 2 d.lg. n. 81 del 2008 quando l’appalto per l’esecuzione dei lavori nel corso dei quali si è verificato l’infortunio sia stato deciso ed assegnato con delibera assembleare alla quale l’amministratore era tenuto a dare attuazione.

Cassazione penale, sez. IV, 05/05/2011, n. 22239

Sussiste la responsabilità penale per l’amministratore di condominio nel caso di morte del portiere caduto dalle scale a causa del parapetto troppo basso.

Cassazione penale, sez. IV, 23/09/2009, n. 39959

Sussiste una responsabilità penale in capo all’amministratore di condominio nel caso di danni allo stabile da lui gestito sole se risulta giustificata e processualmente certa la conclusione che la sua condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha annullato un verdetto di condanna che riteneva responsabile anche un amministratore di condominio, a titolo di concorso colposo, dell’incendio scoppiato nell’edificio e causato dalladifettosa installazione della canna fumaria della pizzeria attigua al palazzo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA