La mancata consegna delle scritture contabili non è condotta sufficiente ad integrare il reato di distruzione ed occultamento delle scritture contabili.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.7646/2019 – depositata il 20.02.2019 resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione in materia penale-tributaria, segnatamente con riferimento al reato di  distruzione ed occultamento delle scritture contabili.

Nel processo di merito, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale di Latina limitatamente al reato p. e p. dall’art. 10 d.lgs. 74/2000 contestato al capo C) della rubrica ritenendo raggiunta la prova della penale responsabilità del giudicabile in ordine alla condotta di occultamento o distruzione della documentazione contabile relativa agli anni di imposta 2005 e 2006, dichiarando la estinzione per intervenuta prescrizione dei residui reati con conseguente riduzione di pena.

Ricorreva per cassazione l’imputato articolando diversi motivi di doglianza denunciando, tra l’altro, la errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla prova della condotta tipica prevista dal reato, non avendo la Corte distrettuale risposto allo specifico motivo di impugnazione con il quale si contestava l’assenza di prova sull’azione che avrebbe compiuto il prevenuto per occultare o distruggere le scritture contabili.

La Suprema corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata onerando il collegio di merito ad approfondire la ricorrenza o meno nel caso di specie dei presupposti del reato contestato.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione che fissa il principio di diritto  dando continuità ad un orientamento già consolidato:

“….Ed invero, il – omissis- è stato condannato per l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili, sulla base di una motivazione apodittica in cui la condotta è stata dedotta logicamente dalla sola omessa consegna della documentazione contabile. Già il Giudice di primo grado aveva omesso di accertare la condotta contestata e si era limitato ad osservare che l’occultamento si poteva realizzare con qualsiasi modalità e quindi anche con il nascondimento e con il rifiuto dell’esibizione. Nonostante lo specifico motivo d’appello, la Corte territoriale non ha individuato le circostanze da cui desumere l’istituzione delle scritture contabili e la successiva distruzione o occultamento. Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Sezione, secondo cui il reato dell’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessità del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471(si veda tra le ultime Cass., Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017 (dep. 2018), Andriola, Rv 272034).

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili:

Cassazione penale sez. fer., 09/08/2018, n.42897

In tema di reati tributari, del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l’amministratore di fatto per omesso impedimento dell’evento ex art. 40, cpv., cod. pen., e art. 2932 cod. civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione fiscale di terzi.

Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699

È configurabile il reato di omesso versamento dell’i.v.a. nei confronti di un soggetto che, subentrato nella carica di liquidatore di una società di capitali successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale di imposta ma prima della scadenza del termine per il relativo versamento, abbia omesso di compiere le necessarie verifiche sugli ultimi adempimenti fiscali e non abbia versato all’erario le somme dovute in base alla dichiarazione. (Fattispecie nella quale la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 10-ter d.lg. n. 74/2000, ha ritenuto non rilevante la circostanza che l’iscrizione alla camera di commercio della nomina alla carica di liquidatore della società fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per il versamento dell’imposta).

Cassazione penale sez. III  13 dicembre 2017 n. 5079  

La disposizione di cui all’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 prevede una doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto. È evidente che si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva dell’documentazione contabile. Ne consegue che la condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato obbiettivamente più difficoltosa – ancorché non impossibile – la ricostruzione ex aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, ma richiede, per l’integrazione della fattispecie penale un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture.

Cassazione penale sez. III  12 luglio 2017 n. 1441  

Non può essere ricondotta al reato di cui all’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 la condotta dell’imputato che abbia completamente omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Cassazione penale sez. V  20 giugno 2017 n. 35591  

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell’illecito; b) dei diversi destinatari del precetto penale; c) del differente oggetto del dolo specifico; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato.

Cassazione penale sez. III  24 febbraio 2017 n. 18927  

Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall’art. 216, comma primo, n. 2), l. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la “stessa materia” ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare – oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative.

Cassazione penale sez. III  25 maggio 2016 n. 14461  

La condotta del reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’occultamento “o comunque” della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l’occultamento, ha osservato che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione).

Cassazione penale sez. III  02 marzo 2016 n. 19106  

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 10, D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un “quid pluris” a contenuto commissivo consistente nell’occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

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