Reati tributari e misure cautelari: la Cassazione conferma l’orientamento rigoroso sulla legittimità del sequestro preventivo sulla parte di debito tributario indicata nel piano di rateizzo non ancora versata.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 8075/2019 – depositata il 25.03.2019 resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento per omesso versamento dell’iva sulla impugnazione di legittimità contro il provvedimento di rigetto del riesame da parte del Tribunale della Libertà di Terni.

 

L’imputazione provvisoria ed il provvedimento cautelare.

L’incolpazione penale provvisoria riportata nel decreto di sequestro preventivo aveva ad oggetto l’omesso versamento dell’iva  per la ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per gli anni di imposta 2012, 2015 e 2016), posto a carico del legale rappresentante di una società di capitali con correlativo danno all’erario pari a complessivi € 1.004.767,00, per il quale, il Gip del locale,  aveva disposto l’esecuzione del provvedimento ablatorio sui beni immobili o mobili registrati intestati alla società e sui conti correnti bancari e postali ad essa riconducibili o dei beni (mobili ed immobili) in cui tale profitto possa esser stato trasformato, ovvero dei beni, mobili registrati o immobili, di proprietà o in disponibilità del ricorrente, per un valore equivalente al suddetto profitto.

 

La decisione della cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla difesa del giudicabile  confermando il principio di diritto della non incidenza dell’accordo intercorso in sede tributaria stragiudiziale con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento rateale del debito erariale sui provvedimenti cautelari reali emessi nell’ambito del procedimento penale:

“….l’impegno assunto dal contribuente a versare le somme dovute all’erario (nei soli modi e forme previsti dall’ordinamento tributario) non inibisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni corrispondenti, per valore, all’importo evaso e non modifica i presupposti del sequestro stesso.

In termini generali, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non necessita, ai fini della sua adozione, che sussista il pericolo della dispersione del bene, nemmeno in caso di confisca facoltativa. Il principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte che ha spiegato come tale forma di sequestro costituisca figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della oggettiva confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell’ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (Sez. 6, n. 3343 del 25/09/1992, 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Garofalo, 192862; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242). Non occorre, dunque, alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200854; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000, Rv. 217682).

Qualche isolata pronuncia di questa Corte lascia trasparire la possibilità che, in caso di confisca facoltativa, il giudice debba dar conto del potere discrezionale di cui si è avvalso, compresa l’esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (così Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943). In ogni caso, la confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, norma introdotta dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015, ha natura obbligatoria, come reso chiaro dal tenore letterale della norma stessa («è sempre ordinata la confisca»). Al riguardo, questa Corte ha spiegato che la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma secondo, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D’Agapito, Rv. 267764).

Il fatto che il d.lgs. n. 158 del 2015 ha introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e rigide scansioni procedurali per il pagamento del debito tributario, non muta la natura del sequestro, né della confisca in funzione della quale esso viene disposto. Dirimente, al riguardo, è il meccanismo previsto dallo stesso art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 che presuppone (e dà per scontata) la possibilità, per il contribuente che si sia impegnato nei confronti dell’erario al pagamento del debito, di pagare il dovuto «anche in presenza del sequestro».

 

 

 

….Sul punto questa Corte ha già precisato che il comma secondo dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”, non preclude l’adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti. Ciò sul rilievo che la funzione del vincolo cautelare è proprio quella di garantire che l’adottata misura ablativa, inefficace con riguardo alla parte coperta dall’impegno, esplichi i propri effetti 7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale qualora il versamento “promesso” non si verifichi (così Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038; Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384). 4.7.

In sintesi, la persistente natura obbligatoria (e sanzionatoria) della confisca per equivalente comporta che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito (ed il fatto che lo stia pagando) o i riflessi che il sequestro potrebbe avere sull’economia d’impresa o, ancora, il pericolo che nelle more il bene possa disperdersi o la positiva prognosi di adempimento, non essendo il giudice dotato al riguardo di alcuna discrezionalità; la natura e finalità del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono”.

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