Allontanamento dal posto di lavoro per poche ore e truffa aggravata: va annullata la sentenza di merito che non motiva sulla fraudolenza della condotta.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 8878/2019, depositata il 01.03.2019, che ha esaminato la vicenda di un dipendente pubblico che si allontanava dal posto di lavoro per partecipare ad una manifestazione sindacale senza preventiva comunicazione da parte del dipendente ed autorizzazione del datore di lavoro pubblico.

L’imputazione ed i giudizi di merito

L’imputato era stato tratto a giudizio e poi condannato dal Tribunale di Palermo, per il delitto di truffa aggravata in danno del locale Comune in quanto, pur risultando in servizio per l’intero arco di tempo compreso tra le 5,44 e le 14,10, si era accertato nel corso delle indagini preliminari che il giudicabile  essere stato presente alle ore 12,30 circa presso gli uffici della Ragioneria Comunale e, poi, presso gli uffici di Palazzo Barone per prendere parte alla manifestazione degli operai che reclamavano la retribuzione.

La Corte di Appello palermitana ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di truffa aggravata in concorso in danno del Comune sicché, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 51,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile Comune di Palermo.

Ricorreva dunque in Cassazione l’imputato, per tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, segnatamente alla condotta fraudolenta ed all’ingiusto profitto.

Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

La Suprema corte in accoglimento del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale per nuovo giudizio.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza di maggior interesse per gli operatori di diritto:

La sentenza, tuttavia, risulta affetta da un evidente vizio di motivazione laddove i giudici palermitani si sono limitati (cfr., pag. 3 della decisione in verifica) a richiamare alcune decisioni di questa Corte senza, tuttavia, tener conto e verificare la applicazione dei principi in esse affermati al caso di specie e sottoposto alla loro attenzione.

Ed in effetti, questa stessa Sezione ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che essi siano da considerare economicamente apprezzabili(cfr., da ultimo, Cass. Pen., 2, 16.3.2018 n. 14.975, Tropea; Cass. Pen., 2, 6.10.2006, Buttiglieri; Cass. Pen., 24.11.2016 n. 52.007, Sennbira Nahun; Cass. Pen., 2, 17.1.2013 n. 5.837, Brignone).

Si è trattato, nelle fattispecie esaminate nella suindicate decisioni, di assenze ripetute o reiterate ovvero, anche, della percezione della retribuzione per l’intero a fronte di una prestazione lavorativa effettuata per un periodo prolungato con un orario inferiore o ridotto. 

La Corte territoriale, traendo spunto da queste sentenze, ha correttamente ribadito che, per l’appunto, l’apprezzabile” pregiudizio non equivale a “rilevante” pregiudizio ed ha condiviso la affermazione secondo cui “anche l’indebita percezione di poche centinaia di Euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica …” (cfr., ivi). Nel far questo, tuttavia, non ha considerato se, ed in che misura, il principio di diritto richiamato in premessa poteva essere invocato nel caso concreto (…).  Ecco, allora, che la “apprezzabilità” del pregiudizio cagionato all’ente andava verificata alla luce di una assenza dal lavoro che, considerato l’orario di servizio di quel giorno per lo (omissis), avrebbe potuto essere anche non di molto superiore all’ora e mezza-due ore.

Per altro verso, pur a fronte di quanto dedotto con l’atto di appello, la Corte palermitana si è limitata a far presente che l’allontanamento dal posto di lavoro non era stato autorizzato e che le mansioni dello (omissis) non comprendevano la rappresentazione del disagio dei dipendenti per la mancata retribuzione.

Non ha considerato, invece, le ulteriori implicazioni derivanti non (sol)tanto dalle ragioni che avevano determinato l’allontanamento del ricorrente (certamente non “attestato” dal cartellino marcatempo e, comunque, non autorizzato) ma, in realtà, dallo stesso “fatto” dell’essersi egli portato presso gli uffici comunali ovvero, in realtà, presentatosi al cospetto dei rappresentanti dell’ente erogatore del pagamento (ancorché, si deve ritenere, evidentemente “mediato”) delle retribuzioni.

In definitiva, quindi, lo (omissis) non aveva fatto nulla per “occultare” la sua assenza dal lavoro ma si era recato presso gli uffici comunali per manifestare, insieme ad altri colleghi, il proprio disagio per il mancato pagamento delle retribuzioni. Senza scomodare categorie da nessuno invocate (quali la scriminante dell’esercizio del diritto), la Corte di Appello, nell’affrontare le considerazioni sviluppate con l’atto di appello, avrebbe dovuto spiegare come ed in che modo tale condotta aveva potuto assumere un reale ed effettivo rilievo “ingannatorio” e, per altro verso, come essa poteva ritenersi sorretta dal dolo specifico della fattispecie”.

*****

Riferimenti normativi

Art. 640 c.p. Truffa.

[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

*****

Quadro giurisprudenziale di riferimento sulla truffa aggravata ai danni dello Stato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.

 Cassazione penale sez. II, 30/11/2018, n.3262

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4.

Cassazione penale sez. V, 18/07/2018, n.41426

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata.

Cassazione penale sez. II, 14/09/2018, n.47286

L’indebito conseguimento dell’indennità di malattia da parte del lavoratore configura il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (nella specie, l’imputato aveva certificato all’azienda il proprio stato di malattia, percependo l’indennità erogata dall’INPS, e contemporaneamente aveva lavorato per un’altra società).

Cassazione penale sez. II, 13/07/2018, n.38997

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., che può essere applicata nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione qualora la condotta criminosa risulti unitaria e circoscritta e l’offesa possa considerarsi di particolare tenuità, non può essere invocata dall’imputato che abbia tenuto un comportamento abituale deviante, caratterizzato dalla reiterazione della medesima condotta. [Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della corte d’appello, che aveva condannato l’imputato (un medico dipendente di una Asl) per il reato di cui all’art. 640 c.p., ritenendo che la condotta consistente nell’aver fatto ripetutamente marcare ad altre persone il proprio badge nell’orologio segnatempo, allontanandosi senza alcuna giustificazione dal luogo di lavoro, rappresentasse un vero e proprio stile di vita ed un “modus operandi” abituale, con conseguente inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto].

Cassazione penale sez. II, 16/03/2018, n.14975

In tema di truffa aggravata in danno dello Stato, nel caso in cui la condotta consista in ripetute assenze ingiustificate dell’impiegato pubblico dal luogo di lavoro, occorre che queste determinino un danno economicamente apprezzabile, sicché è onere del giudice di merito considerare a tal fine anche l’eventuale ricorrenza di decurtazioni stipendiali conseguenti proprio alla mancata realizzazione della prestazione.

Cassazione penale sez. III, 27/10/2015, n.45698

La falsa attestazione del dipendente pubblico, in ordine alla presenza sul luogo di lavoro accertata mediante alterazione dei cartellini marcatempo, integra, in concorso materiale, i reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e di false attestazioni o certificazioni (art. 55 quinquies d.lg. n. 165 del 2001).

Cassazione penale , sez. II , 07/11/2013 , n. 48145

Deve essere confermata la penale responsabilità – per truffa e falso ai danni della P.A. – del pubblico impiegato che ha falsificato le firme apposte sui certificati medici presentati per giustificare la sua malattia, tale di per sé da non giustificare la sua assenza dal lavoro, ottenendo comunque la retribuzione pur in assenza di prestazione lavorativa.

 Cassazione penale sez. II, 17/01/2013, n.5837

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

Cassazione penale sez. V, 17/12/2013, n.8426

Risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti. (Nella specie, le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell’imputato – cancelliere in servizio presso un tribunale – si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un’asta giudiziaria).

 

Cassazione penale, sez. II , 05/06/2012, n. 25781

Integra il reato di truffa aggravata la condotta del dipendente pubblico che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare l’assenza mediante timbratura del cartellino ovvero rilevazione con scheda magnetica (nella specie, la Corte di cassazione, nel richiamare il dovere del dipendente di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore, ritiene irrilevante la deduzione difensiva in ordine alla presunta levità della condotta posta in essere dal lavoratore, in ragione del modestissimo periodo di assenza dall’ufficio).

Cassazione penale, sez. II, 19/05/2011, n. 23785

Commette il delitto di truffa in danno dell’Ente pubblico il dipendente che faccia figurare come dovuto a ragioni di servizio un allontanamento dal posto di lavoro invece arbitrario non rilevando in senso contrario che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancata autorizzazione all’allontanamento dal servizio (nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal p.m. contro sentenza di merito dichiarativa di non luogo a procedere che aveva ritenuto la mancata integrazione del delitto di truffa).

Cassazione penale , sez. II, 08/03/2011, n. 17096

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente a indurre in errore la pubblica amministrazione circa la presenza sul luogo di lavoro a ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa (nella specie, la Cassazione ha confermato la condanna del medico che abbandonava il reparto prima che finisse il proprio turno, senza timbrare il cartellino marca tempo, non rilevando l’eventuale disponibilità da parte dei colleghi di supplire le assenze e i ritardi).

Cassazione penale, sez. II, 30/09/2009, n. 41471

Integra il reato di truffa consumata il dipendente comunale che fa timbrare il proprio cartellino marcatempo da un collega e si allontana dall’ufficio. Il delitto di truffa, infatti, si intende perfezionato in quanto l’impiegato, che si era recato durante l’orario di servizio ad assistere ad un incontro di calcio, aveva percepito un ingiusto profitto, ricevendo la retribuzione anche in relazione al tempo in cui si era assentato, con corrispondente danno per il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA