Omesso versamento Iva: applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per scostamenti minimi dalla soglia indicata nella norma incriminatrice.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 12906/2019, depositata il 25 marzo 2019, in tema di omesso versamento IVA e applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in caso di scostamenti minimi dalla soglia di punibilità fissata all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000.

La Suprema Corte, in particolare, nel caso di specie, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art.131-bis c.p. per superamento inferiore ad € 10.000 del limite indicato dalla normativa penale-tributaria.

L’imputazione ed i giudizi di merito

La Corte d’appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Udine, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale rappresentante di una società di capitali, non aveva versato entro il termine di legge l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione relativa all’anno 2009, per un importo complessivo di € 259.657 (la soglia di punibilità attualmente è fissata in € 250.000).

La Corte distrettuale concedeva al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato lamentando, tra l’altro, per quanto qui di interesse, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Il giudizio di cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, limitatamente al motivo relativo alla tenuità del fatto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per la non punibilità delle condotte in contestazione.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione che affronta la relativa questione giuridica:

“… la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (ex multis, Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271 – 01; Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Rv. 269164). Si deve poi ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000,00 dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (ex plurimis Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015). Orbene, nel caso di specie, la divergenza tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di non punibilità ammonta a meno di euro 10.000,00, importo che può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa di meno del 4%, e che non preclude, conseguentemente, una valutazione positiva in termift di tenuità del fatto considerato. Né sussistono, per quanto affermato dai giudici di merito ulteriori elementi ostativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità”.

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Riferimenti normativi

Art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

 

Art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000. Omesso versamento di IVA 

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

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Massime di riferimento relative al delitto di omesso versamento dell’IVA:

Cassazione penale sez. III, 12/12/2018, n.9

Per la configurabilità del reato di omesso versamento IVA in capo al legale rappresentante di un’impresa non rileva quale causa di forza maggiore lo stato di crisi finanziaria imputabile alla precedente gestione laddove l’agente, al momento della nomina, sia consapevole della crisi di liquidità.

Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699

È configurabile il reato di omesso versamento dell’i.v.a. nei confronti di un soggetto che, subentrato nella carica di liquidatore di una società di capitali successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale di imposta ma prima della scadenza del termine per il relativo versamento, abbia omesso di compiere le necessarie verifiche sugli ultimi adempimenti fiscali e non abbia versato all’erario le somme dovute in base alla dichiarazione. (Fattispecie nella quale la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 10-ter d.lg. n. 74/2000, ha ritenuto non rilevante la circostanza che l’iscrizione alla camera di commercio della nomina alla carica di liquidatore della società fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per il versamento dell’imposta).

Cassazione penale sez. III, 08/06/2018, n.39696

È necessario operare un bilanciamento tra l’interesse dell’Erario e l’interesse degli altri creditori: secondo tale impostazione, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è configurabile il fumus commissi delicti del reato di omessoversamento dell’IVA nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo in epoca anteriore alla scadenza del termine per il versamento del tributo, per effetto della inclusione nel piano concordatario del debito d’imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative.

Cassazione penale sez. III  13/03/2018 n. 15172  

La nuova fattispecie di reato di cui all’ art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000 , come modificata dall’ art. 8, d.lgs. n. 158 del 2015 , che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell’abrogazione parziale trovano applicazione gli art. 2, comma secondo, cod. pen. (e non il quarto comma dell’ art. 2, cod. pen. ), e 673, comma primo, cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. III  23/01/2018 n. 6220  

In tema di omesso versamento dell’ IVA, il reato omissivo previsto dall’ art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.

Cassazione penale sez. III  23/11/2017 n. 4750  

In caso di omesso versamento, la confisca va disposta anche se non risultano disponibilità di beni da parte dell’imputato. A ricordarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso della pubblica accusa contro la scelta del Tribunale di condannare l’imputato per violazione dell’ articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 , senza disporre, però, la confisca per insussistenza dei mezzi. Si tratta, infatti di un preciso obbligo di legge che sfugge a qualunque considerazione da parte del giudice, potendo essere colpiti anche beni futuri. L’applicazione di tale confisca, in sostanza, è sottratta alla discrezionalità del giudice.

Cassazione penale sez. IV  17/10/2017 n. 52542  

Non è corretto attribuire prevalenza alla norma penale che sanziona l’omesso versamento dell’IVA rispetto al contrapposto divieto di versamento dell’IVA, imposto da un legittimo ordine del giudice (divieto di eseguire pagamenti per crediti anteriori alla richiesta di ammissione alla procedura concorsuale di concordato), che deriva da precise norme giuridiche aventi pari valore ed efficacia rispetto alla normativa tributaria.

Cassazione penale sez. III  12/04/2017 n. 39503  

Deve essere confermata la condanna per omesso versamento di IVA se l’imputato non dimostra che la crisi finanziaria sia stata imprevedibile, repentina e che egli, da amministratore, abbia fatto tutto quanto nelle sue disponibilità per evitare l’omissione del versamento.

Cassazione penale sez. III  15/02/2017 n. 35786  

Solo l’omologazione, e non anche la semplice ammissione al concordato preventivo – sia pure intervenuta antecedentemente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta -, può escludere il reato di omesso versamento i.v.a. ex art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000.

Cassazione penale sez. III  15/02/2017 n. 35786  

Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rispettivamente in tema di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell’IVA, è sufficiente il consapevole inadempimento, da parte del contribuente, dell’obbligazione tributaria così come risultante dalle dichiarazioni annuali dal medesimo presentate, non essendo necessario che egli sia preventivamente messo a conoscenza della pretesa avanzata dagli organi accertatori in sede amministrativa né che detta pretesa abbia un positivo riconoscimento, attesa l’autonomia del procedimento penale dal procedimento e dal processo tributario.

 

Giurisprudenza relativa all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. al delitto di omesso versamento iva:

Cassazione penale sez. III, 17/11/2017, n.14595

Con riferimento al reato di omesso versamento dell’i.v.a., la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., è applicabile solo nel caso in cui l’ammontare dell’omissione sia vicinissimo alla soglia di punibilità, che l’art. 10 ter d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 ha fissato a 250.000 euro. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell’imputato avverso la sentenza della corte d’appello, che aveva confermato la condanna nei confronti dello stesso per il reato di omesso versamento dell’i.v.a. dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare pari a 254.345 euro, non considerando esiguo lo scostamento di 4.345 euro rispetto alla soglia di punibilità ed escludendo quindi che l’offesa potesse essere ritenuta di particolare tenuità).

Cassazione penale , sez. III , 19/01/2016 , n. 9936

In tema di omesso versamento dell’i.v.a., l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. è configurabile soltanto qualora l’ammontare dell’imposta non corrisposta risulti di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000 (come modifcato dall’art. 8 d.lg n. 158 del 2015), dal momento che la previsione di quest’ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dal momento che l’ammontare dell’imposta evasa risultava essere oltre il doppio della nuova soglia introdotta dal d.lg. n. 158 cit.).

Cassazione penale , sez. III , 19/11/2015 , n. 18680

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può operare anche con riferimento al reato di omesso versamento degli acconti i.v.a., dovendosi considerare, fra i diversi indici di insignificanza della vicenda criminale indicati dall’art. 131 bis c.p., in primo luogo l’entità delle somme non versate all’erario. Il diritto dell’imputato ad ottenere, prima dell’apertura del dibattimento un termine per il saldo del pagamento già in corso impedisce la possibilità di dichiarare ai sensi dell’art. 469, comma 1 bis, c.p.p. la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.

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