Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti può concorrere con la contravvenzione di intermediazione illegale di manodopera.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza di legittimità n.15754/2019 (depositata il 10 aprile 2019) che affronta il tema del concorso tra il reato di cui all’art.2 D.Lgs. n.74/2000 e quello di intermediazione illecita di manodopera.

La vicenda processuale.

Il Tribunale della Libertà di Frosinone rigettava il ricorso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 e, per l’effetto, aveva ordinato il sequestro, finalizzato alla confisca di valore, dei beni immobili e mobili registrati e dei valori fino alla concorrenza di € 2.473.069,99 corrispondente al profitto del reato.

Al giudicabile veniva contestata l’incolpazione provvisoria di aver indicato nelle dichiarazioni annuali IRES ed IVA, relative agli anni di imposta 2012-2016, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse imprese.

La decisione della Corte di cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; di seguito si riporta il passaggio estratto dalla parte motiva della sentenza in commento di maggiore interesse per gli operatori di diritto circa il ritenuto concorso tra la frode fiscale e l’intermediazione illegale di mano d’opera:

Il ricorrente, astraendosi completamente dal testo del provvedimento impugnato, affida le proprie ragioni al contenuto dei processi verbali della Guardia di Finanza e degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (dei quali non eccepisce il travisamento e che nemmeno allega), senza nemmeno confrontarsi con quel che risulta dall’ordinanza del tribunale del riesame, non da ultimo con il dato, fortemente indiziante, secondo il quale la società beneficiaria dei servizi e delle prestazioni rese in suo favore aveva pagato un importo pari a meno del 5% dei corrispettivi complessivamente fatturati.

In ultima analisi, l’erronea applicazione delle norme invocate presuppone una diversità del fatto descritto nell’ordinanza rispetto a quello ritenuto dal ricorrente che esclude in radice l’ammissibilità del ricorso. In ogni caso, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d’opera (art. 18 D.Lgs. n. 276 del 2003) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera (Sez. 3, n. 24540 del 20/03/2013, De Momi, Rv. 256424; Sez. 3, n. 5175 del 20/01/2015, Mazzini, n.m.; Sez. 3, n. 43552 del 30/04/2014, Zamboni, n.nn.).

Da ultimo, del tutto priva di pregio è la doglianza circa la mancanza di prova della derivazione da reato dei beni sequestrati posto che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e non del profitto del reato, tale prova non è assolutamente necessaria attesa la natura sanzionatoria della confisca stessa”.

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Riferimenti normativi

Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

  1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

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Arresti giurisprudenziali richiamati in sentenza:

Cassazione penale, sez. III, 20/03/2013 , n. 24540

È configurabile concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d’opera (art. 18 d.lg. n. 276 del 2003) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento del g.u.p. che aveva escluso sussistesse il reato tributario sul presupposto che non potevano considerarsi soggettivamente inesistenti le fatture rilasciate dalla società svolgente l’intermediazione illegale di manodopera, perché comunque erano stati effettivamente sopportati i costi per il pagamento dei lavoratori).

Cassazione penale sez. III, 20/01/2015, n. 5175

Nel reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro l’interesse protetto dal legislatore è rappresentato dal rapporto di lavoro e il bene tutelato va individuato non già nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi (Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/03/2013 Cc. dep. 05/06/2013 Rv. 256424; Sez. 3, Sentenza n. 25726 del 24/02/2004 Ud. dep. 09/06/2004 Rv. 228957).

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Quadro giurisprudenziale di riferimento relativa sull’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000:

Cassazione penale, sez. III, 23/11/2018, n. 10801

La dichiarazione fraudolenta appartiene alla lista dei reati tributari che godono della copertura prevista dall’ art. 5-quinques d.l. n. 167/1990, che esclude la punibilità per tale delitto di colui che presta collaborazione volontaria. Pertanto, qualora le somme derivanti dall’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti siano state sottoposte a sequestro, venendo meno la punibilità dell’imputato, viene meno anche la legittimità della protrazione del sequestro di tali somme finalizzato unicamente alla confisca.

Cassazione penale , sez. III , 20/07/2018 , n. 53318

In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’ art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , tutela l’interesse dello Stato a riscuotere ciò che è dovuto nell’ambito e nei limiti del diritto tributario. (In motivazione la Corte ha precisato che l’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti costituisce un ante factum meramente strumentale alla realizzazione dell’illecito).

Cassazione penale, sez. III, 19/06/2018 , n. 52411

In tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’ art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva.

Cassazione penale , sez. IV , 20/03/2018, n. 17401

I reati di dichiarazione fraudolenta ai fini Iva mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 commessi in epoca precedente la pronuncia della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Taricco, dell’8 settembre 2015, anche se non ancora prescritti a tale data, rimangono soggetti alla disciplina nazionale in materia di prescrizione, pur se questa risulti in contrasto con il diritto europeo, perché idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Cassazione penale, sez. fer., 31/08/2017, n. 47603

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la “ratio” del reato di frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l’imponibile, e non presuppone il concorso del terzo.

Cassazione penale, sez. III, 09/06/2017, n. 39541

Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA, esso comprende anche l’inesistenza soggettiva.

Cassazione penale, sez. III, 21/04/2017, n. 34534

Ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fittizietà dell’intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza fra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente intercorsi, e quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sprovvista di prova la mera allegazione difensiva circa l’esistenza di una delegazione di pagamento intercorsa fra l’intestatario delle fatture di vendita di alcune autovetture ed i diversi soggetti che avevano versato il relativo prezzo).

Cassazione penale, sez. III, 19/01/2017, n. 24307

In tema di reati finanziari e tributari, il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Cassazione penale, sez. III, 30/11/2016, n. 14815

Risponde di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lg. n. 74 del 2000) il soggetto che, d’intesa con gli autori delle dichiarazioni, fornisca ai medesimi, nell’ambito dell’attività di “esperto contabile” prestata in loro favore, le fatture per operazioni inesistenti all’uopo fatte predisporre da terzi.

 Cassazione penale, sez. III, 19/05/2016, n. 7941

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 d.Lg. n. 74/2000, è integrati dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall’inserimento nella dichiarazione di imposta dei corrispondenti elementi fittizi, condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità.

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