Il preposto di fatto risponde delle lesioni occorse al lavoratore che viene assegnato a mansioni diverse da quelle abituali e per l’omessa vigilanza circa il rispetto delle misure di sicurezza.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 172020/2019, depositata il 19.04.2019, in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte, in particolare, è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità di controllo e prevenzione gravanti sul preposto in forza di investitura “di fatto” ex art. 299 D.Lgs n.81/2008.

L’infortunio e il processo di merito.

La Corte di Appello di Brescia confermava la condanna dell’imputato pronunciata dal locale Tribunale, in ordine al reato contestato in rubrica per avere, quale responsabile di produzione di una s.r.l., per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 71 comma 4 lett. a n.1 D.Lgvo 81/2008 in relazione ai punti 3.1,3.2,5.1 parte I, punto 5.15.3,parte II all. V D.Lgvo cit., cagionato ad un operaio, lavoratore interinale dislocato in via permanente presso lo stabilimento di Brescia, quale addetto alle operazioni di colata, lesioni personali gravissime, consistite nell’amputazione del terzo medio della gamba sin, mutilazione che ha reso l’arto inservibile con postumi permanenti ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattasi per almeno 415 giorni

Le suddette lesioni determinatesi in quanto il giorno dell’infortunio, su disposizioni del prevenuto, il lavoratore veniva addetto a prelevare sotto le sue direttive e alla sua presenza pezzi di lavorazione all’interno del fondo di stagionatura con porta a ghigliottina motorizzata che era priva, perché rimossa, della barra di sicurezza in dotazione dell’impianto, atta a tenere il portello in caso di rottura della catena di sollevamento, pericolo quest’ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina; cosicché mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, faceva  precipitare la pesante paratia di chiusura sulla gamba dell’operaio che rimaneva incastrata.

L’infortunio, secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello, doveva essere attribuito al comportamento colposo dell’imputato al quale era da riconoscere, alla luce delle acquisizioni processuali, il ruolo operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione e a cui faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro; quel giorno, infatti, aveva impartito precisi ordini all’operaio rimasto leso distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie, quelle cioè di occuparsi della colata al fondo piccolo, ordinandogli di portarsi con lui al forno di stagionatura, in quanto aveva urgenza di soddisfare le richieste di un cliente.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza della Corte distrettuale interponeva ricorso per cassazione la difesa  dell’imputato, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione dell’imputato quale preposto di fatto.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi-chiave della motivazione sul tema della posizione di garanzia che assume il preposto di fatto:

Va premesso che in tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all’art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi), per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui «che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale .In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 26685401).

Con riferimento proprio alla posizione di garanzia c.d. originarie del preposto di fatto (cfr. Sez. 3, n. 11406 del 06/07/1999 dep. 07/10/1999„ Rv. 21506501) la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori

(…) La Corte territoriale, in uno con le argomentazioni della sentenza di primo grado, logicamente e coerentemente alla luce dei riscontri probatori, attribuiva quindi al (omissis) almeno la posizione di preposto se non di dirigente in quanto è pacifico che il giorno dell’infortunio diede dirette disposizioni all’operaio, distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie ed omettendo di vigilare affinchè il macchinario fosse utilizzato in condizioni di sicurezza, secondo le segnalazioni previste nel manuale del costruttore (…).

La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell’ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, quindi non è stato in alcun modo governato dall’imputato, nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione specifica dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge”.

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Riferimenti normativi

Articolo 299 D.Lgs. n. 81/2008. Esercizio di fatto di poteri direttivi.

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

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Arresti giurisprudenziali richiamati in sentenza:

Cassazione penale, sez. IV, 06/05/2016, n. 24136

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti.

Cassazione penale, sez. III, 06/07/1999, n. 11406

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell’art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

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Quadro Giurisprudenziale di riferimento in materia di responsabilità penale del preposto “di fatto” per violazione degli obblighi di garanzia:

Cassazione penale, sez. IV, 05/10/2018, n. 49373

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, anche se formalmente ha appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio. In particolare, ai sensi dell’ art. 26 d.lg. n. 81 del 2008 , il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Cassazione penale, sez. VI, 29/05/2018, n. 40890

La nozione di “preposto”, di cui al secondo comma dell’art. 353 cod. pen. , non va determinata con riferimento al solo momento terminale dell’incanto o della licitazione privata, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni nell’intero percorso procedimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’indebita influenza sull’andamento della gara può essere esercitata dal preposto non solo in relazione ad un atto tipico, ma anche mediante una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto, sulla procedura).

Cassazione penale, sez. IV, 23/02/2016 , n. 40033

Ai fini della sussistenza della responsabilità da reato delle persone giuridiche, laddove l’illecito presupposto sia rappresentato da un omicidio o infortunio derivante dalla violazione della normativa antinfortunistica ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 25 septies d.lg. 231 del 2001 e art. 589 e 590 c.p., il preposto di fatto o capocantiere – riferita questa qualifica a chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire – rientra fra le categorie, menzionate dall’art. 5 d.lg. 231 del 2001, la cui condotta delittuosa può determinare la responsabilità dell’ente collettivo

Cassazione penale, sez. IV, 13/02/2014, n. 9699

In tema di infortuni sul lavoro dovuti a violazione di norme cautelari, il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia ad altri, ma la delega deve risultare in modo certo. Diversamente, se in concreto vi sono più titolari della posizione di garanzia (quale il capo cantiere, oltre al datore), gli obblighi di protezione incombono su entrambi i destinatari.

Cassazione penale, sez. IV, 15/10/2013, n. 44482

In ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (nella specie, relativa all’infortunio patito da un lavoratore, la Corte ha confermato la responsabilità del datore, che aveva eccepito l’esistenza di una delega in materia antinfortunistica, atteso che all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non era risultato il rilascio, da parte dell’imputato, di alcuna particolare delega nei confronti di altro soggetto, non potendo essa desumersi implicitamente dal semplice fatto che, secondo l’organigramma aziendale, era presente un soggetto preposto al ruolo di capocantiere incaricato di seguire per conto della società l’esecuzione dei lavori).

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