Dietrofront della Cassazione sulla punibilità del liquidatore per omesso versamento dell’Iva: il mancato pagamento dell’imposta autoliquidata dal precedente amministratore integra il reato solo se vi sia prova della distrazione delle somme da destinare alle imposte per scopi differenti.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n.17727/2019 – depositata il 29.04.2019 in materia di reati tributari con specifico riguardo al delitto di omesso versamento dell’Iva contestato al liquidatore di una squadra calcistica che ha assunto e mantenuto la carica per un arco temporale all’interno del quale ricadeva la data di consumazione del reato.

La Suprema Corte, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, nega l’automatismo di responsabilità a carico del liquidatore che non abbia potuto provvedere al versamento dell’imposta in favore dell’Erario a causa della mancanza di liquidità, addebitabile alla gestione ascrivibileal  precedente amministratore.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte d’appello di Firenze confermava la penale responsabilità del liquidatore della società per il reato di cui all’art 10-ter d.lgs 74/2000, inflitta dal locale Tribunale per omesso versamento Iva riferito al 2009 ammontante ad  € 687.207,00

Il ricorso per cassazione.

La difesa del giudicabile   interponeva   ricorso per la cassazione   avverso la  sentenza resa   dalla   Corte   territoriale fiorentina censurando con diversi motivi il provvedimento de quo per l’apprezzamento dei quali si rimanda si rimanda alla lettura della sentenza in commento.

 

 

Il giudizio di legittimità ed i principi di diritto.

 

Il Supremo Collegio ha dichiarato ammissibile il ricorso annullando la sentenza impugnata in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato. Tuttavia nel giudicare ammissibile il ricorso ha affermato il principio secondo il quale affinché possa dichiararsi la penale responsabilità del liquidatore è necessario che questo distragga risorse dal patrimonio della società e le destini a scopi differenti rispetto a quello dell’adempimento tributario.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento

di maggiore interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia penale tributaria:

Ed invero, con riguardo alla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte sulla medesima gravanti, allorquando il debito contributivo si sia formato nel periodo di gestione di precedente organo amministrativo e l’omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore, la giurisprudenza di questa Corte ha seguito percorsi non univoci. Secondo un primo indirizzo, in particolare affermato per il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000, e sostanzialmente fatto proprio dalla sentenza impugnata, risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092).

 

“Con più recente decisione, emessa in relazione all’analogo delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, si è invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto previsto dall’art. 10 -bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti (Sez. 3, n. 21987 del 28/04/2016, Bareato, Rv. 267337). In motivazione, la decisione spiega che la conclusione è ricavabile dalle limitazioni fissate, dall’art. 36 del d.P.R. 602 del 1973, alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Benché tale disposizione – che, peraltro, riguarda l’obbligo civilistico solidale del pagamento dei tributi non versati – si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, reputa il Collegio che il principio di cui essa è espressione risponda all’esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all’insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero può essere mosso all’agente.”

 

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Quadro normativo di riferimento per il reato di omesso versamento dell’Iva:

 

 Art. 10-ter d.lgs 74 del 2000:

  1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Art. 129 c.p.p, Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

 

  1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
  2. Quando ricorre una causa di estinzione del reatoma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di responsabilità penale per il reato di omesso versamento contestato al liquidatore della società:

 

Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699

 

È configurabile il reato di omesso versamento dell’i.v.a. nei confronti di un soggetto che, subentrato nella carica di liquidatore di una società di capitali successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale di imposta ma prima della scadenza del termine per il relativo versamento, abbia omesso di compiere le necessarie verifiche sugli ultimi adempimenti fiscali e non abbia versato all’erario le somme dovute in base alla dichiarazione. (Fattispecie nella quale la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 10-ter d.lg. n. 74/2000, ha ritenuto non rilevante la circostanza che l’iscrizione alla camera di commercio della nomina alla carica di liquidatore della società fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per il versamento dell’imposta).

 

Cassazione penale sez. III, 28/04/2016, n.21987

In tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall’art. 10 bis d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tali conclusioni sono imposte dalle limitazioni fissate, dall’art. 36 d.P.R. 602 del 1973, alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari).

 

Cassazione penale sez. III, 24/06/2015, n.34927

Risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.Lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

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