Incidente mortale sul lavoro e colpa omissiva: l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere incombe sempre sul datore di lavoro anche durante la pausa-lavoro.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 23140/2019 – depositata il 27.05.2019, trasmessa all’Ufficio del Massimario come da annotazione inserita nel frontespizio, con la quale la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità penale del datore di lavoro titolare di specifica posizione di garanzia per la tutela dell’incolumità dei propri operai.

La sentenza affronta i temi noti agli operatori di diritto della responsabilità omissiva per colpa (generica e specifica) del datore di lavoro, anche rispetto agli obblighi gravanti sul committente e della interruzione del nesso di causalità per condotta abnorme del lavoratore.

L’incidente mortale occorso al lavoratore, l’imputazione ed il giudizio di merito.

Il caso sottoposto al vaglio di legittimità riguarda l’incidente mortale verificatosi ai danni del lavoratore dell’impresa precipitato da una terrazzina collocata ad otto metri dal suolo, mentre srotolava la guaina di coibentazione del lastrico nella quale veniva allestito il cantiere di lavoro privo delle apposite impalcature e parapetti che avrebbero scongiurato la caduta mortale.

All’imputato è stato contestato, nella sua qualità datoriale, di non aver approntato tutte le necessarie misure di sicurezza idonee ad evitare la caduta dell’operaio dall’alto, la cui predisposizione avrebbe scongiurato l’evento avverso.

Nel giudizio di merito è stato accertato che il lavoratore deceduto, dotato dell’unico presidio di sicurezza delle cinture con le relative imbracature, prima perdere l’equilibrio era intento a compiere un’attività di coibentazione quando, avvicinandosi di spalle al margine esterno della terrazzina, cadeva impattando al suolo con la parte occipitale della testa.

La Corte di appello di Salerno giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, riformava la sentenza di condanna dell’imputato inflitta dal Tribunale di Larino limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando l’affermazione di penale responsabilità in ragione della omissione sopra censurata.

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale di Salerno il giudicabile interponeva ricorso per cassazione articolando numerosi motivi di censura incidenti sulla valutazione della condotta della parte datoriale e del lavoratore per il cui apprezzamento si rimanda alla lettura dell’allegata sentenza in commento.

Il giudizio di legittimità ed i principi di diritto.

Il Supremo Collegio ha rigettato sia il ricorso dell’imputato, sia quello presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza di maggiore interesse per gli operatori di diritto in tema di responsabilità penale del datore di lavoro per condotta omissiva:

  1. Sulla responsabilità del datore di lavoro appaltatore concorrente con quella del committente.

Osserva il Collegio, al riguardo, che la normativa richiamata è stata introdotta per ampliare – non certo per restringere – la sfera di tutela del lavoratore e dei luoghi di lavoro, espandendo – non certo limitando – le figure di garanzia e gli obblighi ad esse relativi, particolarmente avvertiti qualora i lavori da eseguire siano complessi o prevedano interferenze tra i vari soggetti coinvolti. Ecco dunque il Piano di Sicurezza e Coordinamento (i cui contenuti minimi sono definiti dagli artt. 2, 3 e 4, d.P.R. n. 223), redatto dal committente o dal responsabile dei lavori; il Piano di Sicurezza Sostitutivo, redatto a cura dell’appaltatore e del concessionario; il Piano Operativo di Sicurezza, redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (l’omissis, nel caso di specie); strumenti che, all’evidenza, non si sostituiscono, ma si integrano, nell’ottica di una messa in sicurezza del cantiere che il legislatore tende a garantire sempre con maggiore rigore. Come confermato, del resto, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha delineato gli ambiti di responsabilità anche del committente (dal quale, peraltro, non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo; tra le altre, Sez. 4, n. 27296 del 2/12/2016, Vettor, Rv. 270100; Sez. 4, n. 44131 del 15/7/2015, Heqimi, Rv. 264974), senza tuttavia rimuovere alcun profilo di responsabilità in capo al datore di lavoro, primo destinatario della posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, allorquando – anche a fronte di competenze altrui – destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose, in ragione del generale contesto in cui si svolgono.”

  1. Sull’obbligo di garanzia della sicurezza che incombe sempre sul datore di lavoro.

“A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata – rispondendo proprio alle censure relative alle modalità dell’infortunio mortale – ha sviluppato un più che adeguato percorso motivazionale, sottolineando che il dibattimento (deposizioni di omissis……) aveva provato che: a) l’omissis stava srotolando la guaina di coibentazione del lastrico – attività di sua competenza – di spalle all’esterno, così via via avvicinandosi sempre più al margine, dal quale era infine purtroppo precipitato; b) l’eventuale pausa-lavoro che gli altri operai stessero osservando, quand’anche provata, non escluderebbe di per sé il nesso eziologico tra la condotta colposa riscontrata ed il comportamento del lavoratore (che, in tale ottica, sarebbe tornato alle proprie mansioni prima degli altri, fuori da una certa “ufficialità”), atteso che – come da giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 42510 del 25/6/2013, Dall’Olio, Rv. 258239) – “il cantiere deve essere sempre in sicurezza e i lavoratori debbono essere sempre protetti dai rischi che le norme a contenuto cautelare tendono a scongiurare, anche nei momenti di sospensione, pausa o interruzione dell’attività di lavoro“; c) non era risultata provata alcuna ipotesi alternativa alla caduta per assenza di parapetti, quale un malore o lo stato di ebbrezza, come da analitica motivazione sul punto che i ricorsi neppure menzionano; d) le modalità di quanto occorso deponevano, oltre ogni ragionevole dubbio, per una caduta avvenuta di spalle (per l’appunto, durante la fase di srotolamento della guaina), come confermato dalle deposizioni richiamate al riguardo e dall’esame autoptico, che aveva concluso per un impatto al suolo avvenuto con la parte occipitale della testa, non già con la zona frontale. Conclusioni – queste che precedono – che il ricorso dell’omissis intenderebbe superare con una nuova lettura delle citate deposizioni, su plurimi profili palesemente fattuali, all’evidenza non consentita nei termini già a più riprese citati; al riguardo, peraltro, evocando numerosi travisamenti della prova che, tuttavia, non emergono dal testo della sentenza impugnata, risolvendosi in una diversa interpretazione delle stesse prove dichiarative.”

  1. Sull’assenza di condotta abnorme del lavoratore e mancata interruzione del nesso eziologico rispetto all’evento lesivo:

“In particolare, con argomento che si sottrae alla censura avanzata, il Collegio di merito ha richiamato il costante indirizzo – ben riferibile al caso di specie – in forza del quale in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. (Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014,c Scarselli, Rv. 259321: fattispecie relativa alle lesioni “da caduta” riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un’idonea impalcatura – “trabattello” – nonostante il lavoratore avesse concorso all’evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza). Argomento sul quale, in particolare, la Corte di appello – alla luce delle risultanze istruttorie tutte – ha escluso una simile ipotesi (il lavoratore stava eseguendo la mansione che gli era stata assegnata), facendo buon governo del principio secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (tra le molte, Sez. 4, n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014, Bonelli, Rv. 261946).”

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Quadro normativo di riferimento per la penale responsabilità del datore in materia di incidenti sul lavoro:

 

Articolo 71 D.Lgs 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro.

  1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
  2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
  3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI. (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro – cfr allegato VI) (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente –    limitatamente ai punti dell’allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una  precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z); D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009 Aggiornamento del D. Lgs. 81/08 a cura di Rolando Dubini, avvocato www.puntosicuro.it vers. 9.0 – 23/11/2009 – Pagina 80 di 404 b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente n‐per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato VI)
  5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3” non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
  6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
  7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto [una formazione adeguata e specifica] “informazione, formazione ed addestramento adeguati”; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
  8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro “, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,” provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. [a controlli] “ad interventi di controllo” periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. [a controlli] “ad interventi di controllo” straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) [i controlli] “Gli interventi di controllo” di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
  9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
  10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
  11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche “volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,”, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. [La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL. ] “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009 Aggiornamento del D. Lgs. 81/08 a cura di Rolando Dubini, avvocato www.puntosicuro.it vers. 9.0 – 23/11/2009 – Pagina 81 di 404 quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13”. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
  12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
  13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [e della previdenza sociale] “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [e della previdenza sociale], [sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico], “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico” d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità omissiva del datore di lavoro e di interruzione del nesso causale per condotta abnorme del lavoratore:

 

Cassazione penale, sez. IV, 17/10/2018, n. 54813

In tema di infortuni sul lavoro e di responsabilità del titolare della posizione di garanzia, è interruttiva del nesso di condizionamento tra la condotta di questi e l’evento lesivo per il lavoratore la condotta abnorme del lavoratore, quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso: tale comportamento è “interruttivo”, cioè, non perché “eccezionale”, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (cfr. sezioni Unite, 24 aprile 2014, E. e altri).

Cassazione penale, sez. IV, 19/07/2018, n. 43852

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Non integra il “comportamento abnorme”, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo, che il garante è chiamato a governare.

Cassazione penale sez. IV, 29/05/2018, n.26858

Il comportamento colposo concausativo dell’infortunio del lavoratore non esclude la responsabilità primaria del suo superiore e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, che è la sola che può condurre all’esonero del datore di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, n.25102

La responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al dipendente può fondarsi sulla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa ed alle misure di sicurezza per prevenirli. La condotta del dipendente, non abnorme, benché imprudente, non può considerarsi concausa dell’evento dannoso quante volte, la stessa imprudenza, sia riconducibile all’inadempimento del datore di lavoro e questi non dimostri di aver fornito al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio.

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2018, n.43852

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Non integra il “comportamento abnorme”, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo, che il garante è chiamato a governare.

Cassazione civile sez. lav., 23/05/2018, n.12807

Il rischio elettivo si determina allorquando venga tenuto dal lavoratore una condotta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” che si pone al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico” con la prestazione e quindi non rientrante nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore (confermata, nella specie, la responsabilità del datore per l’infortunio occorso al lavoratore causato dalla caduta del dipendente che in quel momento stava fumando appoggiato al camion della raccolta rifiuti e si era sorretto alla barra laterale e non a quella orizzontale, così finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio).

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.31615

In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificatamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente sa sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico del titolare della posizione di garanzia evidenziando come nella eziologia dell’incidente fosse subentrata una manovra compiuta dall’infortunato che aveva innescato una categoria di rischio del tutto nuova rispetto a quella determinata dal difetto di un’adeguata manutenzione del macchinario oggetto di contestazione: il comportamento del lavoratore doveva considerarsi abnorme essendosi risolto, nella vicenda, in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia).

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2018, n.17404

Nel sistema della normativa antinfortunistica, per potere considerare interrotto il nesso causale tra l’incidente e la condotta del datore di lavoro, è necessario che la condotta del lavoratore cui si vuole ricondurre la causa esclusiva dell’evento sia caratterizzata dalla cosiddetta “abnormità”; ossia da quel comportamento del lavoratore che assume valenza interruttiva nel nesso di causalità fra la condotta del garante in tema di sicurezza e l’evento dannoso verificatosi a suo danno: tale condizione, peraltro, si verifica non perché il comportamento del lavoratore qualificato come abnorme sia “eccezionale”, ma perché esso risulta eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (cfr. sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn e altri) (ciò che la Corte, nella specie, ha escluso, versandosi in un’ipotesi disciplinata dall’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di mettere “a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”).

Cassazione civile sez. lav., 15/01/2018, n.749

L’art. 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell’obbligazione datoriale un facere consistente nell’adozione delle “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro”, permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato (nella specie, relativa all’infortunio occorso ad una insegnante colpita ad un occhio da un tappo di bottiglia aperta da un alunno durante dei festeggiamenti, il non aver proibito l’iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità, e dunque in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica. La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche).

Cassazione penale sez. IV, 02/12/2016, n.27296:

In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all’interno dell’azienda, in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa).

Cassazione penale sez. IV, 13/12/2016, n.15124

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all’interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l’arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione).

Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016, n.44327

Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine a incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza e imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Piuttosto, è interruttiva del nesso causale la condotta abnorme del lavoratore se e quando si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso: tale comportamento è interruttivo non perché “eccezionale” ma perché “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (sezioni Unite, 24 aprile 2014, E. e altri) (fattispecie in cui si è esclusa la valenza interruttiva della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, il quale imprudentemente aveva utilizzato un macchinario cui era stata rimossa la protezione per sveltire le operazioni di lavoro trattandosi di situazione appartenente all’area di rischio lavorativo rientrante nei compiti di controllo del titolare della posizione di garanzia).

 Cassazione penale sez. IV, 22/10/2015, n.44811

L’unica circostanza idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, che abbia violato le norme in materia antinfortunistica, è la condotta abnorme del lavoratore, dovendosi intendere con tale espressione il comportamento che, per la sua imprevedibilità, si collochi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’attuazione delle misure di prevenzione; la mera colpa concorrente del lavoratore, dunque, non esclude la responsabilità del datore di lavoro (fattispecie relativa all’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente che aveva usato un

Cassazione penale sez. IV, 13/01/2005, n.10213:

In tema di infortuni sul lavoro, l’uso delle cinture di sicurezza – misura di carattere generale e imperativo – deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall’alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l’esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt’al più, ad attenuare soltanto il rischio.

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