Reati fiscali e decreto di sequestro preventivo per equivalente: potenziali aperture della Cassazione sulla illegittimità dell’ablazione della prima casa.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 22581/2019 – depositata il 23.05.2019, con la quale la Corte di Cassazione, in sede di scrutinio di legittimità della misura cautelare reale, pur dichiarando inammissibile il ricorso con un obiter dictum apre alla possibilità di rivisitare l’attuale orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il sequestro per equivalente anche sulla prima casa, diversamente da quanto avviene in sede tributaria in forza del d.l. n. 69/2013.

L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare.

Il Tribunale della Libertà di Roma confermava l’ordinanza emessa dal Gip in sede con la quale era stato disposto il sequestro preventivo – anche per  equivalente – sul patrimonio della persona raggiunta da indizi di reità in ordine al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che in precedenza, nell’ambito della stessa indagine penale, analoga misura  cautelare era  stata emessa dal Gip, impugnata ed annullata  dal Tribunale in sede di riesame in quanto l’ablazione del patrimonio personale dell’indagato non era stata proceduta dalla doverosa, preventiva, escussione del patrimonio della società beneficiaria degli effetti della frode fiscale nei confronti della quale andava cercato il profitto del reato prima di aggredire il patrimonio personale dell’indagato.

Il ricorso per cassazione.

La difesa del prevenuto ha interposto ricorso ex art. 325 c.p.p., instando per  l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem, tenuto conto della precedente decisione favorevole del Collegio cautelare di Roma e quindi della preclusione fondata sul disposto dell’art. 649 cod. proc. pen. pen.,  ritenuto ostativo alla legittimità della nuova ordinanza cautelare, nonché la violazione di legge,  segnatamente dell’art. 52, comma 1, lettera G, d.l. n. 69/2013 perché il sequestro non doveva essere eseguito sulla “prima casa” di abitazione.

La decisione della Cassazione ed i principi di diritto.

La suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed in riferimento ai vizi di legge e di motivazione denunciati con l’impugnazione di legittimità ha statuito quanto segue:

  1. In merito alla mancata violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. non ricorrendo l’ipotesi del bis in idem.

L’ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che per il ne bis in idem il precedente sequestro era stato annullato non per mancanza del fumus dei reati, ma per la circostanza che si era proceduto al sequestro per equivalente senza previamente accertare l’impossibilità di eseguire, nei confronti della società, il sequestro diretto del profitto del reato.: «L’annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione della misura atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l’applicazione di detto principio non determina la violazione del principio del “ne bis in idem”, nè una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del “giudicato cautelare interno” opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero)» (Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018 – dep. 22/02/2018, Toriello, Rv. 27221701; vedi anche Sez. 2, n. 18131 del 13/04/2016 – dep. 02/05/2016, Raniello, Rv. 26711701 e Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014 – dep. 09/07/2014, Betti, Rv. 25994401).

  1. La ventilata possibilità di escludere dal sequestro per equivalente la prima casa ex art. 52 d. I. n.69/2013 e la inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di prova sul presupposto di fatto.

Anche relativamente al divieto di sequestro della prima casa di abitazione, in applicazione della ratio di cui alla norma dell’art. 52 d. I. n.69/2013, si deve rilevare che l’ordinanza impugnata ha evidenziato, infatti, come il ricorrente non aveva fornito la dimostrazione della natura di prima casa dell’immobile sottoposto a sequestro. Poi con motivazione in diritto, non determinante, l’ordinanza rileva che l’art. 52, comma 1, lettera G, d. I. 69/2013 non trova applicazione nel processo penale e, quindi, non impedisce l’adozione di una misura cautelare.

Nel ricorso in cassazione si contesta la suddetta motivazione in diritto ma si omette qualsiasi riferimento agli atti del procedimento relativi alla considerazione dell’immobile quale prima casa. Inutile e comunque non determinante risulterebbe l’analisi della applicazione o meno della normativa in oggetto anche al processo penale, se in fatto non è chiarita la natura di prima casa dell’immobile in sequestro.

Comunque, per completezza, si deve rilevare come la Corte ha già valutato la questione: «La disposizione di cui all’art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della “prima casa” del debitore, non trova applicazione all’espropriazione della “prima casa” del debitore, non trova applicazione nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’abitazione dell’indagato» (Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014 – dep. 17/02/2014, Foini, Rv. 26150001; vedi anche Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016 – dep.20/01/2017, Di Tullio, Rv. 26879701).

Tale decisione potrebbe anche essere oggetto di revisione critica da parte di questo collegio poiché (come è già stato evidenziato per il pignoramento del quinto delle retribuzioni anche per i sequestri preventivi) dovrebbe valere il limite dell’aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione. La ratio della norma non risulta, del resto, diversa dal pignoramento del solo quinto delle retribuzioni: «In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art.322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti – nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto – nell’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall’art. 2 della Costituzione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa ai danni dello Stato per l’erogazione pluriennale di somme a titolo di indennità di accompagnamento)» (Sez. 2, n. 15795 del 10/02/2015 – dep.16/04/2015, Intelisano, Rv. 26323401).

Ma tale argomentazione risulterebbe comunque ininfluente sulle sorti del ricorso in oggetto poiché non è stata dimostrata, in fatto, la natura di prima casa dell’immobile in sequestro nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestr opreventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’abitazione dell’indagato» (Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014 – dep. 17/02/2014, Foini,Rv. 26150001; vedi anche Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016 – dep.20/01/2017, Di Tullio, Rv. 26879701).

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Riferimento normativo.

Art. 52 Decreto Legge del 21/06/2013 – N. 69

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) All’articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente: “1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita’, in una comprovata e grave situazione di difficolta’ legata alla congiuntura economica, puo’ essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta’ quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) accertata impossibilita’ per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario (1);
  2. b) solvibilita’ del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.” (2)

2) al comma 3, alinea, le parole “di due rate consecutive” sono sostituite dalle seguenti “, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive” (A).

  1. b) all’articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle seguenti: “, 79 e 80, comma 2, lettera b),”;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo’ comunque esercitare la facolta’ prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.”;

  1. c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “duecento”;
  2. d) all’articolo 62:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.” (3);

2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.”;

  1. e) all’articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: “quindici” e’ sostituita dalla seguente: “sessanta”.
  2. f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente (4):

“2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”;

  1. g) all’articolo 76, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione (5):
  2. a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica (6);

  1. b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.”;
  2. h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1,” sono inserite le seguenti: “anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’ 76, commi 1 e 2,” (7);
  3. i) all’articolo 78, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo’ essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.”;
  4. l) all’articolo 80:

1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.”;

2) il comma 2, e’ sostituito dal seguente: “2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice puo’ disporre:

  1. a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita’ commerciale;
  2. b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo’ assegnare ad esso la funzione di custode del bene” (8);

3) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo’ essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.” (9);

  1. m) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono sostituite dalle seguenti: ” prezzo base del terzo incanto”.

m-bis) all’articolo 86, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione” (10);

  1. All’articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” (11).
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalita’ di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a) (12).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all’introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l’espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all’innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all’ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti (13).

(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(3) Numero modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(4) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(5) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(6) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(7) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(8) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(9) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(10) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(11) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(12) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

(13) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

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Giurisprudenza in tema di reati tributari e sequestro preventivo della “prima casa”, dello stipendio e dei trattamenti pensionistici della persona sottoposta ad indagine.

Cassazione penale sez. V, 20/09/2018, n. 48616

La disposizione di cui all’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della “prima casa” del debitore, trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell’abitazione dell’indagato solo in tale ristretto ambito. (In motivazione la Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale che altrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolo di natura penale la prima abitazione).

 

 

 

Cassazione penale sez. III, 04/02/2014, n.7359

La disposizione di cui all’art. 52 comma 1 lett. g) d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv., con modificazioni, in l. 9 agosto 2013 n. 98), che preclude all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della “prima casa” del debitore, non trova applicazione nell’ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’abitazione dell’indagato.

Cassazione penale sez. III, 05/07/2016, n.3011

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) – che vieta all’agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all’espropriazione della “prima casa” del debitore – preclude l’applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell’abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all’art.11, comma primo, d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l’alienazione simulata del cespite immobiliare. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già ” ex ante” non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi).

Cassazione penale sez. II, 10/02/2015, n.15795

In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti – nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto – nell’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall’art. 2 della Costituzione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa ai danni dello Stato per l’erogazione pluriennale di somme a titolo di indennità di accompagnamento).

Cassazione penale sez. I, 23/09/2009, n.41905

Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell’art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (Fattispecie relativa a sequestro disposto sulle somme corrisposte mensilmente a titolo di stipendio, ad ufficiale della guardia di finanza, indagato per corruzione propria, nonché sull’intera somma giacente sul suo c/c bancario, peraltro cointestato al coniuge).

Cassazione penale sez. VI, 16/04/2008, n.25168

In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente deve ritenersi operante, con riguardo alle somme dovute a titolo di retribuzione ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, il limite massimo di un quinto stabilito dagli art. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

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