Procedure concorsuali e misure cautelari reali per reati fiscali: saranno le Sezioni Unite a decidere sulla legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare il decreto di sequestro preventivo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n.22602/2019 – depositata il 23.05.2019, con la quale la III Sezione penale ha rimesso la decisione di un ricorso alle Sezioni Unite Penali chiamate, nel caso di specie, a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in materia di impugnazione delle misure cautelari reali in costanza di procedura concorsuale.

Il Supremo consesso, in particolare, con riferimento allo scrutinio della fattispecie per cui è processo, dovrà pronunciarsi sulla legittimazione del curatore fallimentare a richiedere la revoca del sequestro preventivo (e le eventuali, successive impugnazioni) disposto ai fini della confisca, antecedentemente la dichiarazione di fallimento della società.

L’incolpazione provvisoria e il giudizio cautelare.

Il Tribunale di Mantova, in data 8.10.2018 rigettava l’appello proposto dal curatore contro la decisione di rigetto del G.i.p. (emittente la misura del sequestro preventivo) pronunciatosi sulla istanza di restituzione somme di denaro per un importo pari a € 11.614.277,50 in favore della società fallita.

Il vincolo di indisponibilità imposto dalla misura cautelare reale derivava dalla consumazione del reato di cui all’art 10-terd.lgs 74/2000 per omesso versamento dell’iva in riferimento agli anni di imposta 2015 e 2016 e veniva disposto il 12.08.2018 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento della società, già ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Il ricorso per cassazione.

Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale della Libertà di Mantova nel giudizio di appello cautelare rigettava il dissequestro delle somme, interponeva ricorso per cassazione la difesa della società fallita, in persona del curatore, articolando diverse censure per il cui apprezzamento si rimanda alla lettura della sentenza.

 

Il giudizio di legittimità ed il quesito di diritto.

La III sezione penale remittente, in via preliminare, ha ravvisato il contrasto giurisprudenziale in tema di legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che in estrema sintesi si possono così riassumere:

(i) un primo orientamento pronunciato dalla S.U. Cassazione con la sentenza Uniland (Cassazione penale sez. un., 25/09/2014, n.11170) sebbene riferito a sequestri disposti in ipotesi di incolpazione che attinge la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, enuncia il principio del difetto di legittimazione del curatore fallimentare a proporre l’impugnazione dei provvedimenti di sequestro; secondo parte della giurisprudenza, tale principio, travalicando la sfera della responsabilità rientrante nel perimetro punitivo del d.lgs. 231/2001, si ritiene applicabile anche ai provvedimenti cautelari reali disposti ai fini della confisca in materie diverse dalla responsabilità amministrativa degli enti.

(ii) l’altro orientamento difforme, dettato dalla Sezioni Unite con la sentenza Focarelli(sez. un., 24/05/2004, n.29951)al contrario riconosce la legittimazione del curatore a promuovere impugnazione, sia con istanza di riesame sia di revoca presentata al G.i.p. emittente la misura genetica, contro il vincolo cautelare reale di natura preventiva, non evidenziando specifici limiti cronologici afferenti l’anteriorità del sequestro rispetto al fallimento , spettando, quindi, al curatore fallimentare l’esercizio dei poteri e facoltà previsti dalla disciplina dei mezzi di impugnazione di cui  agli artt. 322, 322-bis e 325 c.p.p. (riesame, appello cautelare e ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale Cautelare che decide in sede di riesame e/o di appello).

Conclusivamente la decisione del ricorso che ha dato origine alla ordinanza di rimessione alle sezioni Unite in commento dovrà dirimere la seguente questione di diritto:

Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini della confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento?

In attesa di conoscere le determinazione del Supremo consesso si riportano di seguito i riferimenti normativi e la giurisprudenza di legittimità sui temi trattati.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di legittimazione del curatore fallimentare alla richiesta di revoca del sequestro preventivo e successive impugnazioni cautelari.

Sentenza “Uniland” e giurisprudenza conforme.

Cassazione penale sez. un., 25/09/2014, n.11170 sentenza Uniland Spa:

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 d.lg. n. 231 del 2001; la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare.

 

Cassazione penale sez. V, 10/11/2017, n.2308:

Nell’ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, comma2, c.p.p., finalizzato alla confisca “facoltativa”, il giudice deve dare conto del “periculum in mora” che giustifica l’apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro.

Cassazione penale sez. II, 21/11/2018:

è il profilo della legittimazione del curatore fallimentare che, come più volte ribadito da questa Corte anche nel suo massimo consesso, non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa in quanto egli non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni (cfr., Cass. SS.UU., 25.9.2014 n. 11.170, Uniland spa, laddove si è precisato che la legittimazione per impugnare consegue alla effettiva disponibilità del bene e che, invece, la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non conferisce alla procedura la disponibilità dei beni del fallito in considerazione del fatto che, da un lato, questi ne conserva il diritto di proprietà e, dall’altro, che il pregresso vincolo penale assorbe ogni potere fattuale su tali beni, escludendo ogni disponibilità diversa sugli stessi.

Cassazione penale sez. III, 21/06/2016, n.44936:

Il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente di beni appartenenti ad una società successivamente dichiarata fallita, rimane “insensibile” rispetto a tale dichiarazione. Ciò si verifica in quanto l’art. 72 l. fall. individua proprio in suddetta pronuncia il momento in cui la Curatela acquisisce la disponibilità dei beni del soggetto fallito, che prima di questo istante devono ritenersi nella disponibilità dell’indagato e pertanto assoggettabili alla cautela reale.

Cassazione penale sez. III, 12/07/2016, n.42469:

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa in quanto non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione per impugnare consegue alla effettiva disponibilità del bene e che, invece, la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non conferisce alla procedura la disponibilità dei beni del fallito in considerazione del fatto che, da un lato, questi ne conserva il diritto di proprietà e, dall’altro, che il pregresso vincolo penale assorbe ogni potere fattuale su tali beni, escludendo ogni disponibilità diversa sugli stessi).

Cassazione penale sez. III, 28/05/2015, n.30484:

I provvedimenti di sequestro e confisca del profitto di reato sono obbligatoriamente adottabili anche quando riguardino beni destinati a divenire di pertinenza della massa attiva di un fallimento fallimento: ciò in quanto il profitto del reato è insensibile al fallimento riguardando beni oggettivamente pericolosi data la loro pertinenza al reato e in quanto la confisca costituisce una misura sanzionatoria consistente in un prelievo pubblico a compensazione di un profitto illecito. Peraltro, il legislatore pone un limite generale alla confisca perché intende fare salvi, non solo i diritti del danneggiato dal reato, ma anche i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Ne deriva, con specifico riguardo ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede, che il terzo che vanti un diritto su un bene sequestrato e/o già confiscato, dovrà insinuarsi nel fallimento e, qualora, in esito alla procedura fallimentare, dovesse vedere riconosciuto il proprio diritto e l’acquisto in buon fede, potrà farlo valere in ogni tempo, anche dopo che sia stata disposta la confisca, davanti al giudice dell’esecuzione (sezioni Unite, 25 settembre 2014, Curatela del fallimento Uniland Spa e altro).

Sentenza “Focarelli” e giurisprudenza conforme.

 

Cassazione penale sez. un., 24/05/2004, n.29951 (Focarelli):

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è “terzo estraneo al reato”, in quanto il concetto di appartenenza di cui all’art. 240 comma 3 c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, si che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all’utilizzazione dei profitti derivati. (In motivazione la Corte ha precisato che la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma che tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare).

Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561:

Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.

Cassazione penale sez. III, 08/02/2012, n.13996:

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’unico socio di una società ammessa al concordato preventivo, atteso che il debitore conserva l’amministrazione e la disponibilità dei beni nell’ambito della procedura.

Cassazione penale sez. III, 22/04/2010, n.26196:

Rientrano tra le persone aventi diritto alla restituzione del bene sequestrato di cui all’art. 322 bis c.p.p. non soltanto il proprietario e i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene stesso, ma anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione. (Fattispecie di appello cautelare presentato da conduttore di bene immobile).

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