Omesso versamento delle ritenute previdenziali: la Cassazione conferma l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando gli importi non versati superino di poco la soglia di punibilità fissata per legge.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza  n. 25533/2019 – depositata il 10.06.2019, con la quale è stata accolta la tesi difensiva dell’erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis c.p.p. per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ascritto all’imputato.

L’imputazione e lo svolgimento del giudizio di merito.

La Corte di appello di Torino riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna emessa dal tribunale in  danno dell’imputato tratto  a giudizio per l’omesso versamento all’INPS delle ritenute assistenziali e previdenziali p. e p. dall’art 2, comma 1-bis d.l. 463/83,  modificato dall’art. 3 comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte distrettuale torinese interponeva ricorso per cassazione l’imputato censurando il provvedimento de quo con un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva vizio di legge e di motivazione per l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art 131-bis cod. pen.

 

Il giudizio di legittimità ed i principi di diritto.

Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art 131-bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame.

Di  seguito si riportano i più significati  passaggi della motivazione della sentenza n. 25537/2019.

  1. Sulle condotte omissive e l’erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis c.p:

Tanto premesso, la Corte di appello di Torino ha negato al ricorrente questa causa di non punibilità sul presupposto della “reiterazione della condotta criminosa che induce a sottovalutare la contenuta entità del superamento della soglia di legge”,  ritenendo operante la preclusione di cui all’art. 131- bis comma 3 cod. pen. attinente ai reati aventi ad oggetto “condotte plurime e reiterate”.

“(…) Questa Corte, chiamata a pronunciarsi all’indomani della modifica legislativa di cui all’art. 3 comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 dell’11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Dunque, è superata la configurazione del reato quale reato omissivo che si consuma alle singole scadenze di versamento (il giorno 16 del mese successivo), essendo ora reato unico che si consuma al superamento della soglia di C 10.000,00 (soglia introdotta dall’art. 3, comma 6, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8). Parimenti non è configurabile la reiterazione del reato per ogni singolo omesso versamento nell’anno di riferimento che, sotto il vigore della legge ante modifica, integrava l’unicità del disegno criminoso ai fini dell’art. 81 comma 2 cod. pen.

Dall’altro lato, l’art. 131-bis cod.pen. nel collegare l’abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, si riferisce, all’evidenza, soltanto a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate, sì da evidenziare – volta per volta – una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale, sicchè il mero riferimento alla reiterazione dell’omissione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non appare corretto per escludere l’applicabilità della causa di non punibilità. A ciò deve aggiungersi che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile, in presenza delle condizioni ivi previste a tutte le tipologie di reato, non essendo previste esclusioni specifiche, ed è certamente applicabile anche ai reati per i quali il legislatore ha previsto una soglia di punibilità, dunque, anche ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore ha fissato la soglia di punibilità di € 10.000,00. In tale ambito, tuttavia, la causa di non punibilità potrà essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570).”

“In conclusione, sulla scorta dei principi qui enunciati, deve essere censurata la motivazione della Corte d’appello di Torino, che ha ancorato il diniego della causa di non punibilità alla mera pluralità delle mensilità interessate, esplicitamente affermando l’irrilevanza della contenuta entità del superamento della soglia. Motivazione che non si pone in linea con i principi qui affermati. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino. Il giudice del rinvio, in applicazione dei principi sopra richiamati dovrà accertare il momento in cui si è verificato il superamento della soglia di punibilità e, soprattutto, l’entità dello stesso.”

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Quadro normativo di rilevanza in materia di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali:

Art. 2 Decreto-legge 12/09/1983, omesso versamento ritenute  previdenziali e assistenziali:

  1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia é allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate.

 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

Art. 131 bis – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:

[I]. Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

[II]. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

[III]. Il comportamento é abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[IV]. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

[V]. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

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Rassegna giurisprudenziale di rilevanza in materia di omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all’art. 3 comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:

Cassazione penale sez. III, 17/07/2018, n.52974:

L’omesso versamento di ritenute previdenziali che sfori di 12mila euro la soglia di rilevanza penale, che nel 2015 è passata da 50mila a 150mila euro, non consente l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. A precisarlo è la Cassazione che restringe così il campo di applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 131 bis del codice penale per i reati tributari. Per la Corte la tenuità del fatto nel reato di omesso versamento è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore al limite fissato dalla soglia di punibilità, posto che l’eventuale tenuità dell’offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia dì punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza. Lo scostamento dell’8 per cento rispetto alla soglia massima non può essere considerato particolarmente tenue.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 25/05/2018, n.3044:

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali è configurabile solo se l’importo annuo sia superiore ad Euro 10.000 nell’anno. (Nel caso di specie, le ritenute previdenziali erano pari ad Euro 1722,00, trattandosi pertanto di illecito amministrativo).

Cassazione penale sez. III, 16/05/2018, n.44529:

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione ed il decreto di citazione non ne contenga l’indicazione dl tutti gli elementi, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva che ben può completarsi nel corso del giudizio, il dies a quo del termine di tre mesi previsto al fine di poter effettuare il pagamento delle ritenute omesse al fine di fruire della causa di non punibilità di cui all’art. 2 comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, decorre dal momento in cui si sia verificata la conoscenza da parte dell’imputato di tutti gli elementi essenziali del suddetto avviso di accertamento.

Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.30179:

In tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità.

Cassazione penale sez. III, 27/03/2018, n.30650:

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 -bis, d.l. n. 463/1983 convertito con legge n. 638/1983, il datore di lavoro non è punibile, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Cassazione penale sez. III, 06/03/2018, n.19671:

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.

Cassazione penale sez. un., 18/01/2018, n.10424:

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso).

Cassazione penale sez. III, 20/10/2016, n.649:

La struttura del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, come modificata dal d.lg. n. 8 del 2016, impone di considerare, ai fini dell’accertamento del superamento del limite di 10.000 euro, tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente inferiori se considerate mensilmente.

Cassazione penale sez. III, 11/05/2016, n.37232:

Con l’art. 3, comma 6, d.lg. 15 gennaio 2016 n. 8, il legislatore, stabilendo che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, integra reato ove l’importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell’anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività penale, che viene a segnare, tra l’altro, il momento consumativo del reato: conseguentemente, l’illecito penale deve ritenersi perfezionato nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro.

Cassazione penale sez. fer., 20/08/2015, n.37577:

La legge n. 67/2014 ha conferito al Governo una delega – dalla quale discende la necessità del suo esercizio – per la depenalizzazione della fattispecie disciplinata dall’art. 2 d.l. n. 463/1983convertito con legge. n. 638/1983, che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Il delitto di cui sopra, fino all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa ma rimane fatto di rilevanza penale.

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