L’allontanamento non registrato del dipendente pubblico dal posto di lavoro integra sempre il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 26956/2019 – depositata il 18.06.2019 resa dalla Suprema Corte, che ha esaminato la vicenda di un dipendente pubblico che si apprestava a registrare la propria presenza sul posto di lavoro senza rendicontare gli allontanamenti avvenuti durante l’orario di servizio, cagionando un danno economico alla pubblica amministrazione datrice di lavoro.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Il giudicabile veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di truffa e condannato alla pena di mesi sei di reclusione  ed euro 400,00 di multa dal Tribunale di Lecce, confermata in sede di gravame, poiché nella qualità di dipende pubblico, in servizio in forza alla Polizia Municipale, si allontanava con artifizi e raggiri dal posto di lavoro, senza registrare le interruzioni verificatesi durante l’orario di servizio, percependo la retribuzione e i suoi accessori a danno della pubblica amministrazione.

 

Il ricorso per cassazione.

Ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce l’imputato, censurando il provvedimento de quo con diversi motivi di doglianza in punto di violazione di legge e vizio motivazionale per il cui apprezzamento si rimanda alla lettura della sentenza allegata.

 

Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riporta il passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in commento di maggior interesse per gli operatori di diritto:

 “ ……… Nel caso in esame, l’eccezione relativa alla considerazione che non è stato quantificato il danno economico non considera quanto motivatamente considerato dalla Corte territoriale, e cioè che “deve ritenersi significativo il danno all’immagine per il Comune di omissis derivante dalla reiterata assenza dal posto di lavoro dei due imputati siccome percepita dai cittadini, che hanno avuto anche la possibilità di notarli sulla pubblica via o, peggio, in pubblici locali in orari lavorativi” (pag.4 sentenza impugnata), richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assenza reiterata dell’imputato aveva determinato un danno patrimoniale per l’ente, chiamato a retribuire una frazione della prestazione giornaliera non effettuata, e che non è necessario che il danno venga provato nel suo preciso ammontare; nessuna contestazione specifica è infine stata sollevata sui servizi di osservazione svolti dai carabinieri, per cui l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.”

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Riferimenti normativi:

Art. 640 c.p. (Truffa):

  • Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro .
  • La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)

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Quadro giurisprudenziale di riferimento sulla truffa aggravata ai danni dello Stato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro.

Cassazione penale sez. II, 30/11/2018, n.3262:

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4.

Cassazione penale sez. V, 18/07/2018, n.41426:

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza in merito alla presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata.

Cassazione penale sez. II, 11/04/2018, n.20130:

Integra il reato di truffa la falsa attestazione del pubblico dipendente della sua presenza in ufficio, risultante dal cartellino marcatempo o dai fogli di presenza, trattandosi di una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore l’amministrazione.

Cassazione penale sez. II, 16/03/2018, n.14975:

In tema di truffa aggravata in danno dello Stato, nel caso in cui la condotta consista in ripetute assenze ingiustificate dell’impiegato pubblico dal luogo di lavoro, occorre che queste determinino un danno economicamente apprezzabile, sicché è onere del giudice di merito considerare a tal fine anche l’eventuale ricorrenza di decurtazioni stipendiali conseguenti proprio alla mancata realizzazione della prestazione.

Cassazione penale sez. II, 21/02/2018, n.9900:

L’omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile, dando luogo appunto al reato di truffa.

Cassazione penale sez. II, 24/11/2016, n.52007:

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, sussiste l’ingiustizia del profitto nell’ipotesi in cui il lavoratore – attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio – assicuri un orario ridotto e tuttavia percepisca per intero il compenso stabilito forfettariamente per la giornata lavorativa completa, in quanto l’assenza per alcune ore incide comunque sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro.

Cassazione penale sez. III, 27/10/2015, n.45698

La falsa attestazione del dipendente pubblico, in ordine alla presenza sul luogo di lavoro accertata mediante alterazione dei cartellini marcatempo, integra, in concorso materiale, i reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e di false attestazioni o certificazioni (art. 55 quinquies d.lg. n. 165 del 2001).

Cassazione penale , sez. II , 07/11/2013 , n. 48145

Deve essere confermata la penale responsabilità – per truffa e falso ai danni della P.A. – del pubblico impiegato che ha falsificato le firme apposte sui certificati medici presentati per giustificare la sua malattia, tale di per sé da non giustificare la sua assenza dal lavoro, ottenendo comunque la retribuzione pur in assenza di prestazione lavorativa.

Cassazione penale sez. V, 17/12/2013, n.8426:

Risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti. (Nella specie, le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell’imputato – cancelliere in servizio presso un tribunale – si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un’asta giudiziaria).

Cassazione penale sez. II, 17/01/2013, n.5837:

La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

Cassazione penale, sez. II , 05/06/2012, n. 25781

Integra il reato di truffa aggravata la condotta del dipendente pubblico che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare l’assenza mediante timbratura del cartellino ovvero rilevazione con scheda magnetica (nella specie, la Corte di cassazione, nel richiamare il dovere del dipendente di adempiere alle proprie funzioni con disciplina e onore, ritiene irrilevante la deduzione difensiva in ordine alla presunta levità della condotta posta in essere dal lavoratore, in ragione del modestissimo periodo di assenza dall’ufficio).

Cassazione penale, sez. II, 19/05/2011, n. 23785

Commette il delitto di truffa in danno dell’Ente pubblico il dipendente che faccia figurare come dovuto a ragioni di servizio un allontanamento dal posto di lavoro invece arbitrario non rilevando in senso contrario che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancata autorizzazione all’allontanamento dal servizio (nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal p.m. contro sentenza di merito dichiarativa di non luogo a procedere che aveva ritenuto la mancata integrazione del delitto di truffa).

Cassazione penale sez. II, 08/03/2011, n.17096:

L’abituale assenza dal lavoro del dipendente pubblico nell’orario di pranzo, senza timbrare il cartellino in uscita e al rientro, qualora non si fornisca la prova di aver lavorato oltre l’orario stabilito e per un numero di ore esattamente pari a quelle in cui ci si è indebitamente assentati senza timbrare il cartellino, configura il reato di truffa continuata in danno di ente pubblico. Né vale ad escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato “de quo” il rilievo che l’interruzione sia stata solo temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del pubblico servizio. (La fattispecie riguardava un dirigente medico di azienda ospedaliera pubblica).

Cassazione penale, sez. II, 30/09/2009, n. 41471

Integra il reato di truffa consumata il dipendente comunale che fa timbrare il proprio cartellino marcatempo da un collega e si allontana dall’ufficio. Il delitto di truffa, infatti, si intende perfezionato in quanto l’impiegato, che si era recato durante l’orario di servizio ad assistere ad un incontro di calcio, aveva percepito un ingiusto profitto, ricevendo la retribuzione anche in relazione al tempo in cui si era assentato, con corrispondente danno per il Comune.

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