E’ illegittimo il sequestro preventivo disposto sui beni intestati al terzo estraneo al reato se non viene dimostrata la effettiva disponibilità degli stessi da parte dell’indagato.
Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n.28583/2019 – depositata il 02.07.2019, con la quale la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del sequestro disposto sui beni del terzo intestatario estraneo ai reati tributari in contestazione, dando continuità al principio di diritto che pone a carico del PM l’onere probatorio della effettiva riferibilità dei beni sequestrati all’indagato.
L’incolpazione provvisoria ed il giudizio cautelare.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna disponeva il sequestro preventivo nei confronto di un soggetto indagato per plurime violazioni penali tributarie (artt. 2, 8 e 11 D.lvo 74/2000).
In fase di esecuzione del decreto cautelare venivano attinti sia un immobile, sia il conto corrente intestati alla moglie del prevenuto.
Per quanto di interesse per il presente commento si segnala che, tra gli altri, anche la coniuge dell’indagato presentava richiesta di Riesame al Tribunale della Libertà che decidendo sulle impugnazioni confermava il decreto genetico impositivo della misura cautelare reale.
Il ricorso ex art. 325 c.p.p.
Avverso l’ordinanza emessa del Tribunale del riesame di Ravenna interponeva ricorso per cassazione il terzo interessato (coniuge della persona sottoposta ad indagine), denunciando la nullità dell’ordinanza impugnata per totale carenza di motivazione sia in ordine alla al collegamento eziologico fra i beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato, sia in ordine alla ritenuta disponibilità in capo all’indagato del conto corrente della ricorrente, essendo il medesimo titolare della sola delega ad operare e non cointestatario.
Il giudizio di legittimità ed i principi di diritto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso ex art. 325 c.p.p. interposto dal terzo intestatario ai beni sequestrati, cassando con rinvio l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo esame.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse:
“In punto di diritto va ribadito il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798 – 01, per il quale in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato.
Orbene, rispetto ai motivi di riesame, la motivazione è del tutto assente: quanto ai conti correnti, la difesa aveva dedotto, mediante la produzione documentale, che le somme giacenti sul conto corrente fossero nella esclusiva disponibilità della ricorrente perché provenienti da lecite fonti di reddito.
Il Tribunale del riesame non ha minimamente preso in esame il motivo e la documentazione prodotta, ritenendo sufficiente la sussistenza della sola delega. È stata pertanto totalmente omessa la motivazione sia rispetto al motivo di riesame sia rispetto alla sussistenza della disponibilità delle somme di denaro in capo all’indagato.
Analoghe considerazioni valgono quanto all’immobile: la motivazione sulla disponibilità in capo all’indagato è del tutto assente, perché ci si limita ad affermare che il bene è nella disponibilità dell’indagato pur se formalmente intestato alla moglie ricorrente.
La motivazione è del tutto assente sul perché l’immobile sia solo formalmente intestato alla ricorrente e non nella sua effettiva disponibilità.
Va ricordato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza il caso della motivazione mancante si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ad altra sezione del Tribunale di Ravenna sezione riesame misure cautelari reali affinché sia data concreta risposta ai motivi di riesame.”
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Quadro giurisprudenziale di riferimento sull’onere di motivazione incombente sul PM circa la disponibilità dell’indagato di beni appartenenti al terzo intestatario:
Cassazione penale sez. III, 20/01/2017, n.35771:
In caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato.
Cassazione penale sez. III, 12/05/2015, n.36530:
Ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest’ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell’indagato. (Fattispecie relativa a fatti di bancarotta e reati tributari, con riferimento alla quale la Corte ha in parte escluso la sequestrabilità di beni formalmente intestati alla moglie dell’indagato).
Cassazione penale sez. II, 17/04/2015, n.32647:
In tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice è tenuto ad effettuare una pregnante valutazione del “periculum in mora”, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile, che appariva di proprietà di un terzo nella sola base delle risultanze catastali, mentre l’indagato risultava avervi fissato la residenza anagrafica ed eletto il domicilio per le notificazioni del procedimento, oltre ad aver provveduto a portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile medesimo).
Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561:
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.
Cassazione penale sez. VI, 18/02/2014, n.18766:
Ai fini dell’adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nella nozione di disponibilità dell’indagato, al pari di quella civilistica del possesso, rientrano tutte quelle situazioni in cui i beni, che s’intendono sottoporre al vincolo, ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, anche se il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi.
Cassazione penale sez. VI, 02/07/2012, n.33883:
Ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti” per l’applicazione del sequestro preventivo, non è sufficiente la mera prospettazione da parte del p.m. dell’esistenza del reato, e tanto meno la possibilità di essa: il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze procedimentali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del provvedimento, la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro.
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