E’ legittima la confisca per equivalente disposta dal giudice della cognizione sui beni dell’imputato in assenza di sequestro preventivo e senza bisogno di specifica individuazione.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 29533/2019 – depositata l’8.07.2019 resa in tema di reati tributari, con la quale la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della confisca per equivalente, ha ritenuto che il giudice della cognizione può emettere il provvedimento definitivamente  ablatorio limitandosi a quantificarne il quantum (nei limiti del profitto del reato), risultando rimessa al PM, dominus  della fase esecutiva, l’individuazione dei beni da apprendere.

 

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

Il Tribunale di Rovereto applicava all’imputato ex art. 444 c.p.p  in continuazione con una precedente sentenza di condanna per frode fiscale, la pena di giorni 15 di reclusione, sostituita  con la multa di euro 3.750,00, per il delitto di indebita compensazione di un credito pari ad euro 461.000, disponendo, altresì, la confisca per equivalente sui beni dell’imputato fino all’ammontare del vantaggio economico maturato in seguito all’attività evasiva.

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto interponeva ricorso per cassazione l’imputato, che censurava il provvedimento de quo con un unico motivo di impugnazione, lamentando violazione di legge in ordine alla confisca in quanto disposta in assenza di un precedente  sequestro preventivo e senza che fossero stati concretamente individuati i beni rientranti nella disponibilità dell’imputato da sottoporre al vincolo ablatorio.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale di interesse per gli operatori di diritto in materia di reati tributari:

  1. Sulla determinabilità dei beni da sottoporre a confisca per equivalente in ordine ai reati tributari:

Ed invero – premesso che la confisca per equivalente del profitto non deve necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo ad essa funzionale (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013 – dep. 15/04/2013, Volpe e altri, Rv. 255113), donde non ha pregio la doglianza in tal senso svolta dalla difesa del ricorrente – non può sindacarsi il provvedimento per non aver fornito alcuna indicazione circa i beni, attualmente nella disponibilità del ricorrente, su cui fosse possibile applicare la misura ablativa.

Questa Corte, infatti, nella richiamata sentenza da [omissis], in una vicenda sostanzialmente analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha ritenuto di dover accogliere la doglianza del ricorrente tenendo conto del provvedimento del GIP che aveva motivato la disposta confisca per equivalente ritenendo la confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell’imputato, ma che avrebbero potuto un giorno ricadervi ancorché acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio si discute, ma del tutto lecitamente. Da qui, dunque, si legge nella predetta sentenza (pag. 11, § 9))la necessità di rivedere la statuizione disposta ex art. 322 ter cod.pen. nel senso che la stessa può riguardare esclusivamente beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità e non beni futuri.

Nel caso oggi sottoposto all’esame di questa Corte, diversamente, il GIP ha disposto la confisca per equivalente, misura come ricordato obbligatoria, limitandosi ad indicare che la stessa doveva essere disposta sui beni dell’imputato, fino a concorrenza del profitto come determinato. Nessuna specificazione è invero contenuta nel provvedimento impugnato circa la sequestrabilità di beni futuri, donde deve intendersi che il provvedimento del GIP abbia riguardato esclusivamente beni che già esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato, demandandosi alla fase di esecuzione, curata dal PM, l’individuazione dei beni sequestrabili e facenti parte del patrimonio dell’imputato.

“(…)Nessuna preclusione, pertanto, vi era alla statuizione della confisca come disposta senza alcuna individuazione dei beni da apprendere, essendo infatti espressione di un orientamento consolidato il principio per cui in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Fattispecie in tema di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.: Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 – dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 262893; conforme: Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015 – dep. 11/06/2015, Monti e altri, Rv. 264282).

In definitiva, dunque, il giudice che emette il provvedimento di confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (in senso conforme: Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 – dep. 29/11/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736).”

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Riferimenti normativi:

Art 10 quater d.lgs. 74/2000, indebita compensazione:

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
  2. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art 12-bis d.lgs. 74/2000, confisca:

  1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
  2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Art. 322-ter c.p., confisca:

  1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
  2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322 bis, secondo comma.
  3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

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Rassegna giurisprudenziale sui requisiti della misura ablativa (confisca  per equivalente) disposta in ordine ai reati tributari:

Cassazione penale sez. VI, 25/10/2017, n.53832:

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

Cassazione penale sez. V, 20/01/2017, n.31450:

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato – corrispondente all’ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco – sul patrimonio dell’amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica.

Cassazione penale sez. III, 10/06/2015, n.42966:

L’amministratore di una società condannata per reati fiscali ha l’onere di allegazione e di prova di indicare i beni sui quali sia possibile disporre la confisca diretta nei confronti della società, in difetto non può dolersi del fatto che siano stati sottoposti a sequestro per equivalente beni nella sua disponibilità, anziché quelli costituenti il profitto del reato e asseritamente reperibili presso la persona giuridica.

Cassazione penale sez. II, 12/05/2015, n.24785:

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al p.m. (Fattispecie in materia di riciclaggio).

Cassazione penale sez. V, 02/12/2014, n.9738:

In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal p.m. nella selezione dei cespiti da confiscare. (Fattispecie in tema di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.).

Cassazione penale sez. III, 06/03/2014, n.20776:

In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal p.m. Nella selezione dei cespiti da confiscare (fattispecie relativa a reati tributari).

Cassazione penale sez. II, 29/05/2013, n.35813:

In tema di responsabilità da reato degli enti, il decreto di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato presupposto non deve contenere l’indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti a vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.

Cassazione penale sez. III, 10/01/2012, n.7675:

Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l’onere, ma non l’obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento.

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